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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 dicembre 2025

Cassazione n. 40100/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1483/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 28885/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che conclude per il rigetto del ricorso; sentito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che chiede l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale del riesame di Roma, giudicando in sede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento n. 23325/2025 della Corte di cassazione, in riforma dell’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari, in data 06/11/2024, di applicazione della misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha sostituito la custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, in relazione a numerosi capi di incolpazione provvisoria di violazione legge stupefacenti, in ordine ai quali ha ritenuto sussistente i gravi indizi di colpevolezza e l’esigenza cautelare del pericolo di recidiva. [OSCURATO:PERSONA], come da imputazione cautelare, è contestata la partecipazione all’associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 74 commi 1, 2, 3, 4 e 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come partecipe quale corriere, capo 111, nonché dei singoli reati scopo di violazione dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, di cui ai capi 54,55,71,72,73,74,76,77,77bis,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,66quater,89, 90,91,94,97,98,99,100,103,104,104 ter, 105,106 e

108. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 40100/2025 Roma, lì, 15/12/2025

1.2. La sentenza rescindente ha ritenuto inutilizzabili le conversazioni estrapolate dal telefono sequestrato all’[OSCURATO:PERSONA], non essendo stato adempiuto l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro, sicchè il provvedimento era nullo e tale nullità si estendeva ex art. 185 cod. proc. pen., all'acquisizione della copia forense della memoria del dispositivo, e, per l’effetto, ha annullato l’ordinanza applicativa della misura cautelare con rinvio al Tribunale di Roma per valutare, per ciascun indagato e per ciascuno dei reati in relazione ai quali la misura è stata disposta, se l'inutilizzabilità derivata degli indizi derivanti dall'analisi del contenuto dell'apparecchio telefonico sequestrato a [OSCURATO:PERSONA] sia idonea ad incidere sulla gravità del quadro indiziario.

1.3. Così definito il perimetro dell’annullamento, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ai singoli reati fine contestati e la partecipazione dell’indagato al contesto associativo finalizzato al narcotraffico, con il ruolo di corriere, sulla scorta del materiale probatorio al netto della prova dichiarata inutilizzabile.

Il Tribunale, dopo avere riepilogato lo svolgimento delle indagini, dal loro avvio nel 2021, che avevano disvelato una fiorente attività di cessione di sostanze stupefacenti in Ardea/Aprilia, da parte di un gruppo di soggetti, e nel prosieguo, che avevano messo in luce il legame tra il primo gruppo ed altri soggetti, operanti in Roma, tra cui figuravano Russo, Sabau, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soggetti tutti dediti all’attività di cessione di stupefacenti in modo sistematico ed organizzato, ha argomentato la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza con riguardo ai reati fine e alla partecipazione dell’[OSCURATO:PERSONA] all’associazione dedita al narcotraffico, evidenziando, per ciascun capo di incolpazione, gli elementi indiziari tratti dalle videoriprese di telecamere installate sulla pubblica via in prossimità del box di [OSCURATO:PERSONA], luogo di stoccaggio dello stupefacente,; dai servizi di o.c.p.; dal contenuto di conversazioni registrate in ambientale; dal sequestro di sostanza stupefacente tipo cocaina (Kg. 2 di cocaina il 11/12/2021 e Kg. 8 di cocaina nel giugno 2022), elementi di prova da cui ha tratto anche la gravità indiziaria in ordine alla partecipazione al reato associativo nella veste di corriere, essendo emersa una struttura ben organizzata, con divisioni di ruoli all’interno, finalizzata alla cessione di quantitativi di stupefacente che veniva importato e stoccato in diversi luoghi, ultimo dei quali quello di via [OSCURATO:PERSONA] in Roma ove l’[OSCURATO:PERSONA] si recava a prelevarlo, con auto all’uopo modificate per occultare lo stupefacenti, e poi lo cedeva a terzi secondo indicazioni ricevute.

Quanto al profilo cautelare, riconosciuto il pericolo di recidiva, il Tribunale ha stimato adeguata la misura degli arresti domiciliari.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’indagato e ne ha chiesto l’annullamento deducendo i seguenti motivi:

2.1. Con il primo motivo deduce l’inefficacia della misura cautelare per tardività, ex art. 311 comma 5 bis cod.proc.pen., in subordine chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale della norma per contrasto con gli artt. 13, 24, 111 e 117 Cost., in relazione all’art. 5, comma 4, CEDU, e 9, comma 4, Patto Internazionale dei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per come interpretata dalla giurisprudenza di legittima nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 2704 del 2020, nella parte in cui non prevede un termine certo e predefinito per il deposito della decisione a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione.

Premette la difesa che il Tribunale di Roma aveva ricevuto gli atti, a seguito di annullamento della Corte di cassazione, il 30/06/2025, richiedendo al Pubblico ministero la trasmissione degli atti il 03/07/2025 e depositando il dispositivo della decisione l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con comunicazione al difensore il 12/07/2025.

In tal modo, osserva la difesa, è stato seguito l’orientamento affermato dalle Sezioni unite nella sentenza n. 27104 del 2020, secondo il quale se è stata annullata con rinvio, su ricorso dell’indagato, un’ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il giudice del rinvio decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti e l’ordinanza è depositata in Cancelleria entro trenta giorni dalla decisione, determinandosi nella sostanza un secondo procedimento incidentale ex art. 309 cod. proc. pen., con i termini di efficacia previsti dall’art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen.

Argomenta la difesa che né la norma di cui all’art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., né altre norme operano alcun rinvio alla disciplina di cui all’art. 309 cod. proc. pen. quanto al rispetto, nel giudizio di rinvio, del termine per la ricezione degli atti e per il deposito della decisione di cui all’art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., sicchè avrebbe dovuto ritenersi preclusa in radice la affermazione della esistenza, nel giudizio di rinvio, di una causa di inefficacia conseguente alla mancata osservanza dei termini previsti in relazione al procedimento del riesame, tanto che mentre nel procedimento del riesame il termine di deposito della ordinanza è di trenta giorni dalla decisione, prorogabile fino a quarantacinque giorni, nel giudizio di rinvio il termine ordinario di trenta giorni non è suscettibile di alcuna proroga.

Inoltre, sotto il profilo sistematico, la difesa osserva che l’acquisizione di atti del procedimento principale e, dunque, la richiesta all’Autorità competente di trasmetterli, sono del tutto privi di senso e di utilità, dal momento che gli atti sui quali il Giudice del rinvio deve fondare la sua decisione sono quelli oggetto della decisione del Tribunale del riesame e della Corte di cassazione, senza possibilità, da parte del P.M. e da parte della difesa, di integrarli; allo stesso modo, per il Giudice del rinvio, è preclusa la possibilità di integrare la motivazione della ordinanza genetica, come può evincersi dall’art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in base al quale, in caso di annullamento di una ordinanza, il Giudice del rinvio decide uniformandosi alla sentenza di annullamento.

In tal modo, resta confermata la assoluta superfluità di una nuova acquisizione di atti già disponibili, perché trasmessi dalla Corte di cassazione, per cui l’unico effetto sarebbe quello di allungare, senza utilità, e del tutto indebitamente, i tempi del procedimento di rinvio, con una decisione che potrebbe intervenire entro un termine maggiore di quello stabilito dall’art. 311, comma 5, cod. proc. pen, vale a dire entro trentacinque giorni dalla ricezione degli atti dalla Corte di cassazione, ma anche entro un tempo indeterminato.

Sostiene, pertanto, la difesa che l’orientamento minoritario in base al quale il termine di dieci giorni di cui all’art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen. decorre dalla ricezione degli atti trasmessi dalla Corte di cassazione sarebbe conforme alla lettera della legge e garantirebbe i diritti della libertà del cittadino, della durata ragionevole del processo e il diritto di difesa.

In subordine, chiede di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., come interpretato dalle Sezioni unite della Cassazione nella sentenza n. 27104 del 2020, costituente diritto vivente, perché rilevante nel caso in esame e perché fondata, in quanto in contrasto con l’art. 13 Cost., con l’art. 111 Cost., con l’art. 117 Cost. e, conseguentemente, con l’art. 5, comma 4, CEDU e con l’art. 9, comma 4, del Patto internazionale dei diritti civili e politici nella parte in cui stabilisce che il termine di 10 giorni entro il quale il tribunale del riesame in funzione di giudice del rinvio debba adottare la sua decisione dalla trasmissione degli atti e non quello di ricezione del fascicolo dalla Corte di Cassazione.

L'introduzione di un maggior termine di deposito della decisione confliggerebbe anche con l'articolo 111 della costituzione col concetto stesso di giusto processo inteso come procedimento che abbia una durata ragionevole.

In conclusione, chiede che venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell'articolo 311 comma 5 bis cod.proc.pen. nella parte in cui non prevede un termine certe predefinito per il deposito della decisione a seguito dell'annullamento da parte della Corte di Cassazione dell'ordinanza emessa ex 309 cod.proc.pen. 2.2.

Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., 623, 627, 628 cod.proc.pen. omesso esame della memoria integrativa depositata nel giudizio di rinvio all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Allega la difesa, ai fini di autosufficienza del ricorso, l’integrale contenuto della memoria depositata e deduce l’omessa valutazione della stessa, non essendosi confrontato, il tribunale, quale giudice del rinvio, con le specifiche argomentazioni della difesa articolate nei motivi di riesame e ribadite con la memoria depositata, pur avendone dato atto nel corpo della motivazione.

Nel merito, il giudice del rinvio avrebbe motivato la sua decisione di confermare integralmente l'ordinanza cautelare semplicemente attraverso l'affermazione di potersi ritenere positivo l'esito della prova di resistenza condotta sul materiale probatorio, al netto della prova inutilizzabile costituita dalla memoria telefonica, avrebbe però omesso di offrire il benché minimo riscontro di averla davvero operata e di esporre i relativi esiti in relazione a ciascuna imputazione elevata all'indagato, al quale sono ben contestati 35 capi di imputazione, oltre il capo 111 con il quale si contesta la partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico.

In conclusione, l'ordinanza impugnata avrebbe riproposto sic et simpliciter esattamente lo stesso schema dimostrativo censurato dalla Cassazione.

Oltre a quanto detto, l'ordinanza impugnata presenterebbe altresì elementi specifici idonei a determinarne l'annullamento con riguardo al tema sollevato e riproposto nella memoria circa il valore dimostrativo da assegnarsi agli esiti della osservazione diretta o remota che fosse e ciò in quanto il compendio indiziario nei confronti dell' [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe costituito dagli esiti dell'osservazione e dalla loro certa interpretazione, in assenza di perquisizioni e sequestri, mai chiesti come l'autorizzazione ad differire l'esecuzione di atti quali appunto il sequestro del corpo del reato e l'arresto a cui deve aggiungersi la mancata tempestiva iscrizione dell’indagato nel registro notizie di reato, circostanze queste indicative dell’inconsistenza probatoria delle osservazioni.

Pertanto, il giudice del rinvio avrebbe ha avuto l'onere di illustrare gli esiti probatori e specificare perché attraverso e per l'effetto di essi il medesimo materiale giudicato al momento della sua acquisizione del tutto privo di rilievo, avesse invece acquisito l'efficacia dimostrativa dei gravi indizi di colpevolezza.

Il giudice del rinvio avrebbe invece ritenuto di potersi limitare a richiamare gli esiti dell'osservazione, originariamente priva di efficacia dimostrativa, e ciò al fine di neutralizzare e aggirare le argomentazioni difensive senza però curarsi minimamente di spiegare attraverso quale percorso logico dimostrativo perché ciò che al momento della loro acquisizione non aveva valenza indiziaria, l'avrebbe poi acquisito successivamente.

Ed ancora sarebbe apparente la motivazione con riguardo alla valenza indiziaria del contenuto delle intercettazioni ambientali che avevano costituito sia pure in misura ridotta la base indiziaria del provvedimento applicativo.

Anche qui in applicazione del principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente il giudice del rinvio avrebbe dovuto astenersi, pena rincorrere nell'autonomo vizio ex 628 comma 2 cod.proc.pen. nel riproporre non solo gli stessi elementi, ma anche nei medesimi termini già utilizzati dai due precedenti provvedimenti di merito censurati dalla Cassazione.

Nella riproposizione del medesimo schema motivazionale dei due precedenti provvedimenti si sarebbe concretizzata la violazione del principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente.

Anche con riferimento alla contestazione sub capo 111, la motivazione sarebbe del tutto apparente, non avendo esplicitamente considerato, una volta depurato il materiale inutilizzabile, il giudice del rinvio, il breve lasso temporale, di circa tre mesi, dell'osservazione, rilevante ai fini dell'individuazione della partecipazione al sodalizio e la concretizzazione di un suo apporto causalmente efficiente al conseguimento degli scopi di questo.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il difensore ha depositato in data 3 novembre 2025, articolata memoria difensiva con cui ha rimarcato come in ordine a tutte le contestazioni ed, in particolare, a quella sub capo 111, l’ordinanza impugnata sarebbe oggettivamente compromessa da un duplice vizio: la clamorosa violazione nei fatti del principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente, in quanto ha utilizzato materiale che quella aveva vietato di considerare; di abissale vizio di motivazione, giacchè quella elaborata è risultata fondata su elementi, appunto, inutilizzabili, ed ha insistito nell’accoglimento del ricorso.

Successivamente, in data 13 novembre 2025, il difensore ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale ed ha insistito nell’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, che propone motivi manifestamente infondati e anche in parte generici, è inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso con cui si eccepisce l’inefficacia della misura è manifestamente infondato.

La decisione del tribunale del riesame è intervenuta entro dieci giorni dalla trasmissione degli atti del P.M. (trasmissione degli atti il 03/07/2025 e dispositivo della decisione l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con comunicazione al difensore il 12/07/2025).

Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 27104 del 16/07/2020, Calella, Rv. 279533; nello stesso senso, più di recente, Sez. 4, n. 29065 del 09/03/2022, Sprascio, non mass.), conformemente all'orientamento maggioritario della giurisprudenza, hanno affermato che il termine di dieci giorni per la decisione del riesame in sede di rinvio decorre dalla data in cui pervengono al Tribunale gli atti dallo stesso nuovamente richiesti all'autorità procedente.

In proposito, le Sezioni Unite, diversamente da quanto rappresentato in ricorso, hanno sottolineato il dato dirimente dell'autonomia del giudizio di rinvio, che deve essere condotto in base agli stessi criteri valutativi del giudizio ordinario e che deve essere perciò fondato su un pieno esame di tutto il materiale utile per la decisione in materia cautelare, anche a garanzia della stessa posizione dell'indagato, che non può essere delimitato agli atti a suo tempo trasmessi dalla Corte di cassazione e da questa restituiti con la sentenza rescindente, indicati dall'art. 100 disp. att. cod. proc. pen. in quelli funzionali per la decisione sull'impugnazione dinanzi a detta Corte e di regola non comprendenti tutti gli atti utili ai fini della decisione del riesame, anche quelli sopravvenuti, avendone la giurisprudenza di legittimità evidenziato la rilevabilità nel giudizio di rinvio, nella ben più ampia prospettiva di valutazione del predetto giudizio (Sez. 6, n. 51684 del 28/11/2014, De, Rv. 261452; nello stesso senso, Sez. 2, n. 7675 del 17/01/2025, non mass.; Sez. 5, n. 38920 del 09/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], non mass.).

Nel procedimento di impugnazione in materia cautelare, il giudizio in sede di rinvio è condotto, pertanto, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite, in base agli stessi criteri valutativi propri del giudizio ordinario, che presuppongono un pieno esame del materiale probatorio disponibile al momento in cui il giudizio si svolge, coerentemente con la costante aderenza alla situazione di fatto che è nella natura di tale procedimento.

È, quindi, conforme a logica giuridica che, anche sul piano procedurale, il giudizio di rinvio si svolga secondo la stessa sequenza prevista per il giudizio ordinario dall'art. 309 cod. proc. pen., come già emergente dal sistema fino alla novella del 2015 e non modificato sostanzialmente da quest'ultima, se non per il limitato aspetto dei tempi della decisione e del deposito della motivazione.

Ne deriva che, essendo parte integrante di detta sequenza l'avviso all'autorità procedente perché la stessa trasmetta al Tribunale gli atti presentati a sostegno della richiesta di applicazione della misura cautelare e quelli eventualmente sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini, previsto dal comma 5 dell'art. 309, tale passaggio procedurale deve essere seguito anche nel giudizio di rinvio; conclusione, questa, peraltro rafforzata dal fatto che questo incombente è specificamente funzionale ad assicurare la disponibilità di tutto il materiale utile per la decisione in materia cautelare.

Ma ne segue altresì che la ricezione di questi atti segna anche in sede di rinvio, come previsto dal comma 10 dell'art. 309 per il giudizio ordinario, la decorrenza del termine per la decisione; e che è pertanto a questa ricezione, e non a quella degli atti trasmessi dalla Corte di cassazione, che il comma 5-bis dell'art. 311 fa riferimento in tal senso (cfr. par. 5).

Le Sezioni Unite hanno avuto altresì modo di precisare in proposito che, al momento in cui viene formulata la richiesta di acquisizione degli atti all’autorità procedente, non si è a conoscenza della presenza o meno di ulteriori atti, ignorando il contenuto del fascicolo del pubblico ministero, e si è quindi vincolati sia a formulare la richiesta, che ad attendere il decorso del termine per procedere alla fissazione dell'udienza, proprio per essere certi di essere in possesso di tutti gli atti disponibili, funzionali alla tutela dell'interesse di libertà del richiedente (Sez. 3, n. 29969 del 13/07/2022, Pinto, non mass.).

Né può dirsi che le esigenze di celerità del procedimento cautelare siano in tal modo sacrificate, avendo le Sezioni Unite puntualizzato che tali esigenze debbono conciliarsi con quella della completezza degli elementi valutabili per il giudizio, anch'essa rilevante in materia cautelare ed assicurata dall'aggiornamento della disponibilità degli atti, per effetto della trasmissione degli stessi da parte dell'autorità procedente, al momento in cui il giudizio viene pronunciato, e che l’aspetto relativo ad eventuali ritardi nella trasmissione degli atti richiesti deve intendersi superato in ragione della riproduzione, nel giudizio di rinvio, di tutti i passaggi procedurali del giudizio ordinario di riesame, ivi compreso la sanzione della inefficacia della misura in caso di inosservanza del termine di cinque giorni previsto dall’art. 309, comma 5, cod. proc. pen.

Alla stregua delle argomentazioni esposte, nella condivisione dell’indirizzo interpretativo espresso dalle Sezioni Unite, non vi sono i presupposti di cui all’art. 618 cod.proc.pen. per “riconsiderare” la questione e rimettere nuovamente la questione di diritto, già risolta, dalle Sezioni Unite Calella.

La richiesta di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 311 comma 5 bis cod.proc.pen. per come interpretato dalla sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite, per contrasto con gli artt. 13, 24, 11 e 117 Cost. in relazione all’art. 5 comma 4 Cedu, e 9 Patto internazionale dei diritti civili, nella parte in cui stabilisce che il termine di dieci giorni entro il quale il Tribunale deve adottare la sua decisione, dalla trasmissione degli atti è manifestamente infondata.

La questione prospettata, pur rilevante nel caso in esame, è manifestamente infondata, essendo sostanzialmente incentrata su una interpretazione della norma, secondo la prospettazione difensiva, non conforme ad una ragionevole durata del procedimento in materia de libertate, avendo la pronuncia delle Sezioni Unite riproposto in sede di giudizio di rinvio, con riferimento alla decorrenza del termine del segmento temporale della richiesta degli atti all’autorità procedente e con riferimento alla perentorietà del termine stesso, gli stessi principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., secondo la lettura offerta dalla Consulta (Corte cost., sent. n. 232 del 1998).

Segnatamente, la Corte costituzionale, proprio con riguardo ai profili qui dedotti, nel ricostruire i segmenti procedurali del procedimento di riesame, aveva escluso, nella citata sentenza, l’incertezza dei termini del procedimento secondo una disciplina, quella di cui all’art. 309 comma 5 e 9 cod.proc.pen., che rendeva effettiva la garanzia del breve termine perentorio per la decisione sulla richiesta di riesame, stabilendo la sanzione dell’inefficacia della misura non solo per l'inosservanza del termine per la decisione, ma anche di quello, precedente e condizionante, stabilito dalla legge per la trasmissione degli atti al tribunale, cosicché l’indagato aveva la certezza di una decisione entro quindici giorni.

3. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile per manifesta infondatezza e genericità estrinseca.

In tema di impugnazione di misure cautelari personali, l'omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame determina la nullità del provvedimento nel solo caso in cui siano in essa articolate specifiche deduzioni che non si limitino ad approfondire argomenti a fondamento di quelle già prospettate ex art. 309, comma 6, cod. proc. pen., ma contengano autonome e inedite censure del provvedimento impugnato, che rivestano carattere di decisività (Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, Adiletta, Rv. 282972 – 01).

Ciò comporta, in disparte la circostanza che l’ordinanza impugnata dà atto della memoria ex art. 611 cod.proc.pen., che non basta allegarla, ai fini dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, ma occorre anche individuare in quale parte si annidi l’omessa valutazione.

Per predicare l’omessa valutazione occorre individuare quale argomento difensivo svolto non sia stato considerato e disatteso neppure implicitamente dal complessivo tenore della motivazione.

Sul punto il motivo è generico e manifestamente infondato poiché, contrariamente all’assunto difensivo e considerato che la memoria sosteneva l’insufficienza degli elementi residui, al netto della prova dichiarata inutilizzabile, a configurare la gravità indiziaria, l’ordinanza risulta avere risposto alla richiesta della sentenza rescindente e di avere dato una congrua e non manifestamente illogica motivazione (vedi infra).

4. Infatti, le censure, variamente articolate quali vizio di motivazione, nella specie apparente, e di violazione del principio di diritto fissato nella sentenza rescindente, che si ribadisce, era quello di verificare, al netto della prova dichiarata inutilizzabile, la gravità indiziaria nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA], e, dunque, di compiere la prova di resistenza alla luce del compendio probatorio residuo, esse manifestamente infondate.

L’ordinanza impugnata, contrariamente all’assunto difensivo, non ha riproposto lo stesso schema motivazione, sic et simpliciter riprendendo la motivazione annullata, ma ha compiuto quel giudizio valutativo che era stato demandato al Tribunale dalla sentenza di annullamento.

5. Va preliminarmente ricordato che costituisce principio consolidato e più volte affermato dalla Corte di cassazione, quello per cui, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pagliaro, Rv. 241997).

Quando, poi, è denunciato un vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il Giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza dell'argomento riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (per tutte, Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460).

E, quanto al giudizio in materia di riesame delle misure cautelari, il giudice del rinvio ex art. 627 cod. proc. pen. è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione ed è limitato, nell'indagine di merito devoluta, all'esame dei "punti" della prima decisione attinti da annullamento, con divieto di estendere l'indagine a vizi di nullità o inammissibilità non riscontrati dalla Corte, salva, nella specifica materia, la sopravvenienza di nuovi elementi di fatto, sempre valutabili nel giudizio allo stato degli atti (Sez. 6, n. 34127 del 6/7/2023, Lacatus, Rv. 285159; Sez.2, n. 16359 del 12/3/2014, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, Rv. 261611; nello stesso senso, più di recente, Sez. 2, n. 22563 del 24/04/2025, Mammoliti, non mass.).

6. Quanto al caso in esame, la sentenza di annullamento ha demandato al giudice del rinvio la valutazione, per ciascun indagato e per ciascuno dei reati in relazione ai quali la misura è stata disposta, se l'inutilizzabilità derivata degli indizi derivanti dall'analisi del contenuto dell'apparecchio telefonico sequestrato a [OSCURATO:PERSONA] fosse idonea ad incidere sulla gravità del quadro indiziario.

Ciò significa che è stata demandata al giudice del rinvio la valutazione relativa al se, esclusi gli elementi probatori desunti dall’analisi del telefono sequestrato ad [OSCURATO:PERSONA], il materiale investigativo residuo fosse sufficiente a radicare la gravità indiziaria nei confronti dello stesso [OSCURATO:PERSONA].

Conseguentemente, è corretta l’affermazione del Giudice del rinvio, ora contrastata dal ricorrente, secondo cui la Corte di legittimità non aveva implicitamente esperito la prova di resistenza dell’ulteriore materiale investigativo, ritenendolo insufficiente, ma l’aveva devoluta al giudice del rinvio.

Del resto, l’opzione propugnata dalla difensa secondo cui la sentenza di annullamento non avrebbe compiuto la c.d. prova di resistenza, in quanto aveva già ritenuto gli indizi non sufficienti, demandandone il rilievo (dell’insufficienza) al giudice del rinvio, non è coerente con la decisione di annullamento con rinvio assunta dalla Corte di cassazione.

Infatti, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il rilievo dell’insufficienza del quadro indiziario da parte della Corte di cassazione avrebbe condotto alla diversa decisione di annullamento senza rinvio, mentre, al contrario, l’annullamento con rinvio ha espressamente demandato tale compito al giudice del rinvio, dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.

Ed ancora, deve anche essere richiamata la disposizione di cui all’art. 9, comma 6, l. n. 146 del 2006, quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l’individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previsti dal d.P.R. n. 309 del 1990, gli ufficiali di polizia giudiziaria, possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero, che può disporre diversamente, e trasmettendo allo stesso pubblico ministero motivato rapporto entro le successive quarantotto ore.

In proposito, in relazione all’attività sotto copertura, la giurisprudenza di legittimità ha anche avuto modo di precisare che l'inosservanza degli obblighi comunicativi nei confronti del pubblico ministero e la mancanza delle specifiche autorizzazioni previste dall'art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146 non determinano l'inutilizzabilità in giudizio dei risultati dell'attività investigativa svolta dall'agente infiltrato, non potendosi ipotizzare patologie invalidanti degli atti processuali non previste dalla legge e non concretando lo svolgimento di attività di indagine prima che ne sia data notizia al pubblico ministero alcuna lesione di diritti fondamentali traducentesi nella violazione dell'art. 6 Conv.

EDU (Sez. 6, n. 27160 del 09/02/2022, Z., Rv. 283467).

Per cui si pone in sintonia con i principi di legittimità l’affermazione della Corte territoriale secondo cui il mancato immediato intervento della polizia giudiziaria con attività di perquisizione ed eventuale sequestro, con protrazione dell’attività investigativa, non incide sulla utilizzabilità del materiale comunque raccolto in fase di indagini, ai fini della verifica della sussistenza della gravità indiziaria.

Infine, non incide sul giudizio di gravità indiziaria l’eventuale ritardo nell’iscrizione del nome dell’indagato nel registro notizie di reato.

7. Ciò detto, il Tribunale del riesame, nel rivalutare il compendio indiziario escludendo gli elementi tratti dall’analisi del contenuto dell’apparecchio telefonico sequestrato a [OSCURATO:PERSONA], è pervenuto alla conclusione che il materiale investigativo residuo era tale da radicare gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, sia in ordine ai singoli reati scopo, che quanto alla partecipazione nel reato associativo quale corriere.

La motivazione è tutt’affatto apparente: quanto ai singoli reati scopo, peraltro non oggetto di specifica censura, l’ordinanza impugnata ha proceduto alla prova di resistenza e sulla scorta delle video riprese nei pressi del luogo ove era stoccato lo stupefacente, custodito dal Russo, e dove il ricorrente si recava a prelevarlo, e delle conversazioni ambientali registrati e, da ultimo, anche dei sequestri e arresti dell’acquirente (cfr. pag. 3 e ss).

In relazione alla partecipazione del ricorrente nell’associazione finalizzata al narcotraffico, quale “fidato corriere”, ruolo che egli ha concretamente ricoperto dedicandosi sistematicamente alle consegne di partite di sostanza stupefacente cocaina, tutt'altro che modeste, ad una nutrita platea di clienti nel Lazio (egli risponde di 35 capi di incolpazione), nonché nella sua partecipazione all'attività diretta all'approvvigionamento dello stupefacente, servendosi di varie autovetture modificate messe lì a disposizioni dal gruppo, che aveva condotto a due operazioni di importazione dall'Olanda, una delle quali di importazione di Kg. 8 di cocaina che conducevano al suo arresto il 15 giugno del 2022, la motivazione è oltremodo adeguata e logica.

Non valendo, in senso contrario, la durata del periodo di osservazione, peraltro neppure breve, durante il quale vista l’intensa attività anche preparatoria dei mezzi e l’assiduità delle consegne agli acquirenti, già erano delineati tutti i requisiti per la configurazione dell’esistenza di un sodalizio criminoso, neppure contestato, e della sua partecipazione quale corriere, ruolo svolto con continuità nel lasso di tempo monitorato.

Il tribunale cautelare, al di là degli episodi specifici, ha evidenziato che le conversazioni compiutamente indicate nel provvedimento impugnato, i servizi di o.c.p e le video riprese, che sono ivi riportate nel provvedimento, attestavano il ruolo del ricorrente non occasionale, ma espressivo di piena condivisione e disponibilità verso il sodalizio, a nulla rilevando la brevità delle registrazioni che, invece, sono pienamente dimostrative, secondo l’impugnata ordinanza, di una stabilità dell’accordo e del vincolo associativo nei termini rilevanti per la configurazione del delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre, n. 309.

In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione, può integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, suscettibili di essere superati solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505 – 02), fermo restando che, stante la natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro, situazione che, quanto al caso in esame, è esclusa dalla dimostrata esistenza di un rapporto di collaborazione collaudato e destinato a produrre effetti ben oltre ai singoli reati scopo.

