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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28589/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] la CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] LOY che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; dato avviso al difensore che ha depositato memoria con la quale chiede il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila ha accolto, per la parte che qui interessa, il reclamo di Vincenzo COSTAGLIOLA avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Pescara in data 26 giugno 2020, concedendo ulteriori 180 giorni di liberazione anticipata in relazione ai semestri dal 12 giugno 2017 all'il giugno 2019.

2. Ricorre il Procuratore generale della Corte d'appello dell'Aquila che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in riferimento agli artt. 4-bis, 54 e 71-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), e il vizio della motivazione per incompatibilità con le risultanze processuali.

Il ricorrente evidenzia che «negli atti processuali - nota della D.D.A. di Napoli - si legge quanto segue: "Si comunica che risulta a quest'Ufficio che attualmente il prevenuto sia attivo, benché detenuto, nel sodalizio camorristico di riferimento con il quale non risulta abbia rescisso i collegamenti criminali"».

Sempre dall'incarto processuale emerge, secondo il ricorrente, che COSTAGLIOLA ha serbato una condotta fortemente irregolare in carcere negli anni 2015-2017; proprio sulla base di tali elementi il Magistrato di sorveglianza di Pescara aveva rigettato l'istanza per l'intero periodo richiesto dall'Il dicembre 2014 all'il giugno 2019, anche in considerazione del fatto che la sentenza di condanna emessa dal G.i.p. del Tribunale di Napoli in data 15 giugno 2016, parzialmente riformata dalla Corte di Assise di appello di Napoli con sentenza in data 3 aprile 2018 (irrevocabile in data 4 giugno 2019), riguardava una condotta delittuosa di associazione per delinquere di stampo mafioso con contestazione c.d. aperta, quindi a partire dal 2013 e tuttora permanente.

Ad avviso del pubblico ministero ricorrente, l'ordinanza è censurabile perché pone il reato associativo come cessato, in maniera apodittica e senza adeguata motivazione, in coincidenza dell'inizio dello stato detentivo e quindi ancor prima della pronuncia della sentenza di condanna di primo grado.

D'altra parte, ad avviso del pubblico ministero: - il vaglio critico della nota della D.D.A. appare stereotipato e senza riferimenti specifici ad altre fonti; - la condotta intramuraria è stata pessima avendo COSTAGLIOLA perfino partecipato a disordini o sommosse nell'ottobre 2016; - non solo manca una dissociazione, anche solo di facciata, ma perfino una qualsivoglia presa di posizione critica dello stesso nei confronti della consorteria criminale di riferimento, tanto che l'ordinanza non fa alcun riferimento a relazioni di sintesi o comportamentali.3.

Il difensore del condannato ha depositato una memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando che: diversamente da quanto sostenuto dal pubblico ministero, il Tribunale di sorveglianza ha tenuto conto di tutte le informazioni ricevute (DDA e PS) e le ha motivatamente valutate; è errata l'affermazione secondo la quale i semestri concessi sarebbero troppo vicini alla commissione dei reati e ciò in quanto l'arresto è del dicembre 2014 mentre i semestri partono dal giugno 2017; pure per le ipotesi di reato permanente con c.d.

"contestazione aperta", in assenza dì condotte successive all'arresto dell'imputato allo stesso non può negarsi il riconoscimento della liberazione anticipata per tutto il periodo di detenzione antecedente alla pronuncia della sentenza di primo grado; sono soltanto le sanzioni disciplinari e gli eventuali reati commessi nei semestri successivi a quello richiesto che possono, a determinate condizioni, influenzare negativamente la valutazione di quelli precedenti e non viceversa; il riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata anche in caso di soggetto condannato per reato associativo non richiede la sussistenza di manifestazioni esteriori di dissociazione o di presa di distanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. La giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata ad affermare che «in tema di reato associativo, l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna delimita la protrazione temporale della permanenza del reato con riferimento alla data finale cui si riferisce l'imputazione ovvero alla diversa data ritenuta in sentenza, o, nel caso di contestazione c.d. aperta, alla data della pronuncia di primo grado» (Sez. 6, n. 3054 del 14/12/2017 dep. 2018, P.G. in proc.

Olivieri, Rv. 272138).

Si è, del resto, precisato che «in tema di reato permanente contestato nella forma cosiddetta "aperta" (ovvero senza indicazione della data di cessazione della condotta criminosa), qualora in sede esecutiva debba farsi dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla data predetta, e questa non sia stata precisata nella sentenza di condanna, spetta al giudice dell'esecuzione accertarla, attraverso un'analisi accurata degli elementi a sua disposizione» (Sez. 1, n. 45295 del 24/10/2013, Formicola, Rv. 257725).

