CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15930/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2020 della [OSCURATO:PERSONA] FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paola MASTROBERARDINO, che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio, in accoglimento del quarto motivo di ricorso, e l'inammissibilità nel resto; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 25 settembre 2020, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava Lucio ? Pagliucoli colpevole dei reati ex artt. 674 e 639, secondo comma, cod. pen. e per l'effetto lo condannava alla pena di tre mesi e quindici giorni di reclusione. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi. 2.1. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per travisamento del materiale probatorio in relazione alla condanna per il reato previsto dall'art. 639, secondo comma, cod. pen., in quanto la Corte di appello è "incorsa nel palese travisamento delle risultanze probatorie", dando "decisiva ed erronea rilevanza ad una dichiarazione palesemente contraddittoria della teste" Kozak per ritenere dimostrato l'evento dell'imbrattamento. 2.2. Mancanza di motivazione sul concorso formale fra detto reato e quello di getto pericoloso di cose, che avrebbe dovuto essere assorbito dal primo. 2.3. Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante ex art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., in assenza di danno cagionato al balcone, erroneamente fondato su un turbamento personale causato alla persona offesa, non dimostrato e comunque irrilevante. 2.4. Mancanza di motivazione in relazione all'applicazione della pena detentiva in luogo di quella pecuniaria e alla quantificazione della pena base e di quella a titolo di continuazione. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n, 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate, alle quali ha replicato la difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto limitatamente alla determinazione della pena, così come richiesto dal Procuratore generale, anche se, in ragione dell'ammissibilità dell'impugnazione, deve essere dichiarata l'estinzione della contravvenzione, commessa il 29 giugno 2015, per sopravvenuta prescrizione. 2. Quanto al primo motivo, la difesa, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, in realtà ha censurato la sentenza in ragione di una valutazione asseritamente erronea del materiale probatorio. Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra risultanze probatorie e decisione, così come il travisamento della prova, introdotto quale ulteriore criterio di giudizio della contraddittorietà estrinseca della motivazione dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento. Peraltro, la difesa si è limitata a riportare un breve stralcio della testimonianza resa dalla teste Kozak, asserendone la contraddittorietà, in violazione del principio di autosufficienza (per un caso analogo v. Sez. 5, n. 11296 del 22/11/2019, dep. 2020, Vegini, Rv. 278923, in motivazione), principio tuttora valido anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 22066 del 02/03/2021, Bonfirraro, Rv. 281449, in motivazione; Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432). 3. E' infondato anche il motivo inerente all'omesso riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità per il delitto previsto dall'art. 639, secondo comma, del codice penale. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, ai fini del riconoscimento della suddetta circostanza, occorre considerare il valore complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, la cui consistenza va apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti, comprensivi anche di quelli non immediati (Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv 236914; Sez. 2, n. 14895 del 18/12/2019, dep. 2020, Mahmoud, Rv. 279194; Sez. 4, n. 16218 del 02/04/2019, Belfiore, Rv. 275582; Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, Loussaief, Rv. 275950; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695). Inoltre, l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presuppone che il danno arrecato abbia avuto una «rilevanza minima» (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255528, in motivazione), sia cioè di entità quasi trascurabile per il danneggiato ed arrechi, quindi, un pregiudizio «lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio» (in questo senso, anche di recente, v. Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173). La Corte di appello, non riconoscendo la circostanza attenuante, si è attenuta a questi principi. 4. E' fondata, invece, la doglianza relativa alla determinazione della pena. La Corte territoriale, infatti, ha riqualificato il reato di danneggiamento, per il quale l'imputato era stato condannato in primo grado, in quello meno grave di deturpamento di un bene immobile, previsto dall'art. 639, secondo comma, prima parte, cod. pen., punito con la pena alternativa della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 1.000 a 3.000 euro. Il giudice di appello ha indicato in tre mesi di reclusione la pena per detto delitto, ritenendola "equa", omettendo qualsiasi motivazione sul punto ed anche sull'aumento della pena a titolo di continuazione con la contravvenzione ex art.674 cod. pen. (punita con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a 206 euro), determinata in quindici giorni di reclusione. La mancanza di motivazione è censurabile, considerato che il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale di scelta fra l'applicazione della pena detentiva o di quella pecuniaria, alternativamente previste, ha l'obbligo di indicare le ragioni che lo inducano ad infliggere la pena detentiva (Sez. 6, n. 10772 del 20/02/2018, F., Rv. 272762; Sez. 4, n. 4361 del 21/10/2014, dep. 2015, Ottino, Rv. 263201), pena che nel caso di specie è stata quantificata in misura prossima a quella intermedia. 5. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, che dovrà adeguatamente motivare in ordine alla determinazione della pena per il delitto. Come detto, è maturata ampiamente la prescrizione per il reato ex art.674 cod. pen.; pertanto, per questo capo, la sentenza va annullata senza rinvio. Resta assorbito, pertanto, il terzo motivo, con il quale, invero, si è contestata la correttezza dell'applicazione di un istituto (il concorso formale) diverso da quello riconosciuto nella sentenza impugnata (la continuazione). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla contravvenzione ex art. 674 c.p. perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena per il reato ex art. 639/2 c.p., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio sul punto; rigetta nel resto il ricorso e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso il 25 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]