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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 giugno 2026

Cassazione n. 33481/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], dato atto che la difesa ha depositato tardivamente (19/06/2026) una memoria difensiva; ritenuto che il primo motivo, con il quale si deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato poiché la Corte di appello ha fondato il giudizio di responsabilità su elementi probatori diversi da tale portato testimoniale; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la mancata enunciazione in forma chiara e precisa del fatto contestato in imputazione, è parimenti infondato in quanto i riferimenti temporali relativi alla data di realizzazione del reato presupposto (20/03/2026) e alla disponibilità del cellulare ricettato in capo all'imputata (dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 04/08/2016, quindi in epoca successiva al furto dell'apparecchio) risultano indicati nell'addebito contestato e sono poi emersi inequivocabilmente nel corso dell'istruttoria dibattimentale, così consentendo all'imputato di difendersi compiutamente dall'accusa a lui mossa; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità, non è consentito in quanto, di fatto, meramente reiterativo di doglianze già prospettate con l'atto di appello e disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni puntuali ed esenti da vizi logici, pertanto non censurabili in questa sede (si veda la pag. 2 della sentenza impugnata ove, sul piano oggettivo, la disponibilità in capo all'imputata del telefono cellulare compendio di furto è stata ricavata dalle stesse ammissioni dell'imputata e dai tabulati telefonici dai quali risultava che nell'apparecchio in questione era stata inserita per un apprezzabile periodo di tempo la scheda a lei intestata, mentre, sul piano del dolo, è stato evidenziato che l'odierna ricorrente non aveva giustificato e documentato il lecito acquisto del bene); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; la declaratoria di inammissibilità non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e pertanto preclude la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (S.U., n.32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266; S.U. n.33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; S.U. n.23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; S.U. n.12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818); P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], dato atto che la difesa ha depositato tardivamente (19/06/2026) una memoria difensiva; ritenuto che il primo motivo, con il quale si deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato poiché la Corte di appello ha fondato il giudizio di responsabilità su elementi probatori diversi da tale portato testimoniale; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la mancata enunciazione in forma chiara e precisa del fatto contestato in imputazione, è parimenti infondato in quanto i riferimenti temporali relativi alla data di realizzazione del reato presupposto (20/03/2026) e alla disponibilità del cellulare ricettato in capo all'imputata (dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 04/08/2016, quindi in epoca successiva al furto dell'apparecchio) risultano indicati nell'addebito contestato e sono poi emersi inequivocabilmente nel corso dell'istruttoria dibattimentale, così consentendo all'imputato di difendersi compiutamente dall'accusa a lui mossa; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità, non è consentito in quanto, di fatto, meramente reiterativo di doglianze già prospettate con l'atto di appello e disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni puntuali ed esenti da vizi logici, pertanto non censurabili in questa sede (si veda la pag. 2 della sentenza impugnata ove, sul piano oggettivo, la disponibilità in capo all'imputata del telefono cellulare compendio di furto è stata ricavata dalle stesse ammissioni dell'imputata e dai tabulati telefonici dai quali risultava che nell'apparecchio in questione era stata inserita per un apprezzabile periodo di tempo la scheda a lei intestata, mentre, sul piano del dolo, è stato evidenziato che l'odierna ricorrente non aveva giustificato e documentato il lecito acquisto del bene); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; la declaratoria di inammissibilità non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e pertanto preclude la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (S.U., n.32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266; S.U. n.33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; S.U. n.23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; S.U. n.12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818); P.Q.M
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