Né a diversa conclusione si perviene con riguardo alla censura difensiva che si appunta sulla limitata durata dell’attività intercettativa.

In tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440 – 02).

8. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 25/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1483/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 28885/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che conclude per il rigetto del ricorso; sentito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che chiede l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale del riesame di Roma, giudicando in sede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento n. 23325/2025 della Corte di cassazione, in riforma dell’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari, in data 06/11/2024, di applicazione della misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha sostituito la custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, in relazione a numerosi capi di incolpazione provvisoria di violazione legge stupefacenti, in ordine ai quali ha ritenuto sussistente i gravi indizi di colpevolezza e l’esigenza cautelare del pericolo di recidiva. [OSCURATO:PERSONA], come da imputazione cautelare, è contestata la partecipazione all’associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 74 commi 1, 2, 3, 4 e 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come partecipe quale corriere, capo 111, nonché dei singoli reati scopo di violazione dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, di cui ai capi 54,55,71,72,73,74,76,77,77bis,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,66quater,89, 90,91,94,97,98,99,100,103,104,104 ter, 105,106 e 108. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 40100/2025 Roma, lì, 15/12/2025 1.2. La sentenza rescindente ha ritenuto inutilizzabili le conversazioni estrapolate dal telefono sequestrato all’[OSCURATO:PERSONA], non essendo stato adempiuto l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro, sicchè il provvedimento era nullo e tale nullità si estendeva ex art. 185 cod. proc. pen., all'acquisizione della copia forense della memoria del dispositivo, e, per l’effetto, ha annullato l’ordinanza applicativa della misura cautelare con rinvio al Tribunale di Roma per valutare, per ciascun indagato e per ciascuno dei reati in relazione ai quali la misura è stata disposta, se l'inutilizzabilità derivata degli indizi derivanti dall'analisi del contenuto dell'apparecchio telefonico sequestrato a [OSCURATO:PERSONA] sia idonea ad incidere sulla gravità del quadro indiziario. 1.3. Così definito il perimetro dell’annullamento, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ai singoli reati fine contestati e la partecipazione dell’indagato al contesto associativo finalizzato al narcotraffico, con il ruolo di corriere, sulla scorta del materiale probatorio al netto della prova dichiarata inutilizzabile. Il Tribunale, dopo avere riepilogato lo svolgimento delle indagini, dal loro avvio nel 2021, che avevano disvelato una fiorente attività di cessione di sostanze stupefacenti in Ardea/Aprilia, da parte di un gruppo di soggetti, e nel prosieguo, che avevano messo in luce il legame tra il primo gruppo ed altri soggetti, operanti in Roma, tra cui figuravano Russo, Sabau, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soggetti tutti dediti all’attività di cessione di stupefacenti in modo sistematico ed organizzato, ha argomentato la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza con riguardo ai reati fine e alla partecipazione dell’[OSCURATO:PERSONA] all’associazione dedita al narcotraffico, evidenziando, per ciascun capo di incolpazione, gli elementi indiziari tratti dalle videoriprese di telecamere installate sulla pubblica via in prossimità del box di [OSCURATO:PERSONA], luogo di stoccaggio dello stupefacente,; dai servizi di o.c.p.; dal contenuto di conversazioni registrate in ambientale; dal sequestro di sostanza stupefacente tipo cocaina (Kg. 2 di cocaina il 11/12/2021 e Kg. 8 di cocaina nel giugno 2022), elementi di prova da cui ha tratto anche la gravità indiziaria in ordine alla partecipazione al reato associativo nella veste di corriere, essendo emersa una struttura ben organizzata, con divisioni di ruoli all’interno, finalizzata alla cessione di quantitativi di stupefacente che veniva importato e stoccato in diversi luoghi, ultimo dei quali quello di via [OSCURATO:PERSONA] in Roma ove l’[OSCURATO:PERSONA] si recava a prelevarlo, con auto all’uopo modificate per occultare lo stupefacenti, e poi lo cedeva a terzi secondo indicazioni ricevute. Quanto al profilo cautelare, riconosciuto il pericolo di recidiva, il Tribunale ha stimato adeguata la misura degli arresti domiciliari. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’indagato e ne ha chiesto l’annullamento deducendo i seguenti motivi: 2.1. Con il primo motivo deduce l’inefficacia della misura cautelare per tardività, ex art. 311 comma 5 bis cod.proc.pen., in subordine chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale della norma per contrasto con gli artt. 13, 24, 111 e 117 Cost., in relazione all’art. 5, comma 4, CEDU, e 9, comma 4, Patto Internazionale dei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per come interpretata dalla giurisprudenza di legittima nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 2704 del 2020, nella parte in cui non prevede un termine certo e predefinito per il deposito della decisione a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione. Premette la difesa che il Tribunale di Roma aveva ricevuto gli atti, a seguito di annullamento della Corte di cassazione, il 30/06/2025, richiedendo al Pubblico ministero la trasmissione degli atti il 03/07/2025 e depositando il dispositivo della decisione l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con comunicazione al difensore il 12/07/2025. In tal modo, osserva la difesa, è stato seguito l’orientamento affermato dalle Sezioni unite nella sentenza n. 27104 del 2020, secondo il quale se è stata annullata con rinvio, su ricorso dell’indagato, un’ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il giudice del rinvio decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti e l’ordinanza è depositata in Cancelleria entro trenta giorni dalla decisione, determinandosi nella sostanza un secondo procedimento incidentale ex art. 309 cod. proc. pen., con i termini di efficacia previsti dall’art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. Argomenta la difesa che né la norma di cui all’art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., né altre norme operano alcun rinvio alla disciplina di cui all’art. 309 cod. proc. pen. quanto al rispetto, nel giudizio di rinvio, del termine per la ricezione degli atti e per il deposito della decisione di cui all’art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., sicchè avrebbe dovuto ritenersi preclusa in radice la affermazione della esistenza, nel giudizio di rinvio, di una causa di inefficacia conseguente alla mancata osservanza dei termini previsti in relazione al procedimento del riesame, tanto che mentre nel procedimento del riesame il termine di deposito della ordinanza è di trenta giorni dalla decisione, prorogabile fino a quarantacinque giorni, nel giudizio di rinvio il termine ordinario di trenta giorni non è suscettibile di alcuna proroga. Inoltre, sotto il profilo sistematico, la difesa osserva che l’acquisizione di atti del procedimento principale e, dunque, la richiesta all’Autorità competente di trasmetterli, sono del tutto privi di senso e di utilità, dal momento che gli atti sui quali il Giudice del rinvio deve fondare la sua decisione sono quelli oggetto della decisione del Tribunale del riesame e della Corte di cassazione, senza possibilità, da parte del P.M. e da parte della difesa, di integrarli; allo stesso modo, per il Giudice del rinvio, è preclusa la possibilità di integrare la motivazione della ordinanza genetica, come può evincersi dall’art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in base al quale, in caso di annullamento di una ordinanza, il Giudice del rinvio decide uniformandosi alla sentenza di annullamento. In tal modo, resta confermata la assoluta superfluità di una nuova acquisizione di atti già disponibili, perché trasmessi dalla Corte di cassazione, per cui l’unico effetto sarebbe quello di allungare, senza utilità, e del tutto indebitamente, i tempi del procedimento di rinvio, con una decisione che potrebbe intervenire entro un termine maggiore di quello stabilito dall’art. 311, comma 5, cod. proc. pen, vale a dire entro trentacinque giorni dalla ricezione degli atti dalla Corte di cassazione, ma anche entro un tempo indeterminato. Sostiene, pertanto, la difesa che l’orientamento minoritario in base al quale il termine di dieci giorni di cui all’art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen. decorre dalla ricezione degli atti trasmessi dalla Corte di cassazione sarebbe conforme alla lettera della legge e garantirebbe i diritti della libertà del cittadino, della durata ragionevole del processo e il diritto di difesa. In subordine, chiede di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., come interpretato dalle Sezioni unite della Cassazione nella sentenza n. 27104 del 2020, costituente diritto vivente, perché rilevante nel caso in esame e perché fondata, in quanto in contrasto con l’art. 13 Cost., con l’art. 111 Cost., con l’art. 117 Cost. e, conseguentemente, con l’art. 5, comma 4, CEDU e con l’art. 9, comma 4, del Patto internazionale dei diritti civili e politici nella parte in cui stabilisce che il termine di 10 giorni entro il quale il tribunale del riesame in funzione di giudice del rinvio debba adottare la sua decisione dalla trasmissione degli atti e non quello di ricezione del fascicolo dalla Corte di Cassazione. L'introduzione di un maggior termine di deposito della decisione confliggerebbe anche con l'articolo 111 della costituzione col concetto stesso di giusto processo inteso come procedimento che abbia una durata ragionevole. In conclusione, chiede che venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell'articolo 311 comma 5 bis cod.proc.pen. nella parte in cui non prevede un termine certe predefinito per il deposito della decisione a seguito dell'annullamento da parte della Corte di Cassazione dell'ordinanza emessa ex 309 cod.proc.pen. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., 623, 627, 628 cod.proc.pen. omesso esame della memoria integrativa depositata nel giudizio di rinvio all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Allega la difesa, ai fini di autosufficienza del ricorso, l’integrale contenuto della memoria depositata e deduce l’omessa valutazione della stessa, non essendosi confrontato, il tribunale, quale giudice del rinvio, con le specifiche argomentazioni della difesa articolate nei motivi di riesame e ribadite con la memoria depositata, pur avendone dato atto nel corpo della motivazione. Nel merito, il giudice del rinvio avrebbe motivato la sua decisione di confermare integralmente l'ordinanza cautelare semplicemente attraverso l'affermazione di potersi ritenere positivo l'esito della prova di resistenza condotta sul materiale probatorio, al netto della prova inutilizzabile costituita dalla memoria telefonica, avrebbe però omesso di offrire il benché minimo riscontro di averla davvero operata e di esporre i relativi esiti in relazione a ciascuna imputazione elevata all'indagato, al quale sono ben contestati 35 capi di imputazione, oltre il capo 111 con il quale si contesta la partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico. In conclusione, l'ordinanza impugnata avrebbe riproposto sic et simpliciter esattamente lo stesso schema dimostrativo censurato dalla Cassazione. Oltre a quanto detto, l'ordinanza impugnata presenterebbe altresì elementi specifici idonei a determinarne l'annullamento con riguardo al tema sollevato e riproposto nella memoria circa il valore dimostrativo da assegnarsi agli esiti della osservazione diretta o remota che fosse e ciò in quanto il compendio indiziario nei confronti dell' [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe costituito dagli esiti dell'osservazione e dalla loro certa interpretazione, in assenza di perquisizioni e sequestri, mai chiesti come l'autorizzazione ad differire l'esecuzione di atti quali appunto il sequestro del corpo del reato e l'arresto a cui deve aggiungersi la mancata tempestiva iscrizione dell’indagato nel registro notizie di reato, circostanze queste indicative dell’inconsistenza probatoria delle osservazioni. Pertanto, il giudice del rinvio avrebbe ha avuto l'onere di illustrare gli esiti probatori e specificare perché attraverso e per l'effetto di essi il medesimo materiale giudicato al momento della sua acquisizione del tutto privo di rilievo, avesse invece acquisito l'efficacia dimostrativa dei gravi indizi di colpevolezza. Il giudice del rinvio avrebbe invece ritenuto di potersi limitare a richiamare gli esiti dell'osservazione, originariamente priva di efficacia dimostrativa, e ciò al fine di neutralizzare e aggirare le argomentazioni difensive senza però curarsi minimamente di spiegare attraverso quale percorso logico dimostrativo perché ciò che al momento della loro acquisizione non aveva valenza indiziaria, l'avrebbe poi acquisito successivamente. Ed ancora sarebbe apparente la motivazione con riguardo alla valenza indiziaria del contenuto delle intercettazioni ambientali che avevano costituito sia pure in misura ridotta la base indiziaria del provvedimento applicativo. Anche qui in applicazione del principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente il giudice del rinvio avrebbe dovuto astenersi, pena rincorrere nell'autonomo vizio ex 628 comma 2 cod.proc.pen. nel riproporre non solo gli stessi elementi, ma anche nei medesimi termini già utilizzati dai due precedenti provvedimenti di merito censurati dalla Cassazione. Nella riproposizione del medesimo schema motivazionale dei due precedenti provvedimenti si sarebbe concretizzata la violazione del principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente. Anche con riferimento alla contestazione sub capo 111, la motivazione sarebbe del tutto apparente, non avendo esplicitamente considerato, una volta depurato il materiale inutilizzabile, il giudice del rinvio, il breve lasso temporale, di circa tre mesi, dell'osservazione, rilevante ai fini dell'individuazione della partecipazione al sodalizio e la concretizzazione di un suo apporto causalmente efficiente al conseguimento degli scopi di questo. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore ha depositato in data 3 novembre 2025, articolata memoria difensiva con cui ha rimarcato come in ordine a tutte le contestazioni ed, in particolare, a quella sub capo 111, l’ordinanza impugnata sarebbe oggettivamente compromessa da un duplice vizio: la clamorosa violazione nei fatti del principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente, in quanto ha utilizzato materiale che quella aveva vietato di considerare; di abissale vizio di motivazione, giacchè quella elaborata è risultata fondata su elementi, appunto, inutilizzabili, ed ha insistito nell’accoglimento del ricorso. Successivamente, in data 13 novembre 2025, il difensore ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale ed ha insistito nell’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, che propone motivi manifestamente infondati e anche in parte generici, è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso con cui si eccepisce l’inefficacia della misura è manifestamente infondato. La decisione del tribunale del riesame è intervenuta entro dieci giorni dalla trasmissione degli atti del P.M. (trasmissione degli atti il 03/07/2025 e dispositivo della decisione l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con comunicazione al difensore il 12/07/2025). Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 27104 del 16/07/2020, Calella, Rv. 279533; nello stesso senso, più di recente, Sez. 4, n. 29065 del 09/03/2022, Sprascio, non mass.), conformemente all'orientamento maggioritario della giurisprudenza, hanno affermato che il termine di dieci giorni per la decisione del riesame in sede di rinvio decorre dalla data in cui pervengono al Tribunale gli atti dallo stesso nuovamente richiesti all'autorità procedente. In proposito, le Sezioni Unite, diversamente da quanto rappresentato in ricorso, hanno sottolineato il dato dirimente dell'autonomia del giudizio di rinvio, che deve essere condotto in base agli stessi criteri valutativi del giudizio ordinario e che deve essere perciò fondato su un pieno esame di tutto il materiale utile per la decisione in materia cautelare, anche a garanzia della stessa posizione dell'indagato, che non può essere delimitato agli atti a suo tempo trasmessi dalla Corte di cassazione e da questa restituiti con la sentenza rescindente, indicati dall'art. 100 disp. att. cod. proc. pen. in quelli funzionali per la decisione sull'impugnazione dinanzi a detta Corte e di regola non comprendenti tutti gli atti utili ai fini della decisione del riesame, anche quelli sopravvenuti, avendone la giurisprudenza di legittimità evidenziato la rilevabilità nel giudizio di rinvio, nella ben più ampia prospettiva di valutazione del predetto giudizio (Sez. 6, n. 51684 del 28/11/2014, De, Rv. 261452; nello stesso senso, Sez. 2, n. 7675 del 17/01/2025, non mass.; Sez. 5, n. 38920 del 09/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). Nel procedimento di impugnazione in materia cautelare, il giudizio in sede di rinvio è condotto, pertanto, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite, in base agli stessi criteri valutativi propri del giudizio ordinario, che presuppongono un pieno esame del materiale probatorio disponibile al momento in cui il giudizio si svolge, coerentemente con la costante aderenza alla situazione di fatto che è nella natura di tale procedimento. È, quindi, conforme a logica giuridica che, anche sul piano procedurale, il giudizio di rinvio si svolga secondo la stessa sequenza prevista per il giudizio ordinario dall'art. 309 cod. proc. pen., come già emergente dal sistema fino alla novella del 2015 e non modificato sostanzialmente da quest'ultima, se non per il limitato aspetto dei tempi della decisione e del deposito della motivazione. Ne deriva che, essendo parte integrante di detta sequenza l'avviso all'autorità procedente perché la stessa trasmetta al Tribunale gli atti presentati a sostegno della richiesta di applicazione della misura cautelare e quelli eventualmente sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini, previsto dal comma 5 dell'art. 309, tale passaggio procedurale deve essere seguito anche nel giudizio di rinvio; conclusione, questa, peraltro rafforzata dal fatto che questo incombente è specificamente funzionale ad assicurare la disponibilità di tutto il materiale utile per la decisione in materia cautelare. Ma ne segue altresì che la ricezione di questi atti segna anche in sede di rinvio, come previsto dal comma 10 dell'art. 309 per il giudizio ordinario, la decorrenza del termine per la decisione; e che è pertanto a questa ricezione, e non a quella degli atti trasmessi dalla Corte di cassazione, che il comma 5-bis dell'art. 311 fa riferimento in tal senso (cfr. par. 5). Le Sezioni Unite hanno avuto altresì modo di precisare in proposito che, al momento in cui viene formulata la richiesta di acquisizione degli atti all’autorità procedente, non si è a conoscenza della presenza o meno di ulteriori atti, ignorando il contenuto del fascicolo del pubblico ministero, e si è quindi vincolati sia a formulare la richiesta, che ad attendere il decorso del termine per procedere alla fissazione dell'udienza, proprio per essere certi di essere in possesso di tutti gli atti disponibili, funzionali alla tutela dell'interesse di libertà del richiedente (Sez. 3, n. 29969 del 13/07/2022, Pinto, non mass.). Né può dirsi che le esigenze di celerità del procedimento cautelare siano in tal modo sacrificate, avendo le Sezioni Unite puntualizzato che tali esigenze debbono conciliarsi con quella della completezza degli elementi valutabili per il giudizio, anch'essa rilevante in materia cautelare ed assicurata dall'aggiornamento della disponibilità degli atti, per effetto della trasmissione degli stessi da parte dell'autorità procedente, al momento in cui il giudizio viene pronunciato, e che l’aspetto relativo ad eventuali ritardi nella trasmissione degli atti richiesti deve intendersi superato in ragione della riproduzione, nel giudizio di rinvio, di tutti i passaggi procedurali del giudizio ordinario di riesame, ivi compreso la sanzione della inefficacia della misura in caso di inosservanza del termine di cinque giorni previsto dall’art. 309, comma 5, cod. proc. pen. Alla stregua delle argomentazioni esposte, nella condivisione dell’indirizzo interpretativo espresso dalle Sezioni Unite, non vi sono i presupposti di cui all’art. 618 cod.proc.pen. per “riconsiderare” la questione e rimettere nuovamente la questione di diritto, già risolta, dalle Sezioni Unite Calella. La richiesta di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 311 comma 5 bis cod.proc.pen. per come interpretato dalla sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite, per contrasto con gli artt. 13, 24, 11 e 117 Cost. in relazione all’art. 5 comma 4 Cedu, e 9 Patto internazionale dei diritti civili, nella parte in cui stabilisce che il termine di dieci giorni entro il quale il Tribunale deve adottare la sua decisione, dalla trasmissione degli atti è manifestamente infondata. La questione prospettata, pur rilevante nel caso in esame, è manifestamente infondata, essendo sostanzialmente incentrata su una interpretazione della norma, secondo la prospettazione difensiva, non conforme ad una ragionevole durata del procedimento in materia de libertate, avendo la pronuncia delle Sezioni Unite riproposto in sede di giudizio di rinvio, con riferimento alla decorrenza del termine del segmento temporale della richiesta degli atti all’autorità procedente e con riferimento alla perentorietà del termine stesso, gli stessi principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., secondo la lettura offerta dalla Consulta (Corte cost., sent. n. 232 del 1998). Segnatamente, la Corte costituzionale, proprio con riguardo ai profili qui dedotti, nel ricostruire i segmenti procedurali del procedimento di riesame, aveva escluso, nella citata sentenza, l’incertezza dei termini del procedimento secondo una disciplina, quella di cui all’art. 309 comma 5 e 9 cod.proc.pen., che rendeva effettiva la garanzia del breve termine perentorio per la decisione sulla richiesta di riesame, stabilendo la sanzione dell’inefficacia della misura non solo per l'inosservanza del termine per la decisione, ma anche di quello, precedente e condizionante, stabilito dalla legge per la trasmissione degli atti al tribunale, cosicché l’indagato aveva la certezza di una decisione entro quindici giorni. 3. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile per manifesta infondatezza e genericità estrinseca. In tema di impugnazione di misure cautelari personali, l'omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame determina la nullità del provvedimento nel solo caso in cui siano in essa articolate specifiche deduzioni che non si limitino ad approfondire argomenti a fondamento di quelle già prospettate ex art. 309, comma 6, cod. proc. pen., ma contengano autonome e inedite censure del provvedimento impugnato, che rivestano carattere di decisività (Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, Adiletta, Rv. 282972 – 01). Ciò comporta, in disparte la circostanza che l’ordinanza impugnata dà atto della memoria ex art. 611 cod.proc.pen., che non basta allegarla, ai fini dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, ma occorre anche individuare in quale parte si annidi l’omessa valutazione. Per predicare l’omessa valutazione occorre individuare quale argomento difensivo svolto non sia stato considerato e disatteso neppure implicitamente dal complessivo tenore della motivazione. Sul punto il motivo è generico e manifestamente infondato poiché, contrariamente all’assunto difensivo e considerato che la memoria sosteneva l’insufficienza degli elementi residui, al netto della prova dichiarata inutilizzabile, a configurare la gravità indiziaria, l’ordinanza risulta avere risposto alla richiesta della sentenza rescindente e di avere dato una congrua e non manifestamente illogica motivazione (vedi infra). 4. Infatti, le censure, variamente articolate quali vizio di motivazione, nella specie apparente, e di violazione del principio di diritto fissato nella sentenza rescindente, che si ribadisce, era quello di verificare, al netto della prova dichiarata inutilizzabile, la gravità indiziaria nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA], e, dunque, di compiere la prova di resistenza alla luce del compendio probatorio residuo, esse manifestamente infondate. L’ordinanza impugnata, contrariamente all’assunto difensivo, non ha riproposto lo stesso schema motivazione, sic et simpliciter riprendendo la motivazione annullata, ma ha compiuto quel giudizio valutativo che era stato demandato al Tribunale dalla sentenza di annullamento. 