CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32324/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); esaminato il motivo di ricorso, avente ad oggetto la mancata applicazione dell'art.393 bis cod. pen. OSSERVA La censura è generica, essendosi la Corte di appello puntualmente soffermata sugli elementi costitutivi della causa di giustificazione invocata ed avendo evidenziato che la condotta particolarmente aggressiva manifestata dal ricorrente nei confronti degli agenti di polizia non consentiva affatto di ritenere ingiustamente persecutoria la condotta dei predetti, nè consentiva di ritenere che costoro avessero arbitrariamente oltrepassato i limiti delle proprie attribuzioni funzionali. La sentenza impugnata, a pagina 5, sottolinea, infine, che la complessiva condotta tenuta dall'imputato consentiva di escludere che egli potesse realmente nutrire dei dubbi sulla regolarità e sulla reale finalità dell'operato degli operanti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/0