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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18333/2026

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O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2025 del TRIBUNALE di LUCCA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - unitamente alla depositata memoria scritta - avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 590 cod. pen., è inammissibile perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Va anche considerato che la sentenza impugnata, emessa in sede di appello per un reato di competenza del giudice di pace, ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. non può essere impugnata in sede di legittimità per vizi motivazionali, e nel caso le censure dedotte contestano essenzialmente vizi che attengono alla motivazione, benché dedotti sotto il profilo della lett. c) dell'art. 606 cod. proc. pen.

Invero, il giudice di appello ha ricostruito la vicenda sulla base del materiale probatorio acquisito, per mezzo del quale ha ricostruito la caduta (dalla pedana di ferro) della persona offesa mentre usciva dalla "Pescheria da [OSCURATO:PERSONA]", procurandosi lesioni, giudicate addebitabili per colpa all'imputato.

Il percorso argomentativo adottato non è certo apparente né assente, per cui non è riscontrabile alcuna violazione di legge nel provvedimento impugnato.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2025 del TRIBUNALE di LUCCA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - unitamente alla depositata memoria scritta - avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 590 cod. pen., è inammissibile perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Va anche considerato che la sentenza impugnata, emessa in sede di appello per un reato di competenza del giudice di pace, ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. non può essere impugnata in sede di legittimità per vizi motivazionali, e nel caso le censure dedotte contestano essenzialmente vizi che attengono alla motivazione, benché dedotti sotto il profilo della lett. c) dell'art. 606 cod. proc. pen. Invero, il giudice di appello ha ricostruito la vicenda sulla base del materiale probatorio acquisito, per mezzo del quale ha ricostruito la caduta (dalla pedana di ferro) della persona offesa mentre usciva dalla "Pescheria da [OSCURATO:PERSONA]", procurandosi lesioni, giudicate addebitabili per colpa all'imputato. Il percorso argomentativo adottato non è certo apparente né assente, per cui non è riscontrabile alcuna violazione di legge nel provvedimento impugnato. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 18333/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris