CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 luglio 2026
Cassazione n. 22931/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entata e difesa dagli avv.ti Prof. [OSCURATO:PERSONA] eAlberto [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentatae difesa ex lege dall'[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAntonino Sgroi unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], Carlad'Aloisio, [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 20365/2024Numero sezionale 2754/2026Numero di raccolta generale 22931/2026Data pubblicazione 08/07/2026nonché controProcura Generale presso la Corte di Appello di Perugia-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 578/2024depositata il 23/08/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’oggetto del giudizio riguarda l’impugnazione della sentenza n.578/2024, resa il 23 agosto 2024 e in pari data depositata, con cui laCorte di Appello di Perugia ha accolto i reclami ex art. 51 CCII -propostida INPS e Agenzia delle Entrate - avverso la sentenza del Tribunale diSpoleto n. 65/2023, con cui era stato precedentemente omologato ilconcordato preventivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione.2. Avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha avanzato ricorsoper cassazione, sulla scorta di tre motivi di impugnazione.3. Sia INPS che l’Agenzia delle Entrate si sono costituite con controricorso,chiedendo il rigetto dell’avversa impugnazione.4. È stata, quindi, fissata udienza camerale per il 19/06/2026, in vistadella quale la ricorrente ha depositato una memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso proposto si articola su tre motivi di impugnazione.Con il primo si censura – ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. - la sentenzadella Corte di Appello nella parte in cui questa (i) ha negato che lacontinuità potesse essere riconosciuta “a qualunque altro titolo”, e (ii) haNumero registro generale 20365/2024Numero sezionale 2754/2026Numero di raccolta generale 22931/2026Data pubblicazione 08/07/2026negato che l’affitto di azienda pendente fosse funzionalmente connesso alpiano concordatario; si ritiene che sia stata adottata una letturastrettamente cronologica del vincolo di collegamento, in violazione dell’art.84 CCII;Con il secondo motivo di ricorso ci si duole – ai sensi dell’art. 360 n. 3c.p.c. – che la sentenza della Corte di Appello abbia ritenuto necessario ilpiano finanziario di cui all’art. 87 CCII, nonostante nel caso di continuitàindiretta ciò non sia previsto; inoltre, si censura la decisione nella parte incui ha affermato che quello in esame si configura come un procedimento“blindato”, senza tenere conto del preventivo espletamento dellaprocedura di cui all’art. 91 CCII;Con il terzo mezzo si contesta – ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. - lasentenza della Corte di Appello impugnata, nella parte in cui questaavrebbe omesso l’esame di un fatto decisivo non controverso e dedotto incausa, costituito dall’avvenuto espletamento della gara competitiva ex art.91 CCII.Preliminarmente, va dato conto che, come la stessa ricorrente evidenzianella propria memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]è stata nel frattempo aperta la liquidazione giudiziale, con sentenzaconfermata in sede di reclamo dalla Corte d’appello di Perugia (n.283/2026), di cui non risulta il passaggio in giudicato, non potendosiperciò ritenere venuto meno ex se l’interesse alla decisione del presentericorso.2. Tanto rilevato, il primo motivo di ricorso, che per evidente decisivitàdeve essere affrontato subito, non può trovare accoglimento.Dal provvedimento impugnato risulta che “[OSCURATO:SOCIETA]. veniva messa inliquidazione il 24 aprile 2013 e in data 29 aprile 2013 la società concedevain affitto due distinti rami d'azienda dei quali uno affittato alla [OSCURATO:SOCIETA] el'altro alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] dopo, in data 23 maggio 2013 [OSCURATO:SOCIETA] inliquidazione presentava ricorso per l’ammissione a concordato preventivoNumero registro generale 20365/2024Numero sezionale 2754/2026Numero di raccolta generale 