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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05906/2023

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a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 03/05/2022 dalla Corte d'Appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta le conclusioni del difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Salerno ha parzialmente riformato (annullando il capo relativo alla confisca, e confermando nel resto) la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Vallo della Lucania, in data 10/12/2019, con la quale VACCARI Melissa era stata condannata alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, a lei ascritto quale amministratore del [OSCURATO:PERSONA].

2. Ricorre per cassazione la VACCARI, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge con riferimento all'elemento psicologico del reato.

Si censura la sentenza per non aver considerato che la prima fattura della [OSCURATO:PERSONA] oggetto di contestazione era stata emessa prima dell'assunzione, da parte della ricorrente, della carica amministrativa del consorzio.

Si censura inoltre il mancato apprezzamento del fatto che le fatture non erano state acquisite agli atti, e che non era perciò possibile dedurre la consapevolezza della pretesa inesistenza delle operazioni sottese alle fatture stesse.

Anche l'informativa della Guardia di Finanza aveva dato atto della presentazione delle dichiarazioni da parte della VACCARI, non anche dell'utilizzo delle fatture.

2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta possibilità di superare le censure difensive con l'opzione della ricorrente per il rito abbreviato.

Si censura la sentenza per aver ritenuto ultronea l'acquisizione delle fatture

2.3. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta mancanza di prove in ordine all'effettività degli esborsi eseguiti in favore della [OSCURATO:PERSONA].

Si censura il mancato apprezzamento delle contrarie indicazioni emergenti dalla documentazione acquisita.

3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ed il difensore replica insistendo per l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le censure proposte in questa sede possono essere trattate congiuntamente, dal momento che, per un verso, presentano connotazioni reiterative delle doglianze già dedotte con i motivi di appello e, per altro verso, appaiono accomunate da un difetto di specificità.

2.1. La ricorrente ha invero censurato la "doppia conforme" di condanna per il delitto di dichiarazione fraudolenta (a lei ascritto in qualità di legale rappresentante del [OSCURATO:PERSONA], con riferimento all'utilizzo di alcune fatture per operazioni inesistenti emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA].) lamentando la mancata acquisizione delle fatture, e comunque il mancato rilievo dell'insussistenza dell'elemento psicologico del reato, senza in alcun modo confutare le convergenti conclusioni raggiunte dai giudici di merito in relazione sia alla qualifica di mera "cartiera" attribuita alla società emittente, sia alla conseguente inesistenza delle operazioni sottese alle fatture, sulla scorta di una pluralità di elementi (cfr. pag. 5 segg. della sentenza di primo grado: "vorticose" variazione della denominazione sociale, delle sedi e della governance; inesistenza di complessi aziendali e lavoratori presso le sedi operative indicate; mancata corrispondenza tra dichiarazioni dei lavoratori dichiarati e salari' asseritannente versati; costante omissione del pagamento delle imposte; fittizietà dell'indirizzo dichiarato all'anagrafe tributaria).

2.2. Altrettanto prive di effettiva confutazione risultano poi le ulteriori considerazioni svolte in ordine agli elementi da cui desumere l'elemento psicologico (cfr. pag. 6 sent. cit.: registrazione in contabilità e in dichiarazione di numerose transazioni con la società emittente senza previa verifica delle credenziali; assenza di descrizione nelle fatture delle rispettive prestazioni; diversità di ambito regionale; irreperibilità della emittente presso la sede legale, ecc.).

In definitiva, la ricorrente lamenta una incompletezza del fascicolo, e comunque l'assenza di dolo, senza confrontarsi adeguatamente con una serie di elementi ampiamente idonei a comprovare l'assoluta assenza di operatività della [OSCURATO:SOCIETA] (ovvero, con le parole della Corte d'Appello, la sua "evanescenza quale entità imprenditoriale": cfr. pag. 6), rendendo così ultroneo ogni ulteriore approfondimento in ordine alla effettività delle operazioni commerciali intercorse con la predetta società.

2.3. D'altra parte, la sentenza della Corte territoriale merita piena condivisione anche nella parte in cui ha disatteso i rilievi difensivi volti a porre in dubbio quanto emerso all'esito delle indagini della G.d.F., in ordine all'annotazione e alla successiva indicazione delle fatture [OSCURATO:SOCIETA] nelle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 5 seg. della sentenza impugnata): e ciò non solo e non tanto per la (ovvia) piena utilizzabilità di tutti gli atti di indagine, conseguente alla scelta del rito abbreviato, quanto soprattutto per la mancata allegazione, da parte della ricorrente, di elementi concretamente idonei a comprovare l'effettività delle operazioni e/o la mancata indicazione delle fatture in dichiarazione, e dunque a contrastare efficacemente le conclusioni raggiunte dagli operanti.

2.4. Altrettanto è a dirsi quanto all'ultima doglianza prospettata: preliminare ed assorbente appare infatti il rilievo, ai fini che qui interessano, anche delle operazioni soggettivamente inesistenti (cfr. sul punto pag. 11 della sentenza di primo grado), e della conseguente impossibilità di trarre conseguenze liberatorie sulla sola scorta di movimenti bancari privi di effettiva riconducibilità ad operazioni commerciali tra il consorzio della ricorrente e la società emittente le fatture annotate ed utilizzate in dichiarazione.

3. Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 03/05/2022 dalla Corte d'Appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta le conclusioni del difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Salerno ha parzialmente riformato (annullando il capo relativo alla confisca, e confermando nel resto) la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Vallo della Lucania, in data 10/12/2019, con la quale VACCARI Melissa era stata condannata alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, a lei ascritto quale amministratore del [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre per cassazione la VACCARI, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento all'elemento psicologico del reato. Si censura la sentenza per non aver considerato che la prima fattura della [OSCURATO:PERSONA] oggetto di contestazione era stata emessa prima dell'assunzione, da parte della ricorrente, della carica amministrativa del consorzio. Si censura inoltre il mancato apprezzamento del fatto che le fatture non erano state acquisite agli atti, e che non era perciò possibile dedurre la consapevolezza della pretesa inesistenza delle operazioni sottese alle fatture stesse. Anche l'informativa della Guardia di Finanza aveva dato atto della presentazione delle dichiarazioni da parte della VACCARI, non anche dell'utilizzo delle fatture. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta possibilità di superare le censure difensive con l'opzione della ricorrente per il rito abbreviato. Si censura la sentenza per aver ritenuto ultronea l'acquisizione delle fatture 2.3. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta mancanza di prove in ordine all'effettività degli esborsi eseguiti in favore della [OSCURATO:PERSONA]. Si censura il mancato apprezzamento delle contrarie indicazioni emergenti dalla documentazione acquisita. 3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ed il difensore replica insistendo per l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le censure proposte in questa sede possono essere trattate congiuntamente, dal momento che, per un verso, presentano connotazioni reiterative delle doglianze già dedotte con i motivi di appello e, per altro verso, appaiono accomunate da un difetto di specificità. 2.1. La ricorrente ha invero censurato la "doppia conforme" di condanna per il delitto di dichiarazione fraudolenta (a lei ascritto in qualità di legale rappresentante del [OSCURATO:PERSONA], con riferimento all'utilizzo di alcune fatture per operazioni inesistenti emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA].) lamentando la mancata acquisizione delle fatture, e comunque il mancato rilievo dell'insussistenza dell'elemento psicologico del reato, senza in alcun modo confutare le convergenti conclusioni raggiunte dai giudici di merito in relazione sia alla qualifica di mera "cartiera" attribuita alla società emittente, sia alla conseguente inesistenza delle operazioni sottese alle fatture, sulla scorta di una pluralità di elementi (cfr. pag. 5 segg. della sentenza di primo grado: "vorticose" variazione della denominazione sociale, delle sedi e della governance; inesistenza di complessi aziendali e lavoratori presso le sedi operative indicate; mancata corrispondenza tra dichiarazioni dei lavoratori dichiarati e salari' asseritannente versati; costante omissione del pagamento delle imposte; fittizietà dell'indirizzo dichiarato all'anagrafe tributaria). 2.2. Altrettanto prive di effettiva confutazione risultano poi le ulteriori considerazioni svolte in ordine agli elementi da cui desumere l'elemento psicologico (cfr. pag. 6 sent. cit.: registrazione in contabilità e in dichiarazione di numerose transazioni con la società emittente senza previa verifica delle credenziali; assenza di descrizione nelle fatture delle rispettive prestazioni; diversità di ambito regionale; irreperibilità della emittente presso la sede legale, ecc.). In definitiva, la ricorrente lamenta una incompletezza del fascicolo, e comunque l'assenza di dolo, senza confrontarsi adeguatamente con una serie di elementi ampiamente idonei a comprovare l'assoluta assenza di operatività della [OSCURATO:SOCIETA] (ovvero, con le parole della Corte d'Appello, la sua "evanescenza quale entità imprenditoriale": cfr. pag. 6), rendendo così ultroneo ogni ulteriore approfondimento in ordine alla effettività delle operazioni commerciali intercorse con la predetta società. 2.3. D'altra parte, la sentenza della Corte territoriale merita piena condivisione anche nella parte in cui ha disatteso i rilievi difensivi volti a porre in dubbio quanto emerso all'esito delle indagini della G.d.F., in ordine all'annotazione e alla successiva indicazione delle fatture [OSCURATO:SOCIETA] nelle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 5 seg. della sentenza impugnata): e ciò non solo e non tanto per la (ovvia) piena utilizzabilità di tutti gli atti di indagine, conseguente alla scelta del rito abbreviato, quanto soprattutto per la mancata allegazione, da parte della ricorrente, di elementi concretamente idonei a comprovare l'effettività delle operazioni e/o la mancata indicazione delle fatture in dichiarazione, e dunque a contrastare efficacemente le conclusioni raggiunte dagli operanti. 2.4. Altrettanto è a dirsi quanto all'ultima doglianza prospettata: preliminare ed assorbente appare infatti il rilievo, ai fini che qui interessano, anche delle operazioni soggettivamente inesistenti (cfr. sul punto pag. 11 della sentenza di primo grado), e della conseguente impossibilità di trarre conseguenze liberatorie sulla sola scorta di movimenti bancari privi di effettiva riconducibilità ad operazioni commerciali tra il consorzio della ricorrente e la società emittente le fatture annotate ed utilizzate in dichiarazione. 3. Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Amm
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