CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 18229/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e ill ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata, all'esito del giudizio abbreviato, il 20/06/2019, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava: - [OSCURATO:PERSONA] responsabile, in concorso, dei reati di resistenza a pubblico ufficiale aggravata (capo A), di lesioni volontarie aggravate ai danni del V.B. [OSCURATO:PERSONA] (capo B) e di ricettazione di capi di abbigliamento provento di furto in danno di vari esercizi commerciali (capo C); con la continuazione e la diminuente per il rito, [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 1000 di multa; - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili, in conc:orso, dei reati di cui ai capi A) e C) e, con la continuazione e la diminuente per il rito, le condannava alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 800 di multa. Investita dalle impugnazioni degli imputati, la Corte di appello di Napoli, con sentenza deliberata il 23/09/2020, ha riqualificato il reato sub C) a norma degli artt. 624, 625, primo comma, nn. 2) e 5), cod. pen., confermando nel resto - anche quanto alle pene irrogate - la sentenza di primo grado. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza degli artt. 178, 180, 192, 521, 533 e 546 cod. proc. pen. e dell'art. 625, primo comma, n. 5), cod. pen., in quanto la sentenza impugnata non ha motivato sulla sussistenza della circostanza aggravante di cui al n. 5) dell'art. 625 cod. pen., mentre la riqualificazione operata in sentenza senza possibilità di contraddittorio per l'imputato è motivo di annullamento. 2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza degli ari:t. 62 -bis e 99 cod. pen. e vizi di motivazione in relazione alla conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Napoli hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto e attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173„ comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 164 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, espressamente chiesta con i motivi di appello.3.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato di furto, mancando qualsiasi fondamento probatorio della partecipazione delle ricorrenti al reato. 4. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, mentre quelli nell'interesse di Morelli e Donaquio sono solo parzialmente fondati. 2. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è inammissibile. In una fattispecie analoga a quella in esame, in cui la Corte ha ritenuto che l'imputato fosse stato posto nella condizione di difendersi in relazione al reato di furto ritenuto in sentenza in quanto la contestazione originaria di ricettazione indicava la data del furto (nel caso di specie, l'imputazione indica la data delle denunce, ma la sentenza precisa che tale data coincide con quella dei furti), il luogo in cui era avvenuto e l'oggetto della refurtiva, elementi dai quali era agevole individuare il contenuto di impossessamento della condotta avente ad oggetto le cose sottratte, Sez. 5, n. 36157 del 30/04/2019, Gugliotta, Rv. 277403 ha affermato che, in caso di riqualificazione del fatto da furto in ricettazione o viceversa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza. Ne consegue la manifesta infondatezza delle doglianze relative all'intervenuta riqualificazione, peraltro sollecitata dagli stessi imputati con gli atti di appello, il che, all'evidenza esclude qualsiasi effetto "a sorpresa" nell'accoglimento delle loro richiesta. D'altra parte, la riqualificazione non ha prodotto effetti sul piano sanzionatorio essendo rimasta immutata la pena irrogata in primo grado, il che priva di consistenza le — peraltro generiche — deduzioni relative alla disciplina del divieto di reformatio in peius. Le doglianze relative all'aggravante del numero di persone sono del tutto aspecifiche in quanto prive di correlazione con la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito (fuga collettiva a bordo dell'auto, rinvenimento nella medesima auto di tutta la refurtiva, oltre che delle due borse schermate evidentemente utilizzate per passare senza incappare nei dispositivi a ntitaccheggio).2.2. Anche il secondo motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. A fondamento della statuizione contestata, il giudice di appello ha valorizzato plurimi elementi, quali, tra gli altri, l'assoluta gravità dei fatti (connotati da organizzazione di mezzi e persone, dalla natura non occasionale del reato, dall'entità del danno, superiore a 10 mila euro), la stessa reiterazione dei furti e delle condotte di resistenza', laddove, nel motivare il diniego dell'applicazione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). 3. I ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono fondati solo con riferimento al punto della sospensione condizionale della pena. 3.1. Muovendo, in ordine di priorità logico-giuridica, dal secondo motivo, esso è inammissibile, in quanto del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata (che, richiamando adesivamente la ricostruzione del fatto così come accertato dal giudice di primo grado, ha valorizzato plurimi elementi relativi ai vari 'momenti" - sopra richiamati in estrema sintesi - della vicenda stessa) e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, del tutto priva di confronto critico con la motivazione in fatto delle sentenze di merito (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). 3.2. Il primo motivo è invece fondato. A sostegno del diniego dell'applicazione della sospensione condizionale della pena, la sentenza di primo grado aveva valorizzato plurimi elementi, esaminando singolarmente le posizioni di ciascuno degli imputati. A proposito di Morelli, il Tribunale sammaritano aveva rilevato che, al momento del fatto, la stessa risultava destinataria della misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria per altro reato e che, nonostante ciò, non ha esitato a reiterare comportamenti delittuosi, dimostrando totale indifferenza rispetto al provvedimento cautelare e palese riluttanza all'ordine dell'autorità. Per quanto riguarda Donaquio, il giudice di primo grado aveva rilevato che risultava più volte evasa dagli arresti domiciliari, sicché anche nei suoi confronti emerge un'indifferenza rispetto alle statuizioni dell'[OSCURATO:PERSONA] che preclude la prognosi favorevole in ordine alla futura commissione di nuovi reati. Gli appelli delle imputate argomentavano in diritto, richiamando alcune pronunce di legittimità, e in fatto, valorizzando l'incensuratezza delle stesse, sicché con le doglianze risultavano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento del diniego (cfr. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), sicché, la mancata risposta della Corte di appello alle doglianze comporta, in parte qua, l'annullamento della sentenza impugnata. 4. Pertanto, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende; i ricorsi di Morelli e Donaquio devono essere accolti limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli, mentre nel resto devono essere dichiarati inammissibili. P.Q..M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli; dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/03/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente ,-,, Ange C to 1: - 7'