22931/2026Data pubblicazione 08/07/2026la cui omologazione veniva rigettata dal Tribunale di Perugia con decreto26 marzo 2015; il provvedimento veniva confermato dalla Corte d’[OSCURATO:PERSONA] e in data 26 maggio 2022 la Cassazione confermavadefinitivamente il rigetto”.A quel punto, dopo aver trasferito la propria sede a Foligno, in data 27settembre 2022 [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione presentava nuovo ricorso(inizialmente con riserva ex art. 44 CCII), proponendo un concordato concontinuità diretta e indiretta con versamento di finanza esterna da partedell’affittuaria [OSCURATO:SOCIETA]Nell’accogliere il reclamo presentato dagli enti pubblici già opponentiavanti al Tribunale di Spoleto, i quali si lamentavano della carenza dicontinuità e della scorretta formazione delle classi ai fini dellaomologazione trasversale ex art. 112 CCII applicata dal Tribunale, la Corted’appello ha osservato che: a) per quanto riguarda la continuità direttaquesta non era sussistente ma meramente promessa, inoltre essa “era(esclusivamente) finalizzata al realizzo delle proprie rimanenze di pezzi diricambio per autoveicoli esistenti presso il proprio magazzino e alcommercio all’ingrosso dei medesimi materiali, con un margine netto dadestinare al soddisfacimento dei creditori pari ad € 10.000. Risulta in attiche i lavoratori dipendenti erano già stati trasferiti alle Conduttrici con idue contratti di affitto di azienda e che la casa madre [OSCURATO:PERSONA] già da tempo revocato alla ricorrente i mandati a vendere”,concludendo che si “tratta in realtà di una mera attività di liquidazionedell’attivo, cui il debitore ricorrente ha dato una parvenza di attività digestione in continuazione. D’altro canto, si rileva pure che lo stato formaledi liquidazione dell’imprenditore risulta incompatibile con la possibilità dipredisporre un piano di concordato con continuità aziendale diretta”.2.1. Per quanto riguarda la porzione di continuità indiretta, la decisioneimpugnata ha rilevato che “un affitto stipulato molto in anticipo rispetto alconcordato, quindi strumentalmente e cronologicamente slegato da esso,Numero registro generale 20365/2024Numero sezionale 2754/2026Numero di raccolta generale 22931/2026Data pubblicazione 08/07/2026non può giovarsi dei benefici propri della disciplina della continuità”,accertando che “non può sottacersi che la ricorrente il 16.12.2009 avevagià stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] novo s.r.l. un atto di affitto avente ad oggettoil ramo d’azienda relativo al commercio dei soli automezzi usati nelle unitàlocali di Perugia, Foligno, Narni e Rieti ad un canone annuo di €360.000,00 oltre iva, consensualmente risolto per poter stipulare i nuovicontratti con le odierne affittuarie (relative anche al ramo vendita delnuovo) a canoni di gran lunga inferiori, che nel ricorso e nella relazione delprofessionista ex art 84 CCII manca una valutazione di congruità deicanoni, che le società affittuarie hanno conseguito ricavi cospicui graziealla gestione delle azienda affittate, mentre la [OSCURATO:SOCIETA] non è riuscita inalcun modo a risanare la propria situazione patrimoniale con i proventidell’affitto, tanto meno a soddisfare ancorché parzialmente i propricreditori, e da ultimo che sussiste un chiaro collegamento tra [OSCURATO:SOCIETA] e lesocietà affittuarie […] dovendosi configurare la messa a disposizione difinanza esterna quale sostanziale pagamento del valore delle quote dellaUnicar e, quindi, in definitiva, dell’azienda, il prezzo di cessione è pagatoistantaneamente dal terzo acquirente, e non attraverso i flussi di cassa(cash flow) generati per dieci anni dall’esercizio dell’azienda; la cessionecosì confezionata appare lesiva degli interessi dei creditori in quanto essaha le caratteristiche tipiche della cessione c.d. “blindata”: l’acquirente si ègià reso percettore dei proventi della gestione dell’azienda per un lungoperiodo, corrispondendo canoni che rispetto al valore aziendale - comeoggettivamente rappresentato, per un solo ramo di azienda, dalprevigente contratto di affitto - risultano fuori mercato, mentre l’esistenzadi un decennale