3. Ciò premesso, sono fondate le censure del pubblico ministero perché, in presenza di una logica presunzione di cessazione della partecipazione alla data di pronuncia della sentenza di primo grado, cioè ben oltre la data dell'arresto cautelare del ricorrente — elemento che, in caso di associazione mafiosa non è affatto indicativo di rescissione del legame — , il Tribunale di sorveglianza, nel procedere ad indicare la data dì cessazione della permanenza in epoca anteriore a quella risultante all'esito del giudizio di cognizione, ha unicamente fatto riferimento all'arresto del 12 dicembre 2014.

In tale contesto, il generico richiamo alle fonti dichiarative e captative, senza in alcun modo esplicitare i concreti elementi necessari a retrodatare la presunta data di cessazione della permanenza del reato associativo, peraltro in contrasto con quanto accertato dal giudice della cognizione, costituisce il grave vizio motivazionale fondatamente denunciato dal pubblico ministero.

3.1. Sul punto il ricorso è fondato perché il provvedimento impugnato ascrive all'arresto dell'imputato il diretto ed automatico effetto di disarticolare il clan camorristico e fare venire meno la partecipazione, mentre è ben noto che «in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo del soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della sua partecipazione al sodalizio, atteso che la relativa struttura - caratterizzata da complessità, forti legami tra gli aderenti e notevole spessore dei progetti delinquenziali a lungo termine - accetta il rischio di periodi di detenzione degli aderenti, soprattutto in ruoli apicali, alla stregua di eventualità che, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non ne impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo ed alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non ne fanno venir meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione del forzato impedimento» (Sez. 2, n. 8461 del 24/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269121).

3.2. Spettava, d'altra parte, al condannato di sviluppare specifiche argomentazioni idonee a dimostrare la cessazione del legame associativo mafioso, non risultando neppure dedotto l'allontanamento del ricorrente dal clan o lo scioglimento di esso.

Non può essere trascurato, in un'ottica di adeguatezza e coerenza motivazionale, che COSTAGLIOLA, nel corso del giudizio di merito e di legittimità, non ha mai posto la questione della cessazione della appartenenza al clan camorristico, sicché l'intervento del giudice nelle successive fasi di esecuzione o sorveglianza deve essere ancorato a principi di particolare cautela e piena aderenza alle complessive risultanze informative disponibili.

3.3. L'apodittica affermazione della cessazione della permanenza in coincidenza con l'arresto cautelare neppure tiene conto dell'assenza di un'effettiva dissociazione dalla precedente condotta di vita ed oblitera le condotte intramurarie, anche gravi, che risalgono al 2016 (sommosse e tumulti) e che si estendono al 2017 (rilievo disciplinare).

4. Allo stesso modo è omessa, o quantomeno fortemente contraddittoria e illogica, la motivazione per quello che riguarda l'assenza di distacco dagli ambienti camorristici e l'esame delle informazioni privilegiate che sono state acquisite dagli organi preposti circa la permanenza e piena operatività del sodalizio camorristico di riferimento (famiglia Giuliano - Sibillo, che si contrapponeva a Buonerba - Mazzarella) e il ruolo di rilievo attribuito al condannato (uomo di fiducia del boss).

4.1. Infatti, ferma restando la piena libertà di valutazione delle informazioni privilegiate, il Tribunale di sorveglianza è tenuto a considerare, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, l'assenza di dissociazione del detenuto dagli ambienti criminali di appartenenza e la contiguità temporale tra il periodo di detenzione per il quale è richiesto il beneficio e quello di commissione dei fatti oggetto del titolo detentivo (in tema di liberazione anticipata: Sez. 1, n. 53394 del 20/11/2018, Menna, Rv. 274850).

Il Tribunale, in proposito, si limita a concludere che «in considerazione del lungo periodo di detenzione questo ufficio non può affermare o escludere collegamenti con il gruppo criminale di appartenenza anche perché le zone di Forcella e dei Tribunali, nel corso di questi anni, sono state controllate da nuovi clan quasi sempre costituiti da membri delle stesse famiglie Giuliano - Sibillo e Buonerba - Mazzarella», così palesando non solo la veridicità di quanto riportato dalle fonti informative acquisite circa la persistente operatìvità del clan camorristico, ma rendendo palmare la non illogicità delle valutazioni da essi compiute in merito alla pericolosità del condannato.

Come fondatamente denuncia il pubblico ministero, il Tribunale di sorveglianza non ha valutato tali specifici e non contraddetti elementi.

5. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio; il Tribunale di sorveglianza, nella piena libertà delle proprie valutazioni di merito, procederà a nuovo esame del reclamo, attenendosi ai sopra richiamati principi di diritto e colmando i rilevati vizi motivazionali.

P.Q.M.

Annulla l'or

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] la CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] LOY che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; dato avviso al difensore che ha depositato memoria con la quale chiede il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila ha accolto, per la parte che qui interessa, il reclamo di Vincenzo COSTAGLIOLA avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Pescara in data 26 giugno 2020, concedendo ulteriori 180 giorni di liberazione anticipata in relazione ai semestri dal 12 giugno 2017 all'il giugno 2019. 2. Ricorre il Procuratore generale della Corte d'appello dell'Aquila che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in riferimento agli artt. 4-bis, 54 e 71-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), e il vizio della motivazione per incompatibilità con le risultanze processuali. Il ricorrente evidenzia che «negli atti processuali - nota della D.D.A. di Napoli - si legge quanto segue: "Si comunica che risulta a quest'Ufficio che attualmente il prevenuto sia attivo, benché detenuto, nel sodalizio camorristico di riferimento con il quale non risulta abbia rescisso i collegamenti criminali"». Sempre dall'incarto processuale emerge, secondo il ricorrente, che COSTAGLIOLA ha serbato una condotta fortemente irregolare in carcere negli anni 2015-2017; proprio sulla base di tali elementi il Magistrato di sorveglianza di Pescara aveva rigettato l'istanza per l'intero periodo richiesto dall'Il dicembre 2014 all'il giugno 2019, anche in considerazione del fatto che la sentenza di condanna emessa dal G.i.p. del Tribunale di Napoli in data 15 giugno 2016, parzialmente riformata dalla Corte di Assise di appello di Napoli con sentenza in data 3 aprile 2018 (irrevocabile in data 4 giugno 2019), riguardava una condotta delittuosa di associazione per delinquere di stampo mafioso con contestazione c.d. aperta, quindi a partire dal 2013 e tuttora permanente. Ad avviso del pubblico ministero ricorrente, l'ordinanza è censurabile perché pone il reato associativo come cessato, in maniera apodittica e senza adeguata motivazione, in coincidenza dell'inizio dello stato detentivo e quindi ancor prima della pronuncia della sentenza di condanna di primo grado. D'altra parte, ad avviso del pubblico ministero: - il vaglio critico della nota della D.D.A. appare stereotipato e senza riferimenti specifici ad altre fonti; - la condotta intramuraria è stata pessima avendo COSTAGLIOLA perfino partecipato a disordini o sommosse nell'ottobre 2016; - non solo manca una dissociazione, anche solo di facciata, ma perfino una qualsivoglia presa di posizione critica dello stesso nei confronti della consorteria criminale di riferimento, tanto che l'ordinanza non fa alcun riferimento a relazioni di sintesi o comportamentali.3. Il difensore del condannato ha depositato una memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando che: diversamente da quanto sostenuto dal pubblico ministero, il Tribunale di sorveglianza ha tenuto conto di tutte le informazioni ricevute (DDA e PS) e le ha motivatamente valutate; è errata l'affermazione secondo la quale i semestri concessi sarebbero troppo vicini alla commissione dei reati e ciò in quanto l'arresto è del dicembre 2014 mentre i semestri partono dal giugno 2017; pure per le ipotesi di reato permanente con c.d. "contestazione aperta", in assenza dì condotte successive all'arresto dell'imputato allo stesso non può negarsi il riconoscimento della liberazione anticipata per tutto il periodo di detenzione antecedente alla pronuncia della sentenza di primo grado; sono soltanto le sanzioni disciplinari e gli eventuali reati commessi nei semestri successivi a quello richiesto che possono, a determinate condizioni, influenzare negativamente la valutazione di quelli precedenti e non viceversa; il riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata anche in caso di soggetto condannato per reato associativo non richiede la sussistenza di manifestazioni esteriori di dissociazione o di presa di distanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata ad affermare che «in tema di reato associativo, l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna delimita la protrazione temporale della permanenza del reato con riferimento alla data finale cui si riferisce l'imputazione ovvero alla diversa data ritenuta in sentenza, o, nel caso di contestazione c.d. aperta, alla data della pronuncia di primo grado» (Sez. 6, n. 3054 del 14/12/2017 dep. 2018, P.G. in proc. Olivieri, Rv. 272138). Si è, del resto, precisato che «in tema di reato permanente contestato nella forma cosiddetta "aperta" (ovvero senza indicazione della data di cessazione della condotta criminosa), qualora in sede esecutiva debba farsi dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla data predetta, e questa non sia stata precisata nella sentenza di condanna, spetta al giudice dell'esecuzione accertarla, attraverso un'analisi accurata degli elementi a sua disposizione» (Sez. 1, n. 45295 del 24/10/2013, Formicola, Rv. 257725). 3. Ciò premesso, sono fondate le censure del pubblico ministero perché, in presenza di una logica presunzione di cessazione della partecipazione alla data di pronuncia della sentenza di primo grado, cioè ben oltre la data dell'arresto cautelare del ricorrente — elemento che, in caso di associazione mafiosa non è affatto indicativo di rescissione del legame — , il Tribunale di sorveglianza, nel procedere ad indicare la data dì cessazione della permanenza in epoca anteriore a quella risultante all'esito del giudizio di cognizione, ha unicamente fatto riferimento all'arresto del 12 dicembre 2014. In tale contesto, il generico richiamo alle fonti dichiarative e captative, senza in alcun modo esplicitare i concreti elementi necessari a retrodatare la presunta data di cessazione della permanenza del reato associativo, peraltro in contrasto con quanto accertato dal giudice della cognizione, costituisce il grave vizio motivazionale fondatamente denunciato dal pubblico ministero. 3.1. Sul punto il ricorso è fondato perché il provvedimento impugnato ascrive all'arresto dell'imputato il diretto ed automatico effetto di disarticolare il clan camorristico e fare venire meno la partecipazione, mentre è ben noto che «in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo del soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della sua partecipazione al sodalizio, atteso che la relativa struttura - caratterizzata da complessità, forti legami tra gli aderenti e notevole spessore dei progetti delinquenziali a lungo termine - accetta il rischio di periodi di detenzione degli aderenti, soprattutto in ruoli apicali, alla stregua di eventualità che, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non ne impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo ed alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non ne fanno venir meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione del forzato impedimento» (Sez. 2, n. 8461 del 24/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269121). 3.2. Spettava, d'altra parte, al condannato di sviluppare specifiche argomentazioni idonee a dimostrare la cessazione del legame associativo mafioso, non risultando neppure dedotto l'allontanamento del ricorrente dal clan o lo scioglimento di esso. Non può essere trascurato, in un'ottica di adeguatezza e coerenza motivazionale, che COSTAGLIOLA, nel corso del giudizio di merito e di legittimità, non ha mai posto la questione della cessazione della appartenenza al clan camorristico, sicché l'intervento del giudice nelle successive fasi di esecuzione o sorveglianza deve essere ancorato a principi di particolare cautela e piena aderenza alle complessive risultanze informative disponibili. 3.3. L'apodittica affermazione della cessazione della permanenza in coincidenza con l'arresto cautelare neppure tiene conto dell'assenza di un'effettiva dissociazione dalla precedente condotta di vita ed oblitera le condotte intramurarie, anche gravi, che risalgono al 2016 (sommosse e tumulti) e che si estendono al 2017 (rilievo disciplinare). 4. Allo stesso modo è omessa, o quantomeno fortemente contraddittoria e illogica, la motivazione per quello che riguarda l'assenza di distacco dagli ambienti camorristici e l'esame delle informazioni privilegiate che sono state acquisite dagli organi preposti circa la permanenza e piena operatività del sodalizio camorristico di riferimento (famiglia Giuliano - Sibillo, che si contrapponeva a Buonerba - Mazzarella) e il ruolo di rilievo attribuito al condannato (uomo di fiducia del boss). 4.1. Infatti, ferma restando la piena libertà di valutazione delle informazioni privilegiate, il Tribunale di sorveglianza è tenuto a considerare, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, l'assenza di dissociazione del detenuto dagli ambienti criminali di appartenenza e la contiguità temporale tra il periodo di detenzione per il quale è richiesto il beneficio e quello di commissione dei fatti oggetto del titolo detentivo (in tema di liberazione anticipata: Sez. 1, n. 53394 del 20/11/2018, Menna, Rv. 274850). Il Tribunale, in proposito, si limita a concludere che «in considerazione del lungo periodo di detenzione questo ufficio non può affermare o escludere collegamenti con il gruppo criminale di appartenenza anche perché le zone di Forcella e dei Tribunali, nel corso di questi anni, sono state controllate da nuovi clan quasi sempre costituiti da membri delle stesse famiglie Giuliano - Sibillo e Buonerba - Mazzarella», così palesando non solo la veridicità di quanto riportato dalle fonti informative acquisite circa la persistente operatìvità del clan camorristico, ma rendendo palmare la non illogicità delle valutazioni da essi compiute in merito alla pericolosità del condannato. Come fondatamente denuncia il pubblico ministero, il Tribunale di sorveglianza non ha valutato tali specifici e non contraddetti elementi. 5. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio; il Tribunale di sorveglianza, nella piena libertà delle proprie valutazioni di merito, procederà a nuovo esame del reclamo, attenendosi ai sopra richiamati principi di diritto e colmando i rilevati vizi motivazionali. P.Q.M. Annulla l'or
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