CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 12481/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 11 ottobre 2021, il tribunale della libertà di Catania, in parziale riforma del provvedimento del G.I.P. dello stesso tribunale datato 8 settembre 2021, annullava la predetta ordinanza limitatamente alla circostanza di cui all'art. 416bis1 cod.pen.. che escludeva, mantenendo la custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di tentata estorsione aggravata contestato al capo n.1. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'indagato tramite il proprio difensore chei con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp att. cod.proc.pen. I deduceva violazione dell'art. 606, co. 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., per violazione di legge in relazione all'art. 273 stesso codice, nonché vizio di motivazione per aver erroneamente reputato sussistenti, in capo all'indagato, i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato estorsivo piuttosto che a quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, totalmente sfornita di fondatezza appare la richiesta di riqualificazione dei fatti nei termini dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni solo che si valuti correttamente il comportamento dello Spampinato, soggetto del tutto estraneo al presunto rapporto obbligatorio e che, a sua volta, rivolgeva le richieste accompagnate dalla condotta intimidatoria non nei confronti del soggetto che si assume essere debitore e cioè [OSCURATO:PERSONA] bensì della sorella di questiìla titolare della farmacia [OSCURATO:PERSONA]. Questa corte di cassazione ha già affermato come è configurabile il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, quando ad un'iniziale pretesa di adempimento di un credito effettuata con minaccia o violenza nei riguardi del debitore seguano ulteriori violenze e minacce di terzi estranei verso il nucleo familiare del debitore, sicché l'iniziale pretesa arbitraria si trasforma in richiesta estorsiva, sia a causa delle modalità e della diversità dei soggetti autori delle violenze, che per l'estraneità dei soggetti minacciati alla pretesa azionata. (Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, Rv. 272017 - 01). E tale principio risulta ribadito dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite proprio in tema di differenza dei due reati di cui agli artt. 393 e 629 cod.pen. (Sez. U - , Sentenza n. 29541 del 16/07/2020 Ud. (dep. 23/10/2020) Rv. 280027 - 02) le quali hanno proprio ribadito che atteggiamenti intimidatori e violenti nei confronti di terzi fanno qualificare la condotta in termini estorsivi. Il principio suddetto deve certamente essere ribadito anche nel caso in esame in cui le minacce venivano rivolte verso un soggetto estraneo al presunto rapporto obbligatorio, da parte di un terzo estraneo allo stesso (lo Spampinato) e con la richiesta di versamento di una somma di denaro (70.000 euro) che mai neppure lontanamente è stata in alcun modo giustificata. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 emzEnCi. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter, disp.att. cod.proc.pen.. Roma, 10 febbraio 2022 L [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]