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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 38685/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] • Rilevato che la sentenza impugnata ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5-bis e 5-ter, d.lvo n, 286/1998, commesso il 10 settembre 2020, condannandolo alla pena di C 10.000 di multa; rilevato che il ricorrente, con il primo motivo, ha denunciato violazione del legge in relazione al giudizio sulla legittimità dell'atto amministrativo presupposto, essendo stato documentato che l'imputato, coniugato con cittadina italiana, non poteva essere espulso, e, con il secondo motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il primo motivo è generico, in quanto non viene indicata la posizione processale del documento asseritamente prodotto né viene indicata l'effettiva convivenza dell'imputato, persona senza fissa dimora, con la coniuge italiana; rilevato che il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la sentenza giustificato il diniego delle attenuanti generiche in ragione dei "numerosi precedenti penali"; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 9 giugno 2022, Il consigliere estensore Il r síden

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] • Rilevato che la sentenza impugnata ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5-bis e 5-ter, d.lvo n, 286/1998, commesso il 10 settembre 2020, condannandolo alla pena di C 10.000 di multa; rilevato che il ricorrente, con il primo motivo, ha denunciato violazione del legge in relazione al giudizio sulla legittimità dell'atto amministrativo presupposto, essendo stato documentato che l'imputato, coniugato con cittadina italiana, non poteva essere espulso, e, con il secondo motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il primo motivo è generico, in quanto non viene indicata la posizione processale del documento asseritamente prodotto né viene indicata l'effettiva convivenza dell'imputato, persona senza fissa dimora, con la coniuge italiana; rilevato che il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la sentenza giustificato il diniego delle attenuanti generiche in ragione dei "numerosi precedenti penali"; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 giugno 2022, Il consigliere estensore Il r síden
Sentenza Cassazione n. 38685/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris