Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24716/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza del 13 febbraio 2020 del Tribunale di Genova che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesione personale aggravata dall'uso dell'arma condannandolo alla pena di giustizia; in particolare ha applicato le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di un solo motivo con il quale si duole dell'omessa applicazione della sospensione condizionale della pena, pur ammettendo di non avere chiesto l'applicazione di detto beneficio; - che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che le Sezioni Unite hanno affermato in tema di sospensione condizionale della pena, che fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere- dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez.

U., n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza del 13 febbraio 2020 del Tribunale di Genova che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesione personale aggravata dall'uso dell'arma condannandolo alla pena di giustizia; in particolare ha applicato le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di un solo motivo con il quale si duole dell'omessa applicazione della sospensione condizionale della pena, pur ammettendo di non avere chiesto l'applicazione di detto beneficio; - che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che le Sezioni Unite hanno affermato in tema di sospensione condizionale della pena, che fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere- dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U., n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 24716/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris