CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22241/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so la sentenza del 29/10/2025 della Corte d'appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.[OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto deiricorsi;letta la memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, tempestivamentedepositata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha rideterminato, per unadurata pari a quella della pena principale, le pene accessorie di cui all’art. 216, quartocomma, legge fall., in riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Napoli che avevadichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] penalmente responsabiliper il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 216, primo comma, n. 1, 223, primocomma, e 219, legge fall., loro contestato al capo a) dell’imputazione, nelle rispettivequalità di amministratore legale della fallita “[OSCURATO:SOCIETA].”, dichiarata fallita il 28aprile 2014, dal 22 febbraio 2013 al 2 ottobre 2013, nonché di liquidatore dal 2 ottobre2013 al fallimento; di amministratore legale e di liquidatore per i medesimi periodi,nonché di amministratore legale dal 10 giugno 2010 al 14 marzo 2011 e comunque diamministratore di fatto della stessa; e di amministratore legale della fallita dal 22dicembre 2009 al 10 giugno 2010 e dal 14 marzo 2011 al 3 ottobre 2011, e comunquedi amministratore di fatto della stessa, nonché di amministratore di legale della“La.Mu.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” dal 31 marzo 2011, della “[OSCURATO:SOCIETA].” e della “LASEuropean [OSCURATO:PERSONA] LTDX”. Il G.I.P. aveva inoltre ritenuto la penale responsabilità deisoli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 216, primocomma, n. 2, e 223, primo comma, legge fall., loro contestato al capo b) nelle rispettivequalità di amministratore legale della fallita dal 22 febbraio 2013 al 2 ottobre 2013,nonché di liquidatore dal 2 ottobre 2013 al fallimento, e di amministratore legale dal 5febbraio 2010 e dal 31 marzo 2011 al 29 agosto 2012, e comunque di amministratoredi fatto. 22. Il ricorso per cassazione nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA] si compone di tre motivi.2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordineall’elemento soggettivo ed al nesso di causalità nella bancarotta patrimoniale. Ledistrazioni contestate sarebbero infatti avvenute già nel 2009 e nel 2010, econseguentemente la [OSCURATO:PERSONA], nominata nel 2013, si sarebbe trovatanell’impossibilità materiale di impedire tali atti, peraltro in mancanza di qualsiasi“segnale di allarme” percepibile durante il suo breve mandato che potesseindurla a sospettare la natura fraudolenta delle operazioni passate.2.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla bancarotta documentale, poiché l’impossibilità di ricostruire ilpatrimonio e il movimento degli affari sarebbe stato un dato preesistente eirreversibile al momento della nomina della ricorrente a causa dellacompromissione della contabilità operata dalle precedenti gestioni. Sarebbedunque stato dedotto il dolo dalla mera carica, peraltro ricoperta in pochi mesi,insufficienti a ricostruire ex novo la contabilità compromessa.2.3. Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine al diniego dellecircostanze attenuanti generiche, poiché la Corte, nel ritenere la [OSCURATO:PERSONA]“principale responsabile del danno”, avrebbero ignorato le emergenzeprocessuali, totalmente di segno opposto, che evidenzierebbero il ruolomarginale della ricorrente, la brevità del mandato, nonché l’assenza di qualsiasiprofitto personale derivante dal dissesto.3. Il ricorso nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] è affidato a cinque motivi, unitariamente trattati, chededucono come di seguito.3.1. Violazione di legge poiché il fatto, così come ricostruito dal giudizio dimerito, avrebbe dovuto essere qualificato nella fattispecie di cui all’art. 11, d.lgs.10 marzo 2000, n. 74.3.2. Vizio di motivazione poiché la sentenza opererebbe un inappropriatoaccostamento della fattispecie oggetto di scrutinio ad ipotesi concrete, diverse enon assimilabili a quella di cui è processo, ritenendo infondato la doglianzaprecedente sulla scorta di tale irragionevole presupposto.3.3. Violazione di legge in relazione alla carenza di offensività delle condotteelusive ascrivibili al ricorrente rispetto al bene tutelato dalle disposizioniincriminatrici previste dalla legge fallimentare, posta la mancanza di qualsivogliadanno recato ad aspettative o pretese di creditori commerciali.3.4. Vizio di motivazione, anche nella forma del travisamento della prova, inrelazione alla doglianza dedotta in appello volta a richiedere la riqualificazionedel fatto contestato attesa l’assenza di un ceto creditorio commerciale, 3considerato che lo svuotamento della fallita avrebbe