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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 giugno 2024

Cassazione n. 32322/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOlato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Torino che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Alessandria per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale (in [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Il ricorso è inammissibile per la assorbente ragione di essere stato proposto personalmente dall'imputato.

Invero, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, giacché, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177- 01).

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOlato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Torino che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Alessandria per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale (in [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Il ricorso è inammissibile per la assorbente ragione di essere stato proposto personalmente dall'imputato. Invero, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, giacché, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177- 01). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32322/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris