CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 maggio 2022
Cassazione n. 26193/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 25638/2014R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s. r.l. , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 18, giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo –sezione staccata di Pescara n. 257 / 10 / 1 4 , depositata in data 10marzo 201 4 . Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’udienza pubblica del[OSCURATO:DATA_NASCITA], tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 23, Oggetto: Avviso di accertamento–[OSCURATO:PERSONA] e altro 2001–operazioni soggettivamente inesistenti comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], con le quali è stato chiesto il rigetto delricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.proponeva ricorso avverso l’a vviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, per l’anno 2001, l’IVA indebitamente detratta e i costi indebitamente dedotti, ai fini dell’IPEG e dell’IRAP, applicando la relativa sanzione e gli interessi, in relazione ad operazioni soggettivamente inesistenti. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Chietiaccoglieva il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell’Abruzzo – sezione staccata di Pescara accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ammettendo la deducibilità dei costi risultanti dalle forniture oggetto dell’atto impositivo. Dalla sentenza impugnata si evinceche: - l ’inesistenza soggettiva dell’operazione si evinceva da diversi elementi presuntivi (la società fornitrice, [OSCURATO:PERSONA].r.l., non aveva una sede conosciuta e/o operativa, la successiva sede di Roma è risultata un mero recapito di domiciliazione, ove la società non ha mai operato, la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai presentato dichiarazioni fiscali, non aveva la disponibilità di capannoni, mezzi, personale dipendente); -i costi derivanti da fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti erano deducibili nel rispetto dei requisiti di competenza, effettività, inerenza, certezza e determinatezza; - la ripresa dell’IVA, in vece, andava confermata, non avendo la contribuente provato la mancata conoscenza del carattere fraudolento dell’operazione.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione con due motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ilprimo motivo del ricorso, la contribuente deduce, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, evidenziando che il giudice del gravameaveva omesso di esaminare le prove documentali da lei fornite, al fine di dimostrare il carattere non fraudolento delle operazioni o, comunque , la sua mancata partecipazione, che l’Agenzia non ha, peraltro,provato. 2. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità. 2.1 A prescindere dalla genericità con la quale è stato indicato il “fatto storico”, il cui esame sarebbe stato omesso, laricorrente non ha neppure chiarito quali fossero le prove documentali non valutate dal giudice del gravame, posto che, per il principio di autosufficienza, aveval'onere non solo di trascrivere nel ricorso per cassazione il testo integrale o la parte significativa dei document i asseritamente non esaminati, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, le deduzioni o le istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l'irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere diesame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione(Cass. 21.05.2019, n. 13625). Alla luce del richiamato indirizzo giurisprudenziale, cui si intende dare seguito, risulta evidente che la mera indicazione, da parte della ricorrente, di alcuni documenti (come “corpose prove soprattutto extracontabili”, “documenti aggiuntivi allegati”, “busta postale con intestazione tipografata”) non rispetta completamente i requisiti che l’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. richiede per la corretta formulazione deimotivi d el ricorso . 3. Con il secondo motivo, denuncia, ai sensidell’art. 360 n. 3 cod. proc. c iv ., la violazione e la falsa applicazione di norme di diri tto , per averela CTR erroneamente ritenuto che la fornitrice Ralox fosse stata fittiziamente sostituita da altro soggetto, mentre la stessa aveva effettuato solo la trasformazione del prodotto, avendole la [OSCURATO:PERSONA] commissionato detta lavorazione, per cui la fornitura era stata effettivamente eseguitadalla [OSCURATO:PERSONA]. 4.Anche questo motivo è inammissibile. 4.1 Con riferimento alla denuncia delpreteso vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, occorre richiamare il principio recentemente affermato da Cass. Sez. U. 28.10.2020, n. 23745, secondo il quale, “In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare lenorme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare -con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa”. 4.2 Nella specie, peraltro, oltre a non avere indicato alcuna norma giuridica violata , nemmeno nell ’ esposizione del motivo, la ricorrente mira - sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge – ad una rivalutazione dei fatti storici, come operata dal giudice di merito, ma preclusa in questa sede (Cass. Sez. U. n. 34476 del 2019). 5. Il ricorso va, quindi, rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo. Si dà atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso e condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese a favore dell’Agenzia delle Entrate, che liquida in complessivi € 5.600,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del