contratto di affitto sulla base del quale gli affittuari hannopotuto conformare a loro piacimento l’attività di impresa è evidentementeidoneo a scoraggiare qualsiasi concorrente”, per poi concludere che “Laproposta di concordato va quindi qualificata come liquidatoria, derivandoda ciò la sua inammissibilità per mancanza dei requisiti di legge in ordineNumero registro generale 20365/2024Numero sezionale 2754/2026Numero di raccolta generale 22931/2026Data pubblicazione 08/07/2026al soddisfacimento in misura minima del ceto chirografario, conconseguente riforma della pronuncia gravata e revoca della omologa”.2.3. Tanto premesso, l’art. 84, comma 2, CCII, per quanto qui rileva,afferma che “La continuità aziendale tutela l'interesse dei creditori epreserva, nella misura possibile, i posti di lavoro. La continuità aziendalepuò essere diretta, con prosecuzione dell'attività d'impresa da partedell'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovveroindiretta, se è prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o laripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza dicessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società, anchedi nuova costituzione, ovvero in forza di affitto, anche stipulatoanteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, o aqualunque altro titolo”.Nel caso di specie era stata prospettata, da un lato, una parzialecontinuità diretta che la Corte d’appello ha accertato in fatto essereinesistente e di carattere puramente liquidatorio, trattandosi della merarivendita di ricambi di magazzino ormai risalenti e sostanzialmente divalore residuo irrisorio. Il punto non è neppure aggredito specificamentedal ricorso e può, quindi, ritenersi ormai così definitivamente accertato.Per quanto riguarda la porzione di continuità indiretta, invece, la stessa èstata fondata dalla debitrice su contratti di affitto risalenti all’aprile del2013, di circa dieci anni antecedenti la presentazione della domanda diconcordato.A tal punto occorre rilevare che il Codice della crisi non ha ammesso unacontinuità indiretta fondata su contratto di affitto tout court, bensì su unaprosecuzione oggettiva dell’attività che – pur mediata dalla stipula infavore di terzi del contratto di affitto d’azienda – veda ricorrere una strettafunzionalità fra quest’ultimo strumento negoziale e la stessa propostaconcordataria, essendo perciò necessario che il contratto dia conto dellaproposta in preparazione in vista dell’imminente presentazione del pianoNumero registro generale 20365/2024Numero sezionale 2754/2026Numero di raccolta generale 22931/2026Data pubblicazione 08/07/2026o, almeno, che vi sia un collegamento anche cronologico stretto fral’accordo di godimento in favore del terzo e la presentazione dellaproposta, che nel caso di specie manca in modo evidente. E’ ben vero chela norma ricordata ha una clausola di chiusura aperta (“a qualunque altrotitolo”), ma la stessa non può riguardare un qualunque contratto d’affittoprivo di funzionalità, in quanto – da un lato – si ammetterebbe unalatitudine evanescente della continuità indiretta, cioè tale da sottrarre lacessione finale dell’azienda a qualunque meccanismo di competitività,riproponendo nei fatti quella categoria di concordati “chiusi” che illegislatore, fin dalla “miniriforma” operata con l’inserimento dell’art. 163bis l.fall. da parte del d.l. 27/06/2015, n. 83, conv. con modd. dalla l. n.132/2015, ha inteso scongiurare (scelta confermata, peraltro, dallatrasposizione dell’art. 163 bis l.fall. nel nuovo art. 91 CCII). Dall’altro, sitratta di una previsione di chiusura che non può valere a soppiantare irequisiti richiesti nei casi di continuità indiretta precedentemente previstiin modo specifico, giacché tale opzione ermeneutica varrebbe a svuotaredi significato la stessa formulazione della casistica: se la norma harichiesto la previsione di un contratto di “affitto, anche stipulatoanteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso”, laclausola di chiusura non può negare ciò che la norma ha precedentementerichiesto: essa potrà riguardare casi diversi, da accertare in concreto,ugualmente collegati funzionalmente con la proposta di ristrutturazione,non già fondati su contratto di affitto privo di funzionalità con la propostaconcordataria, in quanto ciò equivarrebbe non a delineare una continuitàfondata su un titolo diverso dai precedenti, ma a sopprimere un requisitoche la medesima norma ha preteso proprio per lo stesso titolo (cioè ilcontratto di affitto d’azienda funzionale).Non vi è perciò alcuna violazione in diritto nella conclusione operata dalladecisione impugnata, laddove invece l’assenza di collegamento funzionalefra i contratti stipulati nell’aprile 2013 e la proposta del settembre 2022Numero registro generale 20365/2024Numero sezionale 2754/2026Numero di raccolta generale 22931/2026Data pubblicazione 08/07/2026costituisce l’esito di un accertamento di fatto che non è possibile rimetterein discussione in questa sede di legittimità.Come è noto, infatti, “deve ritenersi inammissibile il motivo diimpugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativaricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gliprecluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovoapprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme” (Sez. 2, ord. n.10927 del 23/04/2024); in precedenza anche Sez. U, sent. n. 34476 del27/12/2019 ha affermato esplicitamente che “è inammissibile il ricorso percassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsaapplicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad unarivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito”.2.4. Mancando una effettiva continuità aziendale alla data di deposito dellaproposta e del piano concordatari, la decisione di merito impugnata risultaaltresì in linea con Cass. sez. 1, n. 21864 del 21/07/2023, secondo cui lacausa tipica del concordato in continuità non ricorre qualora, al momentodella domanda, l'attività d'impresa risulti insussistente in quanto cessata eridotta alla mera gestione di una partecipazione minoritaria, giustificandosil'accesso a tale procedura solo in funzione del mantenimento in vitadell'attività e dei valori aziendali; su tali profili è intervenuta altresì Cass.n. 348/2025, massimata sotto altro profilo, per la quale chiaramente lacontinuità, implicando la prosecuzione della pregressa attività d’impresa,deve riguardare, ove sia soltanto parziale, quanto meno una porzionesignificativa del nucleo aziendale, vale a dire un’articolazionefunzionalmente autonoma dell’attività economica precedentementeorganizzata che conservi la propria identità e alla quale i beni sottratti allaliquidazione siano effettivamente strumentali; la conservazione di questaidentità deve essere accertata in base al complesso delle circostanze diNumero registro generale 20365/2024Numero sezionale 2754/2026Numero di raccolta generale 22931/2026Data pubblicazione 08/07/2026fatto che caratterizzano la specifica operazione prevista in piano (tra cui,ad esempio, il tipo d'impresa, l’identità dell’attività produttiva, l’utilizzo,almeno in parte, della medesima forza lavoro, il tendenzialemantenimento della stessa clientela, la sottrazione alla liquidazione e ladestinazione, almeno in parte, dei beni materiali già in precedenzautilizzati per lo svolgimento dell’attività).Del resto, la formulazione attuale dell’art. 84 CCII muove dallaconsiderazione, da un lato, che l’art. 182 bis l.fall. non prevedevaespressamente l’ipotesi del concordato fondato su contratto di affittod’azienda (su cui vds. Cass. n. 29742/2018) e che, dall’altro, nel darecontinuità diretta e solo facoltativamente, su decisione dei singoli Statimembri, estensibile a quella basata sulla cessione a terzi dell’azienda – illegislatore ha, appunto, adottato un concetto di necessaria funzionalitàvolto a circoscrivere l’impiego del contratto d’affitto quale strumentoessenziale per la realizzazione dell’operazione di turnaround aziendale,secondo una logica che non può che riguardare anche, come anticipato, laformula di chiusura della continuità “a qualunque altro titolo”. Le linee difondo della Direttiva n. 1023/2019, per il vero, sono tutte rivolte apromuovere – in una linea di ravvicinamento minimo delle legislazionidegli Stati membri – la