CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 36354/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l ricorso n. 5868- 20 2 1 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. –[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in qualità di procuratrice (in virtù di procura speciale autenticata a ministero notar [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]) di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – ( a sua volta incorporante la “Cassa di Risparmio di Firenze” s.p.a.), in persona dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale autenticata a ministero notar [OSCURATO:PERSONA] data [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata e dife sa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatain Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina, n. 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della “C.B. [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. in liquidazione, in persona del ragionier [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Arezzo, al viale Matteotti, n. 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE avverso ildecreto del Tribunale di Arezzo del 20.1.2021 , udita la relazione nella camera di consiglio del4 ottobre 202 2 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto in data 20 - 22.9.2017 il Tribunale di Arezzo dichiarava l’inammissibilità, per omessaallegazione della proposta concordataria entro il termine concesso e poi prorogato, del ricorso exart. 161, 6° co., l.fall. proposto in data 4.4.2017dalla “C.B. [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. in liquidazione. 2.Con sentenza del 21.12.2017 il Tribunale di Arezzo dichiarava il fallimento della “C.B. [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.in liquidazione. 3. Con ricorso ex art. 93 l.fall. la “ Cassa di Risparmio di Firenze ” s.p.a. domandaval’ammissione al passivo del fallimento della “ C.B. [OSCURATO:PERSONA]”, tra l’altro, per l’importo di euro 1.427.117,17 con prelazione , giusta ipoteca giudiziale di 1° grado iscritta il 6.2.2017, in forza di decreto ingiuntivo n. 126/2017 del Tribunale di Arezzo non opposto nei termini di legge. 4.Il giudice delegato faceva luogo all’ammissione de l credito in chirografo, previa revoca exartt. 67 e 69 bis l.fall. dell’ipoteca. Evidenziava che la domanda di concordato era stata iscritta nel registrodelle imprese in data 4.4.2017 e che la disposizione di cui all’art. 69 bis l.fall. si applica in tutte le ipotesi in cui alla domanda di concordato segua la dichiarazione di fallimento, indipendentemente d a lla circostanza per cui la procedura di concordato sia stata effettivamente aperta. 5.La “ Cassa di Risparmio di Firenze ” proponeva opposizione ex art. 98 l.fall.Deduceva che la retrodatazione del dies a quo del periodo sospetto a decorrere dalla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato avrebbepostulato l’apertura del concordato . Deduceva inveroche, qualora alla domanda di concordato “con riserva” non faccia seguito il decreto di apertura del concordato , si può determinare, in dipendenza della caducazione ex tunc-salvo che per gli atti legalmente compiuti -degli effetti “ prenotativi ” del concordato “ i n bianco ”, un “ vuoto di tutela ” in rapporto, tra l’altro,all’eventualità che l’imprenditore a bbia po sto in essere atti pregiudizievoli per i creditori nel periodo compreso tra la data del decreto di inammissibilità della domanda di concordato “con riserva ” e la data della sentenza di fallimento, in ipotesi di mancata consecuzione delle procedure. Deducevaquindi che, attesa la mancata apertura del concordato, i termini del periodo sospetto sarebbero stati da computare a ritroso dalla sentenza dichiarativa di fallimento. Chiedeva l’ammissione al passivo con prelazione ipotecaria nei limiti delminor importo di euro 1.000.000,00, oltre interessi 6.Resisteva il curatore del fallimento della “C.B. [OSCURATO:PERSONA]” [OSCURATO:SOCIETA] tra l’altro che nella specie non sussistevano dubbi circa la consecuzione tra procedura concordataria e fallimento , ancorché il fallimento fosse stato dichiarato circa tre mesi dopo il decreto che aveva dichiarato inammissibilela domanda di concordato . 7.Con decreto del 20.1.2021 il Tribunale di Arezzo rigettava l’opposizione . 8.Avverso tale decreto ha proposto ricorso la “ [OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. , quale procuratrice di “IntesaSanpaolo” s.p.a. (incorporante la “Cassa di Risparmio di Firenze” s.p.a.); ne ha chiesto sulla scorta di un unicomotivo la cassazione con ogni susseguente statuizione.Il curatoredel fallimento della “C.B. [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. in liquidazione ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. 9.È stata fissata, ai sensi dell’art. 380 bis, 1° co., cod. proc. civ., l’adunanza in camera di consiglio. 10.La ricorrente ha depositato memoria. Del pari ha depositato memoria il controricorrente. 11.Con l’unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione efalsa applicazione dell’art. 69 bis, 2° co., l.fall. in relazione all’art. 67, 3° co., lett. e), l.fall. Prospetta che: a) gli effetti “ prenotativi ” del concordato preventivo sono nel concordato “ con riserva ” sospensivamente condizionati al deposito della domanda e del piano nonché al la pronuncia del decreto di ammissione alla procedura,caducandosi altrimenti – salvo che per gli atti legalmente comp iuti - ex tunc; b) la consecuzione tra procedure è sempre stata subordinata all’emissione del decreto di ammissione alla procedura; c) il legislatore ha previsto (alla stregua della esenzione prefigurata dalla novella formulazione della lett. e) del 3° co. dell’art. 67 l.fall. (“gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all’art. 161”))la possibilitàdi sottoporre a revocatoria gli atti “ non legalmente ” compiuti dopo il deposito nel registro delle imprese della domanda di concordato; e che ciò mal si conciliacon la revocabilità degli atti compiuti prima del deposito nel registro delle imprese della domanda di concordato; d) il sistema evidenzia un “vuotodi tutela”, tra l’altro, rispetto agli atti compiuti nel periodo intercorrente tra la dichiarazione di inammissibilitào di improcedibilità del concordato “in bianco” e la dichiarazione di fallimento , allorché la dichiarazione di fallimento non segua immediatamente(cfr. ricorso, pag. 16) . Sullascorta di tali rilievi deduce che la retrodatazione del periodo sospetto a far datadalla pubblicazione della domanda di concordato anche “con riserva” è subordinata alla condizione della pronuncia del decreto di ammissione alla procedura ex art. 163 l.fall. ; e che, in ipotesi mancata ammissione alla procedura, così come è avvenuto nella specie,il periodo sospetto non può che decorrere a ritroso dalla data della dichiarazione di fallimento. 12.Il ricorso è inammissibile. 13.Si premette che il tribunale non solo ha affermato che il legislatore h a senz’altro “inteso ancorare al momento della presentazione del ricorso di concordato il decorso del dies a quoa ritroso del periodo sospetto” (così decreto impugnato, pag. 5). Ma ha altresì soggiunto che con il ricorso in opposizione non era stato per nulla attinto il profilo della consecuzione delle procedure (c fr. decreto impugnato, pag. 6). 14.Su tale scorta si osserva che la ricorrente non ha puntualmente censurato tal ultimo significativo passaggio motivazionale. Cosicché il motivo di ricorso non si correla compiutamente alla “ratio decidendi”(cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata; Cass. (ord.) 24.2.2020, n. 4905; Cass. 17.7.2007, n. 15952, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata).15.In tal guisa gli assunti della ricorrente si qualifica no alla stregua di meri astrattirilievi, privi di concreta valenza nel caso di specie. E tanto, appunto, siccome è rimasta priva di censura l’affermazione del tribunale secondo cui con il ricorso in opposizione non era stato contestato il profilodella consecuzione delle procedure . C iò viepiù , ha soggiunto il tribunale , che i dati fattuali inducevano a ritenere che un’effettiva consecu tio procedurarumviceversa vi era stata . 16.Nei termini testé enunciati soccorrono dunque gli insegnamenti di questa Corte. Ovvero l’insegnamento n. 31051 del 27.11. 2019 di questa Corte, ove in motivazione si legge: “ i l tenore testuale dell ’ art. 69 bis comma 2 appare univoco, d’altro canto, nel fissare il dies a quodella c.d. retrodatazione al tempo della pubblicazione della domanda di ammissione: si veda, per questo proposito, la pronuncia di Cass. 29 marzo 2019, n. 8970, che viene anzi a collegare in modo espresso e diretto l’introduzione della norma dell’art. 69 biscomma 2 – nell’ambito di un diritto vivente di tradizionale applicazione dell’istituto della consecuzione -con la «possibilità per l’imprenditore di presentare una domanda di concordato preventivo c.d. in bianco», che pure è stata introdotta dalla riforma del 2012”. Ovvero l’insegnamento n. 215 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di questa Corte, ove in motivazione si legge:“si è evidenziato anche che il comma secondo dell’art. 69- bis della legge fall. (…) individua, quale specifico referente temporale della disciplina delle revocatorie, nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, non già l’ammissione al concordato, ma addirittura la pubblicazione della relativa domanda, e si è ravvisata in ciò una conferma dell’unitarietà del procedimento, per quanto articolato in momenti diversi, osservandosi che gli stessi costituiscono manifestazione di un'unica crisi d’impresa (cfr. Cass., Sez. I, 29/03/2016, n. 6045)”. E ove in motivazione si soggiunge:“si è inoltre precisato che tale unitarietà non viene meno neppure nel caso in cui tra le diverse fasi sussista uno iato temporale, purché si tratti di un intervallo di estensione non irragionevole, tale cioè da non risultare esso stesso sintomatico dell’intervenuta variazione del presupposto delle due procedure (cfr. Cass., Sez. I, 16/04/2018, n. 9290)”. E ove in motivazione ulteriormente si precisa: “(…) il riferimento testuale alla data di pubblicazione della domanda di ammissione al concordato, contenuto nell’art. 69-bis, secondo comma, della legge fall., ha peraltro indotto ad una rimeditazione della tesi che subordinava l’applicazione del predetto principio all’esistenza di un precedente provvedimento di ammissione alla procedura, escludendone l’operatività nel caso di rigetto o abbandono della relativa domanda: in tal senso sono risultate determinanti per un verso l’osservazione che il predetto principio attiene, più che alla formulazione di una domanda ad hoc, all’esistenza di una procedura concorsuale «sfociata, anche in modo indiretto ma comunque nel contesto di una unica crisi imprenditoriale, nella dichiarazione di fallimento dell’impresa», per altro verso l’introduzione del sesto comma dell’art. 161 della legge fall. ad opera dell’art. 33, comma primo, lett. b), n. 4del d.l. n. 83 del 2012, il quale consente la proposizione della domanda di concordato con riserva di presentare la proposta, il piano e la prescritta documentazione entro un termine fissato dal giudice, e per altro verso ancora la considerazione che, anche nell’ipotesi di concordato c.d. in bianco, gli effetti della domanda decorrono dalla data di pubblicazione del ricorso, ai sensi dell’art.168 della legge fall. (cfr. Cass., Sez. I, 28/02/2020, n. 5619; 27/11/2019, n. 31051)”. 17. Va debitamente rimarcat o che i postulati surriferiti in aderenza all’elaborazione -testualmente menzionata - di questa Corte per nulla appaiono smentiti dalla sentenza n. 21758 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] , d el pari d i questa Corte e richiamata dalla ricorrente in memoria. Invero con la testé menzionata pronunciaquesto Giudice, con riferimentoalla previsione dell'art. 168, 3° co., l.fall., nella parte in cui sancisce l’inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori all’iscrizione nel registro delle imprese del ricorso per concordato preventivo,ha, sì, affermato che la consecuzione “fra concordato preventivo e fallimento è un fenomeno caratterizzato da un’applicazione estensiva di norme in senso non bidirezionale, maunidirezionale”, nel senso che la consecuzione non comporta “l’estensione degli effetti del concordato al successivo fallimento, la cui disciplina, ove compatibile, resta l’unica applicabile”. E tuttavia con la medesima pronuncia questa Corte ha , in ogni caso , affermato che “la consecuzione comporta (…) la retrodatazione degli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento alla data della presentazione della domanda della procedura minore”. Tant’è che ha specificato che “la norma che, in tema di inefficacia, lega le due procedure in caso di consecuzione, è l’art. 69-bis, comma 2, l.fall., introdotto nel 2012”, e che “ciò vale anche per le ipoteche giudiziali”. 18.In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrente va condannataa rimborsare al curatore controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.19.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso ; c ondanna la ricorrente, “ [OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., quale procuratrice di “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., a rimborsare al controricorrente, curatore del fallimento della “C.B. [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. in liquidazione, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 14.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così deciso in