CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 00720/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25567/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO ROMA n. 1648/2022 depositata i l 20/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma, per quanto ancora di rilievo in questo giudizio di legittimità, ha rigettato l’appello proposto dall’odierno ricorrente, funzionario in servizio presso l’U.N.E.P. del Tribunale di Civitavecchia, avverso la sentenza emessa in primo grado da detto Tribunale, con la quale era stato rigettato il ricorso da lui proposto per impugnare la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per mesi sei, con privazione della retribuzione, irrogatagli dal Direttore Generale del Ministero della Giustizia in data 17 settembre 2015 per fatti commessi quando il medesimo era addetto all'ufficio U.N.E.P. presso il Tribunale di Treviso. 2. Il procedimento disciplinare avviato in data 21 dicembre 2010 nei confronti del medesimo funzionario per tali fatti, era stato contestualmente sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall’art. 69 d.lgs. n. 150 del 2009, poiché gli stessi avevano costituito anche oggetto di procedimento penale a suo carico, il quale si era poi concluso, dapprima con sentenza di condanna, per uno dei tre capi d’imputazione contestatigli, depositata in data 31 luglio 2013, cui aveva fatto seguito una condanna “più ampia” (così in ricorso), per tutti e tre capi d’imputazione, ad opera della sentenza n. 121/14 della Corte d'Appello di Venezia, depositata in data 17 febbraio 2014, poi confermata dalla Corte di Cassazione penale, con sentenza n. 28667 del 25 gennaio 2015, depositata in data 11 maggio 2015. Il procedimento disciplinare aperto dal Ministero della giustizia nei confronti dell’odierno ricorrente, e immediatamente sospeso, era stato quindi riattivato con lettera dell’8 giugno 2015, e concluso con l’irrogazione della menzionata sanzione disciplinare. 3. A tal proposito, la Corte d’appello di Roma, con la sentenza impugnata in questa sede, aveva rilevato che la riattivazione del procedimento disciplinare era stata tempestivamente effettuata dall’amministrazione d’appartenenza del ricorrente, a fronte della notifica in data 11 maggio 2015 del dispositivo della surrichiamata sentenza della Corte di cassazione penale, ed aveva pertanto ritenuto giustificata la decisione della stessa amministrazione di attendere la definitività dell’accertamento dell’autorità giudiziaria penale prima di procedere alla riattivazione anzidetta. 4. Per la cassazione della sentenza della menzionata Corte territoriale ha proposto ricorso il lavoratore anzidetto, affidato ad un unico motivo d’impugnazione, cui ha resistito con controricorso il Ministero della giustizia. Il lavoratore ha deposito memorie exart. 380-bis c.p.c. Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’unico motivo di ricorso è stato così formulato dal ricorrente: “Violazione di legge art. 360 n. 3 c.p.c. –Violazione del termine perentorio di 60 giorni di cui all’art. 55-ter d.lgs. n. 165/2001, introdotto dall’art. 69 d.lgs. n. 150/2009”. Con tale mezzo di impugnazione il ricorrente censura la decisione del giudice di secondo grado secondo cui la riattivazione del procedimento disciplinare nei suoi confronti sarebbe stata legittima in quanto effettuata nel termine prescritto dalla disposizione innanzi richiamata, deducendo che in realtà l’amministrazione datrice di lavoro avrebbe potuto e dovuto procedere in tal senso già da molto tempo prima, quanto meno nel momento in cui era venuta a conoscenza della decisione della Corte di appello di Venezia del febbraio 2014, poiché già da tale data essa disponeva di tutti gli elementi di fatto per riattivare la procedura disciplinare entro il termine decadenziale dei sessanta giornidi cui al citato l’art. 55-ter d.lgs. n. 165 del 2001 , senza dover attendere la decisione della Cassazione penale intervenuta nel 2015. 2. Secondo il ricorrente, già la predetta sentenza penale di appello aveva infatti ricostruito in modo chiaro e definito il quadro di quegli elementi che l’art. 653 c.p.p., comma 1-bis, indica quali elementi suscettibili di avere efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare, ovvero la sussistenza del fatto e la sua commissione da parte dell’autore, quadro sul quale non potevano incidere gli atti processuali penali da lui posti in essere (ricorso per cassazione penale), valorizzati invece dalla decisione della Corte di appello di Roma qui impugnata, “stante l’autonomia dei procedimenti e le caratteristiche del giudizio di Legittimità”, il quale “non avrebbe potuto modificare il quadro fattuale per la sua stessa natura di giudizio di puro diritto, in cui l’esame del merito è precluso”. 