recato offesa, nel caso dispecie, unicamente alla capacità impositiva dell’erario. Non vi sarebbero dunquei presupposti per ritenere ipotizzabile un concorso tra plurime fattispecie direato, come apoditticamente affermato dalla sentenza, non risultando esserestata arrecata offesa al bene tutelato dalla disposizione incriminatrice previstadalla legge fallimentare contestata.3.5. Vizio di motivazione, anche nella forma del travisamento della prova, inrelazione all’omessa valutazione di elementi documentali acquisiti nel corso delgiudizio di appello, attestanti l’attuale condizione lavorativa del ricorrente edallegati al fine di integrare la valutazione della Corte in punto di trattamentosanzionatorio e di concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla lucedella capacità a delinquere del ricorrente così come desumibile dalle condizioni divita individuale del medesimo e dal comportamento susseguente al reato stantela linea difensiva ispirata a lealtà e collaborazione processuale, concretizzatasinella scelta del giudizio abbreviato e nella rinunzia ai principali motivi di appello.4. Il ricorso nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] si compone di cinque motivi, trattati unitariamente,che deducono:4.1. Violazione di legge in relazione al reato di cui ai capi a) e b)dell’imputazione, poiché i fatti contestati avrebbero dovuto essere qualificatinella differente fattispecie di cui all’art. 11, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.4.2. Vizio di motivazione poiché la sentenza opererebbe un inappropriatoaccostamento della fattispecie oggetto di scrutinio ad ipotesi concrete, diverse enon assimilabili a quella di cui è processo, ritenendo infondato la doglianzaprecedente sulla scorta di tale irragionevole presupposto.4.3. Violazione di legge in relazione alla carenza di offensività delle condotteelusive ascrivibili al ricorrente rispetto al bene tutelato dalle disposizioniincriminatrici previste dalla legge fallimentare, posta la mancanza di qualsivogliadanno recato ad aspettative o pretese di creditori commerciali.4.4. Vizio di motivazione, anche nella forma del travisamento della prova, inrelazione alla doglianza dedotta in appello volta a richiedere la riqualificazionedel fatto contestato attesa l’assenza di un ceto creditorio commerciale,considerato che lo svuotamento della fallita avrebbe recato offesa, nel caso dispecie, unicamente alla capacità impositiva dell’erario. Non vi sarebbero dunquei presupposti per ritenere ipotizzabile un concorso tra plurime fattispecie direato, come apoditticamente affermato dalla sentenza, non risultando esserestata arrecata offesa al bene tutelato dalla disposizione incriminatrice previstadalla legge fallimentare contestata.4.5. Vizio di motivazione, anche nella forma del travisamento della prova, inrelazione all’omessa valutazione di elementi documentali acquisiti nel corso del 4giudizio di appello, attestanti lo stato di salute del ricorrente ed allegati al fine diintegrare la valutazione della Corte in punto di trattamento sanzionatorio e diconcessione delle circostanze attenuanti generiche, alla luce della capacità adelinquere del ricorrente così come desumibile dalle condizioni di vita individualedel medesimo e dal comportamento susseguente al reato stante la lineadifensiva ispirata a lealtà e collaborazione processuale, concretizzatasi nellascelta del giudizio abbreviato e nella rinunzia ai principali motivi di appello.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi, ai confini dell’inammissibilità, sono nel complesso infondati.2.La ragione di ricorso, comune a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e sostanzialmente sovrapponibile anche perle argomentazioni spese, che investe la pretesa riqualificazione del fatto ascritto comebancarotta fraudolenta patrimoniale in quello di cui all’art. 11 d. lgs. n. 74 del 2000 (ora art.85 del d. lgs. n. 173 del 2024), non è consentita in sede di legittimità e si palesa comunqueglobalmente infondata.Come perspicuamente affermato, in motivazione, da Sez.5, n. 35591 del 20/06/2017, Fagiolie altro, Rv. 270810, «alla conclusione del concorso apparente (tra le due norme, incriminatrici,n.d.r.) non può pervenirsi all'esito di un confronto strutturale tra le fattispecie, ma soltantopagamento delle imposte può essere il momento di una complessa strategia distrattiva, voltaconsapevolmente a danneggiare chi sui beni sottratti avrebbe titolo per soddisfarsi (cfr. Sez. 5,n, 42156 del 29 settembre 2011, Borsano, Rv. 251698). Tuttavia, il carattere "eventuale" checontrassegna tale situazione è già indicativo del fatto che un simile indirizzo (per vero rimastoisolato nella giurisprudenza di legittimità) ricorre in realtà al criterio della c.d. specialità inconcreto, facendo dipendere dalla convergenza delle due norme sul medesimo fatto storicol'instaurarsi di un nesso di specialità tra