5. Va preliminarmente ricordato che costituisce principio consolidato e più volte affermato dalla Corte di cassazione, quello per cui, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pagliaro, Rv. 241997). Quando, poi, è denunciato un vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il Giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza dell'argomento riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (per tutte, Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460). E, quanto al giudizio in materia di riesame delle misure cautelari, il giudice del rinvio ex art. 627 cod. proc. pen. è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione ed è limitato, nell'indagine di merito devoluta, all'esame dei "punti" della prima decisione attinti da annullamento, con divieto di estendere l'indagine a vizi di nullità o inammissibilità non riscontrati dalla Corte, salva, nella specifica materia, la sopravvenienza di nuovi elementi di fatto, sempre valutabili nel giudizio allo stato degli atti (Sez. 6, n. 34127 del 6/7/2023, Lacatus, Rv. 285159; Sez.2, n. 16359 del 12/3/2014, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, Rv. 261611; nello stesso senso, più di recente, Sez. 2, n. 22563 del 24/04/2025, Mammoliti, non mass.). 6. Quanto al caso in esame, la sentenza di annullamento ha demandato al giudice del rinvio la valutazione, per ciascun indagato e per ciascuno dei reati in relazione ai quali la misura è stata disposta, se l'inutilizzabilità derivata degli indizi derivanti dall'analisi del contenuto dell'apparecchio telefonico sequestrato a [OSCURATO:PERSONA] fosse idonea ad incidere sulla gravità del quadro indiziario. Ciò significa che è stata demandata al giudice del rinvio la valutazione relativa al se, esclusi gli elementi probatori desunti dall’analisi del telefono sequestrato ad [OSCURATO:PERSONA], il materiale investigativo residuo fosse sufficiente a radicare la gravità indiziaria nei confronti dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. Conseguentemente, è corretta l’affermazione del Giudice del rinvio, ora contrastata dal ricorrente, secondo cui la Corte di legittimità non aveva implicitamente esperito la prova di resistenza dell’ulteriore materiale investigativo, ritenendolo insufficiente, ma l’aveva devoluta al giudice del rinvio. Del resto, l’opzione propugnata dalla difensa secondo cui la sentenza di annullamento non avrebbe compiuto la c.d. prova di resistenza, in quanto aveva già ritenuto gli indizi non sufficienti, demandandone il rilievo (dell’insufficienza) al giudice del rinvio, non è coerente con la decisione di annullamento con rinvio assunta dalla Corte di cassazione. Infatti, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il rilievo dell’insufficienza del quadro indiziario da parte della Corte di cassazione avrebbe condotto alla diversa decisione di annullamento senza rinvio, mentre, al contrario, l’annullamento con rinvio ha espressamente demandato tale compito al giudice del rinvio, dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso. Ed ancora, deve anche essere richiamata la disposizione di cui all’art. 9, comma 6, l. n. 146 del 2006, quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l’individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previsti dal d.P.R. n. 309 del 1990, gli ufficiali di polizia giudiziaria, possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero, che può disporre diversamente, e trasmettendo allo stesso pubblico ministero motivato rapporto entro le successive quarantotto ore. In proposito, in relazione all’attività sotto copertura, la giurisprudenza di legittimità ha anche avuto modo di precisare che l'inosservanza degli obblighi comunicativi nei confronti del pubblico ministero e la mancanza delle specifiche autorizzazioni previste dall'art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146 non determinano l'inutilizzabilità in giudizio dei risultati dell'attività investigativa svolta dall'agente infiltrato, non potendosi ipotizzare patologie invalidanti degli atti processuali non previste dalla legge e non concretando lo svolgimento di attività di indagine prima che ne sia data notizia al pubblico ministero alcuna lesione di diritti fondamentali traducentesi nella violazione dell'art. 6 Conv. EDU (Sez. 6, n. 27160 del 09/02/2022, Z., Rv. 283467). Per cui si pone in sintonia con i principi di legittimità l’affermazione della Corte territoriale secondo cui il mancato immediato intervento della polizia giudiziaria con attività di perquisizione ed eventuale sequestro, con protrazione dell’attività investigativa, non incide sulla utilizzabilità del materiale comunque raccolto in fase di indagini, ai fini della verifica della sussistenza della gravità indiziaria. Infine, non incide sul giudizio di gravità indiziaria l’eventuale ritardo nell’iscrizione del nome dell’indagato nel registro notizie di reato. 7. Ciò detto, il Tribunale del riesame, nel rivalutare il compendio indiziario escludendo gli elementi tratti dall’analisi del contenuto dell’apparecchio telefonico sequestrato a [OSCURATO:PERSONA], è pervenuto alla conclusione che il materiale investigativo residuo era tale da radicare gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, sia in ordine ai singoli reati scopo, che quanto alla partecipazione nel reato associativo quale corriere. La motivazione è tutt’affatto apparente: quanto ai singoli reati scopo, peraltro non oggetto di specifica censura, l’ordinanza impugnata ha proceduto alla prova di resistenza e sulla scorta delle video riprese nei pressi del luogo ove era stoccato lo stupefacente, custodito dal Russo, e dove il ricorrente si recava a prelevarlo, e delle conversazioni ambientali registrati e, da ultimo, anche dei sequestri e arresti dell’acquirente (cfr. pag. 3 e ss). In relazione alla partecipazione del ricorrente nell’associazione finalizzata al narcotraffico, quale “fidato corriere”, ruolo che egli ha concretamente ricoperto dedicandosi sistematicamente alle consegne di partite di sostanza stupefacente cocaina, tutt'altro che modeste, ad una nutrita platea di clienti nel Lazio (egli risponde di 35 capi di incolpazione), nonché nella sua partecipazione all'attività diretta all'approvvigionamento dello stupefacente, servendosi di varie autovetture modificate messe lì a disposizioni dal gruppo, che aveva condotto a due operazioni di importazione dall'Olanda, una delle quali di importazione di Kg. 8 di cocaina che conducevano al suo arresto il 15 giugno del 2022, la motivazione è oltremodo adeguata e logica. Non valendo, in senso contrario, la durata del periodo di osservazione, peraltro neppure breve, durante il quale vista l’intensa attività anche preparatoria dei mezzi e l’assiduità delle consegne agli acquirenti, già erano delineati tutti i requisiti per la configurazione dell’esistenza di un sodalizio criminoso, neppure contestato, e della sua partecipazione quale corriere, ruolo svolto con continuità nel lasso di tempo monitorato. Il tribunale cautelare, al di là degli episodi specifici, ha evidenziato che le conversazioni compiutamente indicate nel provvedimento impugnato, i servizi di o.c.p e le video riprese, che sono ivi riportate nel provvedimento, attestavano il ruolo del ricorrente non occasionale, ma espressivo di piena condivisione e disponibilità verso il sodalizio, a nulla rilevando la brevità delle registrazioni che, invece, sono pienamente dimostrative, secondo l’impugnata ordinanza, di una stabilità dell’accordo e del vincolo associativo nei termini rilevanti per la configurazione del delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre, n. 309. In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione, può integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, suscettibili di essere superati solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505 – 02), fermo restando che, stante la natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro, situazione che, quanto al caso in esame, è esclusa dalla dimostrata esistenza di un rapporto di collaborazione collaudato e destinato a produrre effetti ben oltre ai singoli reati scopo. Né a diversa conclusione si perviene con riguardo alla censura difensiva che si appunta sulla limitata durata dell’attività intercettativa. In tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440 – 02). 8. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 25/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40100/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris