CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2023
Cassazione n. 16770/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 1664-2018, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., -intimata - avverso la sentenza n. 1396/2017 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] un atto di contestazione per la irrogazione della sanzione ex art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, conseguente all’omesso versamento dell’I.V.A., per effetto del rimborso dell’imposta richiesto ed ottenuto dalla contribuente, sebbene in difetto dei presupposti di cui all’art. 30, comma 2, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Grosseto che, con sentenza n. 217/04/14, accolse il ricorso; che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 1396/2017, depositata il 31/05/2017 rigettò il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva – come, versandosi, nella specie, in ipotesi di imposta relativa a “spese incrementative su beni di terzi costituenti beni materiali autonomi (che, secondo corretti principi contabili, vanno classificate tra le “immobilizzazioni materiali”)” (cfr. sentenza impugnata, p. 3, penultimo cpv.), illegittimamente l’Ufficio aveva proceduto all’irrogazione delle sanzioni per cui è causa, spettando –al contrario – alla contribuente l’agevolazione fiscale erroneamente negatale; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; è rimasta intimata la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della “nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.” (cfr. ricorso, p. 7), per avere la C.T.R., a conferma di quanto già statuito dalla C.T.P. in prime cure, rigettato l’appello di essa AGENZIA “sull’assunto della fondatezza del credito Iva per la spesa effettuata”, laddove “il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto la questione relativa alla legittima applicazione da parte dell’Ufficio della sanzione di cui all’art. 13 d.lgs. 471/97 alle ipotesi di rimborsi Iva non spettanti” (cfr. ivi, ultimo e penultimo cpv.); che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la “violazione e falsa applicazione dell’art. 13 d.lgs. 471/1997” (cfr. ricorso, p. 11) per avere la C.T.R. ritenuto non corretta l’applicazione, nel caso di specie, della sanzione ex art. 13 cit., nonostante essa debba essere irrogata in ogni caso di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto e, dunque, anche in caso di rimborso (ottenuto ma) non dovuto; che i motivi – suscettibili di trattazione congiunta, per identità delle questioni agli stessi sottese –sono infondati; che è infatti sufficiente osservare che questa Corte, con ordinanza del 6.7.2010, n. 15938, non massimata, ha chiarito che “il principio di stretta legalità che informa il sistema delle sanzioni in materia tributaria (D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3) preclude all'Ufficio di applicare la sanzione prevista per il caso di omesso versamento, totale o parziale, dell'imposta all'ipotesi in cui il contribuente ottenga un rimborso non dovuto, per l'evidente diversità delle due fattispecie e quindi per la palese impossibilità di individuare una medesima ratio sanzionatoria nei due casi, apparendo sufficiente al riguardo riflettere sulla circostanza che, in quello considerato, il fatto che sarebbe sanzionato appare riconducibile non già ad un comportamento proprio del contribuente, bensì ad un errore dell'Ufficio, che avrebbe dovuto verificare con più attenzione la spettanza del rimborso e quindi negarlo se non dovuto” (cfr. anche, in termini, Cass., Sez. 5, 4.11.2020, n. 24517, non massimata); che, dunque, sia pure con tale emendata motivazione, ex art. 384 cod. proc. civ., la decisione impugnata va confermata, con il rigetto del ricorso, alcunché dovendosi disporre in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità, considerato che la società contribuente è rimasta intimata e non ha svolto attività difensiva; che, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002; P.Q.M.