previsione di quadri di ristrutturazione preventiva,intesa a tutelare i posti di lavoro ed evitare una dispersione di valoreprodotta dalla liquidazione di cespiti produttivi, nella quale – come ben sidesume dall’art. 2, comma 1, n. 1 – viene in considerazioneessenzialmente la continuità diretta e (solo) “se previsto dal dirittonazionale, la vendita dell’impresa in regime di continuità aziendale”. Vieneadottata, in altri termini, un concetto di continuità indiretta ben delimitato,che riguarda il trasferimento definitivo a terzi (non a caso si parla divendita) di un’attività imprenditoriale in esercizio. In questa logica lafunzionalità del contratto di affitto non può che richiedere un collegamentoNumero registro generale 20365/2024Numero sezionale 2754/2026Numero di raccolta generale 22931/2026Data pubblicazione 08/07/2026stretto e necessario fra la cessione in godimento a terzi e l’operazione diristrutturazione, tale da risultare espressamente indicata nello stessocontratto o, quantomeno, porsi in una linea di necessario ed evidentecoordinamento cronologico con il piano in corso di predisposizione o giàdepositato.La funzionalità, in altri termini, si fonda su un criterio di effettività,concretezza e coincidenza temporale che connota la stessa conclusione delcontratto d’affitto in collegamento con una soluzione della crisi ed unaproposta di ristrutturazione sufficientemente individuata, che, viceversa,non può essere recuperata ex post, valorizzando contratti conclusi – comenella vicenda - quasi dieci anni prima del deposito della domanda, senzaalcun riferimento alla specifica crisi aziendale o agli obblighi previsti nelpiano concordatario in concreto poi presentato. Tale funzionalitànecessaria, proprio per le esigenze di interpretazione teleologica con laDirettiva n. 1023/2019 di cui si è detto, non può che riguardare anche lacontinuità fondata su “ogni altro titolo”.In definitiva, il primo motivo deve essere respinto, dovendosi al contempoaffermare il seguente principio di diritto: “Per la configurazione delconcordato preventivo in continuità indiretta, la cui verifica in concretospetta al giudice del merito, occorre necessariamente che la continuità,implicando la prosecuzione della pregressa attività d’impresa, riguardi, ovesia soltanto parziale, quanto meno una porzione significativa dell’originarionucleo aziendale e che, ove fondata su uno o più contratti di affitto, questisiano funzionalmente collegati alla regolazione della crisi, e quindistrettamente connessi anche sotto il profilo cronologico con lapresentazione del piano che accompagna uno specifico ricorso; neconsegue che l’ipotesi prevista dall’art. 84, comma 2, CCII “a qualunquealtro titolo”, costituisce una clausola di chiusura per altre fattispecie,ulteriori rispetto a quelle tipiche descritte dalla stessa disposizione, maNumero registro generale 20365/2024Numero sezionale 2754/2026Numero di raccolta generale 22931/2026Data pubblicazione 08/07/2026che integrino i medesimi presupposti di chiara funzionalità esplicitati nellaprima parte della disposizione”.L’infondatezza del primo motivo, peraltro, ha valore assorbente, rendendoprivo d’interesse l’esame degli ulteriori due motivi di ricorso proposti.3. In definitiva, pertanto, il ricorso deve essere respinto. Le speseseguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.Occorre, infine, dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributounificato, se ed in quanto dovuto per legge. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere aciascuna delle controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, cheliquida quanto all’INPS in 10.200 euro (di cui euro 200 per spese vive),oltre spese generali, IVA e CPA se dovute come per legge e quantoall’Agenzia delle Entrate in 10.000 euro, oltre spese prenotate a debito,nonché accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r.115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di partericorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nellamisura prevista per il ricorso, se ed in quanto dovuto per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 giugno 2026Il PresidenteMassimo Ferro