3. Deduce altresì il ricorrente che la facoltà dell’amministrazione di sospendere la procedura disciplinare, in pendenza di accertamenti di carattere penale, è accordata dall’art. 55-ter d.lgs. n. 165 del 2001 in funzione della particolare complessità del fatto e in carenza di elementi sufficienti, presupposti che, per quanto esposto, non erano più sussistenti da diverso tempo, quantomeno, già dalla sentenza di appello penale, per come indicato anche dalla Corte di appello di Roma Sezione Lavoro in parte motiva. 4. Al riguardo si impongono alcune necessarie considerazioni. Parte ricorrente, per sostenere la fondatezza delle argomentazioni innanzi illustrate, ha richiamato più volte i passaggi motivazionali della sentenza impugnata, senza però soffermarsi sul punto, di rilievo dirimente, in cui i giudici di secondo grado, dopo aver evidenziato (pagine 30 e 31 del ricorso per cassazione) le censure che erano state proposte nel giudizio penale di legittimità, hanno affermato che “già dall’esame delle censure mosse dal Pierucci con il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello trova conferma la circostanza che la questione in ordine alla sussistenza degli elementi integrativi della fattispecie criminosa allo stesso ascritta fosse tutt’altro che pacifica, essendo stata decisa in senso parzialmente diverso tra il primo e il secondo grado del giudizio ed essendo stata sotto vari aspetti contestata dall’imputato in sede di legittimità”, per poi concludere“Il che senza dubbio giustifica, in presenza anche delle circostanze fattuali evidenziate dal giudice di prime cure, la decisione del Ministero appellato di attendere la definitività del relativo accertamento prima di procedere alla riattivazione del procedimento disciplinare legittimamente sospeso”. Da tale passaggio della motivazione della sentenza impugnata davanti a questa Corte è possibile ricavare la circostanza che le censure anzidette, mosse dall’odierno ricorrente alla sentenza penale di condanna pronunciata dalla Corte di appello di Venezia, miravano a rimettere in discussione la valutazione da questa operata relativamente all’elemento oggettivo (plurime condotte poste in essere) e soggettivo (verifica del dolo necessario) dei reati contestatigli di cui al capo di imputazione A, oltre che a evidenziare, con riferimento ai capi d’imputazione B e C, gli errori commessi dalla stessa sentenza, quali il mancato espletamento di un accertamento tecnico in ordine al falso addebitatigli, nonché il travisamento delle prove assunte (deposizione del teste Bergamini) e delle circostanze evidenziate nei motivi di appello. 5. Le anzidette statuizioni della sentenza della Corte d’appello di Roma non sono state censurate dall’odierno ricorrente, il quale non si è pertanto confrontato con esse, nonostante che le stesse fossero state considerate idonee a giustificare la scelta dell’amministrazione datrice di lavoro di attendere l’esito definitivo del giudizio penale, con l’esaurimento anche della fase di legittimità, prima di riattivare il procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti. Il ricorrente infatti ha incentrato il richiamato motivo unico di impugnazione sul rilievo, di carattere generale, secondo cui il giudizio di legittimità è un giudizio di puro diritto, “nell’ambito del quale è preclusa la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti”,senza però rivolgere puntuali critiche alle statuizioni della sentenza impugnata pronunciate con riferimento alle censure articolate nel ricorso per la cassazione della sentenza penale di condanna della Corte di appello di Venezia, e che avevano considerato queste ultime sufficienti a far ritenere tutt’altro che compiuto e definito l’accertamento della sussistenza degli elementi integrativi della complessiva fattispecie criminosa ascrittagli, il quale pertanto doveva considerarsi ancora sub iudice , con possibilità di essere rimesso in discussione. 6. Il motivo di impugnazione fatto valere in questa sede risulta pertanto poco pertinente rispetto al contenuto della sentenza impugnata, e non correlato alla sua specifica ed articolata ratio decidendi, come sopra sintetizzata, con la quale esso non si è confrontato minimamente, con conseguente sua inammissibilità. E’ infatti ampiamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio, ribadito di recente da Cass., 12/11/2025 n. 29924, secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione oggetto di gravame (Cass., 25/02/2004, n. 3741; Cass., 23/03/2005, n. 6219; Cass., 17/07/2007, n. 15952; Cass., 19/08/2009, n. 18421; Cass. 24/02/2020, n. 4905): in particolare, è necessario che venga contestata specificamente, a pena di inammissibilità, la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia oggetto di impugnazione (Cass., 10/08/2017, n. 19989). Nel caso in esame è mancata la specifica contestazione delle ragioni, dianzi illustrate, sulle quali la menzionata sentenza della Corte di appello di Roma ha basato la sua conclusione relativa alla tempestività della riapertura del procedimento disciplinare a carico dell’odierno ricorrente, ed in forza delle quali la stessa ha affermato la correttezza della scelta dell’amministrazione odierna controricorrente di attendere la definitiva conclusione del procedimento penale per procedere alla riattivazione di quello disciplinaresospeso. 7. Una tale scelta trova peraltro conforto nella giurisprudenza di questa Corte, la quale, anche quando ha affermato che l’azione disciplinare sospesa dalla P.A. per la pendenza di un procedimento penale può essere riattivata anche prima del giudicato penale, qualora la stessa sia venuta in possesso di elementi di valutazione ulteriori, ha precisato però che non vi è alcuna previsione di fonte legale o contrattuale che dispone un obbligo in tal senso (v. in proposito Cass. Sez. L, sentenza n. 15464 del 3/06/2021, in motivazione). In altra occasione è stato anzi affermato (Cass. Sez. L, sentenza n. 35997 del 22/11/2021, Rv. 663001 -02) che “il dovere della P.A. di riattivazione del procedimento disciplinare all'esito del processo penale decorre solo a partire dal momento in cui sia certa la definitività della pronunzia penale, anche ai fini civili, vieppiù quando la parte civile coincide con l'amministrazione titolare del potere disciplinare; infatti, in tale evenienza, in cui il giudicato opera proprio nei riguardi del datore di lavoro, parte interessata agli effetti disciplinari di esso, l'esito dell'impugnazione […] può influire anche sull'accertamento dell'entità del danno in ipotesi arrecato, con conseguente ricaduta sulla scelta della sanzione”. 8. Alla luce di tali principi deve allora concludersi che non riveste rilievo dirimente la considerazione di parte ricorrente secondo cui la facoltà dell’amministrazione di sospendere la procedura disciplinare, in pendenza di accertamenti di carattere penale, è consentita dall’art. 55-ter d.lgs. n. 165 del 2001 solo in funzione della particolare complessità del fatto e in carenza di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, considerato che, per le già menzionate ragioni evidenziate dalla Corte di appello di Roma, al momento della impugnazione della sentenza penale di condanna emessa in secondo grado, ed a causa di essa, continuavano a sussistere elementi di incertezza circa l’effettiva portata ed i risvolti penalistici dei fatti contestati al ricorrente, e considerato altresì che la medesima facoltà “è attribuita alla P.A. nell’interesse del buon andamento di essa ed in attuazione di un canone di prudenza, che di tale principio è espressione e che è insito nei parametri di complessità di accertamento o insufficienza degli elementi disponibili cui fa riferimento la norma” (così Cass. 5/04/2018, n. 8410; Cass. 13/05/2019, n. 12662; Cass.12/03/2020, n. 7085). In proposito occorre in ogni caso rilevare che la formulazione dell’art. 55- ter d.lgs. n. 165 del 2001, riguardante le ipotesi in cui è possibile la sospensione in questione “non esprime né una duplicità di presupposti, né una reale alternatività, concretizzandosi piuttosto in un'endiadi, che, proprio per l'ampiezza valutativa assicurata alla P.A., in attuazione dei superiori principi di cui già si è detto, copre ad ampio spettro la facoltà attribuita ad essa di sospendere il procedimento disciplinare ogni qual volta vi siano comunque incertezze che discrezionalmente consiglino l'attesa degli sviluppi penali” (così, in motivazione, Cass. 13/05/2019, n. 12662). Né si ritiene che il dipendente possa subire un pregiudizio dalla sospensione del procedimento disciplinare, in quanto egli si vede assicurato ex ante un accertamento più accurato effettuato dall’autorità giudiziaria, e quindi da un soggetto imparziale, con le garanzie che l’ordinamento riconosce sia all’imputato che al soggetto sottoposto ad indagini (v. Cass. 9/06/2016, n. 11868). 9. Per tutte le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese che seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo in favore della parte controricorrente. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte d