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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2025

Cassazione n. 29901/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04ZVS5N) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza di primo grado; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in punto di determinazione della pena, discostatasi dal minimo edittale - è inammissibile in quanto, oltre ad essere costituito da doglianze particolarmente generiche, è inerente al trattamento punitivo benché sorretto da congrua motivazione, la Corte di appello ha, infatti, evidenziato come i numerosi precedenti penali gravanti sull'imputato, indici di una spiccata tendenza a delinquere, nonché la condotta, antecedente e susseguente al reato, tenuta dallo stesso, non permettono di giungere all'inflizione di una pena di maggior favore (si veda pagina 3 del provvedimento impugnato); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 2 luglio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04ZVS5N) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza di primo grado; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in punto di determinazione della pena, discostatasi dal minimo edittale - è inammissibile in quanto, oltre ad essere costituito da doglianze particolarmente generiche, è inerente al trattamento punitivo benché sorretto da congrua motivazione, la Corte di appello ha, infatti, evidenziato come i numerosi precedenti penali gravanti sull'imputato, indici di una spiccata tendenza a delinquere, nonché la condotta, antecedente e susseguente al reato, tenuta dallo stesso, non permettono di giungere all'inflizione di una pena di maggior favore (si veda pagina 3 del provvedimento impugnato); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29901/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris