CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26263/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], nato a 3oppolo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], con atto del suo difensore e procuratore speciale, ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Salerno in epigrafe indicata, che, con procedura de plano a norma dell'art. 634, cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile la sua richiesta di revisione della condanna, divenuta irrevocabile con sentenza del 22 giugno 2021 di questa Corte, per i delitti di estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], entrambi aggravati dal metodo mafioso. 1.1. Relativamente al primo di tali reati, la Corte d'appello ha ritenuto che i nuovi elementi di prova addotti dal richiedente sarebbero manifestamente inidonei a condurre ad una sentenza di proscioglimento, in quanto incapaci di incidere sullaconcludenza della prova decisiva, rappresentata dall'indicazione di [OSCURATO:PERSONA] per il proprio estorsore, effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] alla moglie nel corso di due loro conversazioni intercettate. 1.2. Riguardo alla tentata estorsione verso [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza impugnata ha escluso che due delle prove fondanti la richiesta di revisione - un dialogo registrato dalla vittima con tale Cuppari, pochi giorni dopo aver subìto un attentato incendiario a marzo del 2006, ed un altro intercettato tra tali Maccarone e Barone - possano considerarsi nuove, essendo state portate a conoscenza dei giudici della cognizione e da essi valutate; mentre la terza - una relazione di servizio dei carabinieri, relativa ad un'informazione confidenziale loro resa da tale [OSCURATO:PERSONA], al quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe indicato come suo estorsore una persona diversa da [OSCURATO:PERSONA] - sarebbe manifestamente inconferente, in quanto relativa ad un episodio di quattro anni precedente al reato. 2. Il ricorso è sorretto da otto motivi. 2.1. Il primo consiste nella violazione dell'art. 634, cod. proc. pen., perché la Corte d'appello non si sarebbe limitata alla delibazione sommaria consentitale in tale fase preliminare, ma avrebbe compiuto un'approfondita valutazione del merito della richiesta, in assenza del necessario contraddittorio. 2.2. Il secondo denuncia l'inesistenza di una motivazione effettiva, con la conseguente impossibilità di controllo del relativo iter logico, avendo l'ordinanza impugnata omesso di pronunciarsi specificamente sui venticinque allegati probatori della richiesta. 2.3. Il terzo motivo specifica quali sarebbero i limiti della motivazione in relazione all'estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], non avendo quei giudici considerato che le confidenze da lui effettuate alla moglie sarebbero smentite dalle dichiarazioni rese dal suo socio in affari al difensore; che tali confidenze sono intervenute dopo pochi mesi dalla scoperta del fatto che sua moglie lo tradisse proprio con [OSCURATO:PERSONA]; che [OSCURATO:PERSONA] non è mai stato escusso nel processo di cognizione; e che, infine, chiamati a rendere informazioni nel corso del procedimento di revisione, [OSCURATO:PERSONA] si è avvalso della facoltà di non rispondere, mentre sua moglie non si è proprio presentata. 2.4. Con i motivi dal quarto al sesto, il ricorso rassegna le medesime doglianze in relazione all'episodio in danno di [OSCURATO:PERSONA], denunciando la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alle seguenti emergenze probatorie: a) la registrazione di un suo colloquio con tal Cuppari, da lui effettuata e depositata al Pubblico ministero con la rappresentazione di un contenuto accusatorio in danno di [OSCURATO:PERSONA], tuttavia rivelatosi inesistente, e perciò sintomatica di un intento manipolativo dell'indagine; 2b) l'annotazione di servizio dei carabinieri della stazione di Spilinga sulle informazioni confidenziali ricevuta da tale [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale [OSCURATO:PERSONA] gli aveva riferito di aver visto, in occasione dell'atto intimidatorio presso il suo magazzino, l'autovettura in uso a tale Pizzarelli, circostanza invece taciuta dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] . _ agli investigatori, a riprova del suo intento di deviare le indagini; c) la conversazione tra tali Maccarone e Barone, in parte non considerata nel giudizio di cognizione, dalla quale emergerebbe che il reale taglieggiatore di [OSCURATO:PERSONA] fosse un ignoto soprannominato "lo squalo", del quale era vittima pure lo stesso [OSCURATO:PERSONA]; d) il rapporto confidenziale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soggetto già allora condannato per appartenenza ad un'associazione nnafiosa, che confermerebbe la contiguità del primo a contesti criminali, con conseguente pregiudizio per la sua credibilità. 2.5. Con il settimo motivo, riepilogate le anzidette emergenze, si lamenta la mancanza della necessaria valutazione complessiva delle stesse, che la Corte d'appello avrebbe invece considerato partitamente. 2.6. L'ultima doglianza, infine, ribadisce i limiti della motivazione dell'ordinanza, evidenziando come essi ne rivelino il contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. 3. La Procura generale ha depositato la propria requisitoria, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nessuno dei motivi di ricorso può essere ammesso. 2. Il primo, in tema di limiti della delibazione di ammissibilità della richiesta di revisione da parte della Corte d'appello, a norma dell'art. 634, cod. proc. pen., è manifestamente destituito di fondamento, 2.1. Anche qualora si fondi su prove formalmente nuove, detta richiesta non può comunque essere ammessa quando tali emergenze, valutate unitamente a quelle già acquisite nel corso del processo, si presentano inidonee ictu °cui/ a determinare un effetto demolitorio del giudicato, rimanendo riservata alla fase del merito, invece, la valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio (tra altre, Sez. 2, n. 19648 del 03/02/2021, Martinelli, Rv. 281422; Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271071). Pertanto, sebbene non possa tradursi in un'indebita anticipazione del giudizio di merito, una verifica prognostica sul grado di affidabilità e di conferenza dei nova è legittima (fra molte, Sez. 5, n. 336718 del 04/05/2017, Aurichella, Rv. 271306) e tale valutazione preliminare deve avere ad oggetto, oltre che l'affidabilità, anche la congruenza, la persuasività e la decisività della prova nel contesto già acquisito in sede di cognizione, non potendo essere confinata nell'astrazione concettuale, ma dovendo ancorarsi alla realtà processuale e svilupparsi in termini realistici di comparazione con le prove pregresse (yds., ad es., Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R., Rv. 288137; Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, L., Rv. 280405; Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273029). 2.2. L'àmbito di cognizione riservato al giudice di merito in sede di revisione, nei termini appena definiti, è stato, allora, sicuramente rispettato dalla Corte d'appello di Salerno, che ha altresì reso una motivazione effettiva e sufficiente, non essendo necessario soffermarsi partitamente ed espressamente su ciascuno dei documenti allegati alla richiesta: sulla cui decisività ai fini di un diverso giudizio, invero, il ricorso - che ne tratta al secondo motivo - rimane generico. Per quanto sin qui esposto, infine, si rivela manifestamente infondato anche l'ottavo ed ultimo motivo di ricorso, in tema di sostanziale inesistenza di un'effettiva motivazione e di conseguente violazione dei princìpi costituzionali a tutela dell'effettività del diritto di difesa. 3. Tanto premesso, con specifico riferimento ad ognuno dei due episodi delittuosi cui si riferisce la richiesta di revisione, e che costituiscono oggetto dei residui motivi di ricorso, indiscutibilmente persuasiva si presenta la motivazione dell'ordinanza impugnata, anzitutto, per quel che riguarda la "tentata estorsione [OSCURATO:PERSONA]". Basti rilevare che la Corte d'appello ha evidenziato come, delle tre prove nuove addotte dall'interessato, due non erano tali, perché già portate a conoscenza dei giudici di entrambi i gradi di merito; mentre la terza era palesemente inconferente, in quanto relativa ad una circostanza non ricollegabile al delitto (pag. 6, ord.). E, a tali osservazioni, il ricorso omette completamente di replicare. 4. Quanto, poi, all'estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza (pagg. 4 s.) si presenta indubbiamente più articolata, ma egualmente lineare nell'escludere che le dichiarazioni rese da un testimone al difensore di [OSCURATO:PERSONA], a distanza di oltre vent'anni dai fatti e non riguardanti il nucleo essenziale della condotta delittuosa, potessero in alcun modo incidere sulla prova principale posta a fondamento della condanna, consistente nel dettagliato racconto della vicenda operato dalla vittima alla propria moglie in più d'un'occasione, nel corso di alcuni loro dialoghi al tempo intercettati dagli inquirenti. 4Né, dal suo canto, la difesa ricorrente allega alcun fraintendimento palese di tale novum probatorio da parte di quei giudici, tale da far apparire necessario un effettivo contraddittorio sulla prova. 5. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara P.Q.M