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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024

Cassazione n. 16269/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Roma lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990.

Il ricorrente deduce, con il primo e il secondo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità, non essendovi prova che la sostanza detenuta era destinata alla cessione a terzi; con il terzo motivo, deduce violazione dell'art. 81 cod. pen.

Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una nuova lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità.

La doglianza, peraltro, non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio dell'intero quantitativo di droga sequestrato pari a 14 involucri di stupefacente del tipo cocaina, comprensivo anche della cocaina rinvenuta all'esterno dell'abitazione del prevenuto e nella scala antincendio e di quella detenuta nei calzini, in quanto gli agenti di polizia durante un servizio di osservazione svolto nei confronti dell'imputato, avevano osservato che egli usciva dall'abitazione in orario non consentito benché sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, che aveva raggiunto il corridoio e la porta di emergenza nei pressi della quale è stato rinvenuta la sostanza stupefacente, luogo in cui era stato visto anche collocare qualcosa.

Nell'area condominiale ove l'imputato si era avvicinato sono stati rinvenuti involucri confezionati con bustine uguali a quelle adoperate per le quantità occultate sulla sua persona, nonché ulteriore materiale per il confezionamento dello stupefacente costituito da ritagli circolari del medesimo tipo.

Il giudice a quo ha quindi ritenuto non credibile la tesi dell'uso personale dello stupefacente, in quanto confezionato e suddiviso in dosi, tenuto conto dall'assenza di prove in ordine alla condizione di tossicodipendente e della condizione economica.

Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

Anche la terza doglianza esula dal numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, ricadendo la tematica inerente all'unitarietà del disegno criminoso e alla deliberazione l di quest'ultimo ab origine, sul terreno del merito.

Nel caso in esame il giudice a quo ha evidenziato come il consistente lasso temporale intercorso tra i due illeciti induca a escludere con certezza che i delitti in oggetto possano dirsi connotati da un'unitarietà della deliberazione criminosa ovvero da identità della spinta a delinquere, tanto da costituire parte integrante di un unico programma criminoso, deliberato fin dall'inizio nelle linee essenziali.

Il giudice a quo ha altresì aggiunto che le risultanze del casellario giudiziale denotano piuttosto, in considerazione del numero e della diversa tipologia dei reati commessi, e in difetto di contiguità cronologica, il ricorrere di un' abitualità criminosa nell'ambito di uno stile di vita: motivazione, come si vede, del tutto congrua ed esente da vizi logico-giuridici.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso' senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 9 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Roma lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990. Il ricorrente deduce, con il primo e il secondo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità, non essendovi prova che la sostanza detenuta era destinata alla cessione a terzi; con il terzo motivo, deduce violazione dell'art. 81 cod. pen. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una nuova lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. La doglianza, peraltro, non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio dell'intero quantitativo di droga sequestrato pari a 14 involucri di stupefacente del tipo cocaina, comprensivo anche della cocaina rinvenuta all'esterno dell'abitazione del prevenuto e nella scala antincendio e di quella detenuta nei calzini, in quanto gli agenti di polizia durante un servizio di osservazione svolto nei confronti dell'imputato, avevano osservato che egli usciva dall'abitazione in orario non consentito benché sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, che aveva raggiunto il corridoio e la porta di emergenza nei pressi della quale è stato rinvenuta la sostanza stupefacente, luogo in cui era stato visto anche collocare qualcosa. Nell'area condominiale ove l'imputato si era avvicinato sono stati rinvenuti involucri confezionati con bustine uguali a quelle adoperate per le quantità occultate sulla sua persona, nonché ulteriore materiale per il confezionamento dello stupefacente costituito da ritagli circolari del medesimo tipo. Il giudice a quo ha quindi ritenuto non credibile la tesi dell'uso personale dello stupefacente, in quanto confezionato e suddiviso in dosi, tenuto conto dall'assenza di prove in ordine alla condizione di tossicodipendente e della condizione economica. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Anche la terza doglianza esula dal numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, ricadendo la tematica inerente all'unitarietà del disegno criminoso e alla deliberazione l di quest'ultimo ab origine, sul terreno del merito. Nel caso in esame il giudice a quo ha evidenziato come il consistente lasso temporale intercorso tra i due illeciti induca a escludere con certezza che i delitti in oggetto possano dirsi connotati da un'unitarietà della deliberazione criminosa ovvero da identità della spinta a delinquere, tanto da costituire parte integrante di un unico programma criminoso, deliberato fin dall'inizio nelle linee essenziali. Il giudice a quo ha altresì aggiunto che le risultanze del casellario giudiziale denotano piuttosto, in considerazione del numero e della diversa tipologia dei reati commessi, e in difetto di contiguità cronologica, il ricorrere di un' abitualità criminosa nell'ambito di uno stile di vita: motivazione, come si vede, del tutto congrua ed esente da vizi logico-giuridici. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso' senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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