esse. Dalla comparazione strutturale delle fattispecieemerge invece una chiara diversità nella soggettività dell'illecito fallimentare rispetto a quellotributario (dal primo possono infatti essere raggiunti soltanto gli imprenditori falliti, dalsecondo invece tutti i contribuenti) e una altrettanto chiara diversità dell'elemento psicologiconell'uno e nell'altro reato (il dolo è infatti generico nella bancarotta fraudolenta per distrazione,specifico nella sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte). Elementi che dimostrano ilporsi le due norme in rapporto di specialità reciproca tra loro: speciale è infatti tanto l'oggettodel dolo della norma tributaria rispetto a quella fallimentare, quanto lo spettro dei destinataridi quest'ultima rispetto alla prima (in senso conforme, Sez. 3, n. 3538/2016 del 20 novembre 52015, Cepparo, Rv. 266133 e Sez. 5, n. 1843 del 10 novembre 2011, Mazzieri, Rv. 253479).»Il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione è fattispecie di pericoloconcreto, rapportata al potenziale pregiudizio per i creditori, che viene in quanto tale aconsumazione al momento della declaratoria di fallimento (ex multis, Sez.5, n.20096 del26/01/2024, Parcesepe, Rv. 286501) anche se, da ultimo, siasi procurato danno soltantoall’Erario dello Stato (in termini, Sez.5, n. 11704 del 08/02/2023, Zagami e altro, n.m.).Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la figura incriminatrice dellabancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare non è posta soltanto a tutela dellacorrettezza e del buon andamento dell’ordine economico, ma è un reato plurioffensivo, chelede, in concreto, anche l’interesse alla conservazione della garanzia facente capo ai singolicreditori, considerati uti singuli, ossia ciascuno individualmente, e non uti universi, ossia comemassa (v. Sez.1, Ord. n. 1577 del 19/06/1978, Cerutti, Rv. 140110); affermazione,quest’ultima, non incompatibile con l’individuazione, in astratto, del bene giuridico protetto dalparadigma normativo come proprio della “generalità dei creditori” (rappresentata dal curatorefallimentare, cfr. in motivazione Sez.5, n. 6904 del 04/11/2016, Gandolfi e altri, Rv. 269105),tra i quali, tuttavia, devono essere compresi «non solo i creditori attuali (nel momento in cui èposto in essere l'atto illecito), ma anche i creditori potenziali (perché entreranno in rapportocon l'impresa in epoca successiva); non solo i creditori insinuati tempestivamente al passivo,una volta dichiarato il fallimento, ma anche quelli che intendono (o possono) farlotardivamente (ex art. 101 L.F.); non solo i creditori che ricevono pregiudizio dall'atto illecito,ma anche quelli che non risentono in alcuna maniera dell'atto stesso (perché, per esempio,assistiti da cause legittime di prelazione)» (così, in motivazione, Sez.5, n. 23647 del11/04/2016, P.O. in proc. Mauri, Rv. 267043).Al lume di tali lineamenti interpretativi, non rileva che lo stato passivo del fallimento siaformato esclusivamente dal credito vantato da Equitalia. E, del resto, anche a voler condividerel’indirizzo giurisprudenziale che, caso per caso, privilegia una lettura della strategia criminaleelaborata “a monte” delle condotte depauperatrici, non si evincono dal percorso motivazionaledelle sentenze di merito elementi che univocamente depongano per la sussistenza di unafinalità, sottesa all’evidente e incontestata connotazione fraudolenta delle operazioni diprogressiva, protratta, variegata spoliazione del patrimonio della fallita, che sia rimastacircoscritta alla sottrazione al pagamento delle imposte; sicchè, non è in radice ipotizzabilel’applicazione esclusiva della fattispecie penal-tributaria in luogo di quella prevista dalla leggefallimentare. Neppure la constatata ammissione al passivo del solo credito vantato dall’erario,per quanto si è detto, risulterebbe conducente in tale direzione, dal momento che un conto èl’avvenuta ammissione al passivo, altro conto è l’eventuale sussistenza di altre posizionicreditorie delineatesi nel tempo, non insinuate o, se insinuate, non ammesse in sede di verificadei crediti nell’ambito della procedura concorsuale, profili rimasti insondati nel contesto dellavicenda in scrutinio, che imporrebbero tra l’altro complessi accertamenti “in fatto” che nonpossono essere richiesti al giudice di legittimità. 6La decisione impugnata, immune dal dedotto travisamento, si rivela pertanto correttamenteassunta e rispettosa dei canoni esegetici enunciati dalla costante giurisprudenza di legittimità.3.Quanto lamentato dai ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affine nei contenuti e perciò affrontabileunitariamente, a riguardo di un preteso vizio di motivazione afferente al diniego di concessionedelle attenuanti generiche, precipita nell’alveo dell’inammissibilità.3.1. La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. èoggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sullesole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchénon contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specificoapprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato(Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez.6, n. 42688 del 24/09/2008,Caridi, Rv 242419). Si è anche affermato che «ai fini della concessione o del diniego dellecircostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementiindicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno ilriconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità delcolpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente intal senso» (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163).E bene, la sentenza impugnata ha fatto appropriato governo di tali direttrici, facendo levasulla gravità del danno arrecato dalle condotte delittuose e sull’assenza di concreti segnali diresipiscenza, assegnando agli indici suddetti carattere prevalente rispetto alle condizioni esituazioni personali allegate dai ricorrenti, l’una di salute, l’altra di comprovato accesso adun’ordinaria attività lavorativa. Né possiede efficacia dirimente, in senso contrario, l’intercorsarinuncia a parte dei motivi di appello, come chiarito dagli approdi di questa Corte, secondo iquali, in tema di circostanze, non è valorizzabile, ai fini della concessionedelle attenuanti generiche, l'intervenuta rinuncia a taluni motivi di appello, trattandosi distrategia difensiva, insuscettibile, come tale, di connotazioni di meritevolezza o di disvalore(Sez.2, n. 32541 del 02/07/2025, Pg c/Tanase, Rv. 288609); e la rinuncia ai motivi d'appellonon costituisce di per sé, anche per via della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello,ragione sufficiente per il riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche,potendo, al più, essere valutata in rapporto alla condotta successiva al reato di cui all'art. 133,comma secondo, n. 3, cod. pen., come espressione di una ridotta capacità a delinquere,sempreché non emergano elementi di segno contrario (Sez.2, n. 35534 del 06/07/2021, Pgc/[OSCURATO:PERSONA], Rv.281943).3.2.E manifestamente infondate sono anche le censure relative al trattamento sanzionatorio,agitate con i ricorsi, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudicedi merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con laconseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazionedella sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di 7ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851), come nel caso dispecie avvenuto, attesa, del resto, una dosimetria tendente ai minimi della pena comminataper il delitto contestato.4. Passando all’esame dei motivi di censura del ricorso [OSCURATO:PERSONA], deve darsi atto,preliminarmente, che il collegio ha compulsato i verbali di udienza del processo di secondogrado e ha riscontrato che l’allora legale di fiducia dell’imputata, avv. [OSCURATO:PERSONA],aveva rinunciato ai motivi di appello ad eccezione di quelli concernenti l’applicazione dellecircostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio, come si registra dal tessutoespositivo della sentenza impugnata (pag. 4).Purtuttavia, risulta che la procura speciale conferita al difensore con facoltà di rinunciare aimotivi di appello, ad eccezione di quello inerente al trattamento sanzionatorio, sia stataespressamente condizionata al raggiungimento del concordato sui motivi con il pubblicoministero, a norma dell’art. 599 bis cod. proc. pen. La facoltà di rinuncia ai motivi di appello, inaltre parole, è da ritenersi subordinata all'accoglimento dell'accordo. Caducato l’accordo, comeavvenuto nel caso di specie, deve ritenersi che la rinuncia perda effetto, con la reviviscenza deimotivi originari, che rimangono validi per il giudizio ordinario.Pertanto, una volta sfumata l’intesa sull’accoglimento di tutti o parte dei motivi di gravame,la dichiarazione di rinunzia ai motivi – ad eccezione di quello attinente al trattamento punitivo– formalizzata dal difensore di fiducia in sede di discussione orale, deve essere consideratatamquam non esset.4.1. Detto ciò, il secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], cheinveste l’affermazione di responsabilità in relazione al delitto di bancarotta fraudolentadocumentale di cui al capo b) è inammissibile, perché inedito, ai sensi dell’art. 606 comma 3cod. proc. pen. L’atto di appello, invero, constava di tre motivi di lagnanza, di cui il primoafferente alla dichiarazione di colpevolezza per il reato di bancarotta fraudolenta patrimonialedi cui al capo a) dell’editto d’accusa, il secondo e il terzo riguardanti il mancato riconoscimentodelle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. Alcuna violazione dilegge è stata dedotta con riferimento all’intervenuta condanna per il delitto di bancarottafraudolenta documentale.4.2. Quanto al primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha ricoperto il ruolo diamministratrice formale della società dal 22 febbraio al 2 ottobre del 2013 e di liquidatrice dal2 ottobre 2013 al fallimento, dichiarato il 28 aprile 2014.Purtuttavia, la decisione di primo grado, con incedere articolato ed attento ai dettagli delleemergenze investigative – in un contesto di doppia conforme, nel quale le sentenze di meritopossono essere lette in un unicum argomentativo – ha dato risalto ai plurimi elementi di provache hanno consentito di assegnare alla prevenuta la veste di coamministratore di fatto dellafallita per l’intero arco della vita dell’impresa, con particolare riguardo alle testimonianze dei 8lavoratori dipendenti della società (Caputo, Aletta, Cuccurullo) e alle dichiarazioni rese da DiCuffa Tamara, che in definitiva ne hanno illustrato piena e perdurante introduzione nel gruppodirettivo della fallita e delle altre società collegate, a fianco di [OSCURATO:PERSONA]. Laconvergenza delle acquisizioni probatorie ha condotto il primo giudice (alla cui decisione si èragionatamente allineata la Corte territoriale, pag. 5) ad affermare che “[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si avvicendavano nella carica di amministratore della societàed erano coloro che di fatto la gestivano, anche nei periodi in cui non ricoprivano alcuna caricaall’interno della compagine societaria”.La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che l'amministratore di fatto risponde atitolo autonomo con riferimento alle concrete funzioni esercitate e quale diretto destinatariodella norma incriminatrice, sicchè egli è gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggettol'amministratore di diritto, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo esoggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevantia lui addebitabili (Sez. 5 n. 39593 del 20/05/2011, Rv. 250844), con la conseguenza che, sulpiano processuale, è necessaria e sufficiente, ai fini della bancarotta patrimoniale, la provadella gestione della società da parte dell'amministratore di fatto (Sez. 5 n. 14103 del19/10/1999, Rv. 215878), sulla base di indici sintomatici di gestione o cogestione della societàche la giurisprudenza di legittimità ha enucleato, a vario titolo, nel conferimento di deleghe insettori fondamentali della attività di impresa, nella diretta partecipazione alla gestione dellavita societaria, nella costante assenza dell'amministratore di diritto, nella mancata conoscenzadi quest'ultimo da parte de dipendenti (Sez. 5 n. 19145 del 13/04/2006, Rv. 234428; Sez. 5,n. 41793 del 17/06/2016, Rv. 268273).Il motivo di ricorso è in parte generico e in ogni caso privo di pregio, perché non si confrontacompiutamente con gli indicatori concreti, illustrati dai provvedimenti in rassegna, e si limita,lapidariamente, ad obiettare che la ricorrente sarebbe stata nominata amministratrice formalenel 2013 e, per ciò solo, non potrebbe rispondere di comportamenti attribuiti agliamministratori nelle annualità pregresse.4.3. Si arresta all’inammissibilità anche il terzo motivo del ricorso della [OSCURATO:PERSONA], tenutoconto, innanzitutto, dell’estrema vaghezza del motivo di gravame (pagg. 3-4), ridotto a nota dipuro dissenso, scevra da qualsiasi argomento di confutazione idoneo a contrastare il diniegodelle attenuanti generiche, sancito in primo grado. Giova invero rimarcare che il difetto dimotivazione della sentenza di appello in relazione a motivi generici, pur se proposti in concorsocon altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivigenerici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazionenon abbia pronunciato in concreto tale sanzione (v. Sez. 5 n. 44201 del 29/09/2022, Testa,Rv. 283808; Sez. 1, n. 7096 del 20/1/1986, Ferrara, Rv. 173343; Sez. 4, n. 1982 del15/12/1998, dep. 1999, Iannotta, Rv. 213230; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015,Botta, Rv. 262700); e la inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondogrado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto 9giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le causedi inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ognistato e grado del procedimento (ex multis, sez.3, n.20356 del 02/12/2020, Mirabella, Rv.281630).Anche a tal proposito valgano, comunque, le riflessioni esposte nella trattazione dell’analogomotivo di ricorso dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla esaustività del giudizioespresso dalla Corte territoriale in tema di gravità del danno procurato ai creditori e diinsussistenza di concreti segnali di rivisitazione critica della propria condotta illecita.5.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di reiezione dei ricorsi segue lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma, 23/04/2026Il consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]