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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 806/2025

ECLI:EU:C:2025:879
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0004_RES

[OSCURATO:PERSONA]4/24 P

BNP [OSCURATO:PERSONA] SA

contro [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 novembre 2025 «Impugnazione – Politica economica e monetaria – Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Regolamento (UE) n. 806/2014 – Articolo 69, paragrafo 1 – Articolo 70, paragrafo 1 – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 – Articolo 7, paragrafi da 1 a 3 – Importi versati a garanzia di impegni di pagamento irrevocabili – Decisione del [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico (SRB) che rifiuta la restituzione delle somme versate» Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico – Pagamento di tali contributi sotto forma di impegni di pagamento irrevocabili coperti da garanzie – Revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio – Uscita di tale ente dall’ambito di applicazione del meccanismo di risoluzione unico – Restituzione delle garanzie collegate a detti contributi – Presupposto – Restituzione delle garanzie in contanti a copertura degli impegni di pagamento irrevocabili solo dopo il versamento dell’importo del contributo collegato a tali garanzie (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 69 e 70; regolamento del Consiglio 2015/81, art. 7, § 1 e 3) (v. punti 46, 47, 51, 53, 57, 61, 67, 78, 83) Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivazione insufficiente o contraddittoria – Portata dell’obbligo di motivazione (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 36; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 70, § 4) (v. punti 91-93) [OSCURATO:PERSONA] di un’impugnazione proposta contro la sentenza BNP [OSCURATO:PERSONA]/SRB (T‑688/21) ( 1 ), la Corte, respingendo il gravame, fornisce delle precisazioni in merito alla portata, segnatamente, degli articoli 69 e 70 del regolamento n. 806/2014 ( 2 ) e dell’articolo 7 del regolamento di esecuzione 2015/81 ( 3 ).

Tali disposizioni si inscrivono nel contesto delle condizioni di restituzione delle garanzie collegate ad impegni di pagamento irrevocabili (in prosieguo: l’«IPI» o gli «IPI») conclusi da un ente creditizio per adempiere al proprio obbligo di contribuzione al Fondo di risoluzione unico (SRF), contribuzione che può avvenire sotto forma di versamento in contanti o di sottoscrizione di un impegno di pagamento irrevocabile.

La ricorrente era un ente creditizio francese autorizzato fino al 24 marzo 2021, data alla quale, su sua richiesta, la Banca centrale europea (BCE) le ha ritirato la sua autorizzazione.

Prima dell’attuazione del meccanismo di risoluzione unico (SRM) creato dal regolamento n. 806/2014, essa aveva fornito, per l’anno 2015, una parte del proprio contributo al sistema nazionale di finanziamento per le procedure di risoluzione sotto forma di un IPI concluso con il [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico (SRB) e con le autorità nazionali francesi interessate (in prosieguo: l’«IPI 2015»).

Per i periodi di contribuzione dal 2016 al 2021, essa aveva contribuito al SRF, per almeno una parte delle sue contribuzioni ex ante, tramite IPI, conclusi con il SRB, per ciascun periodo (in prosieguo: gli «IPI 2016‑2021»).

Il 1 o aprile 2021, la ricorrente ha avvisato il SRB che la BCE le aveva ritirato la sua autorizzazione.

In risposta ad una richiesta di informazioni della ricorrente in merito alle condizioni di rimborso delle garanzie collegate agli IPI che essa aveva concluso, il SRB le ha comunicato, con lettera del 13 agosto 2021, che le avrebbe restituito le garanzie a copertura dell’IPI 2015 e degli IPI 2016‑2021 dopo il ricevimento dei contanti corrispondenti agli importi vincolati a titolo degli impegni suddetti.

Esso ha precisato che, a suo avviso ( 4 ), la cancellazione degli IPI 2016‑2021 e la susseguente restituzione delle garanzie a copertura di tali impegni potevano aver luogo soltanto dopo il versamento di importi in contanti pari ai diversi impegni in questione.

Il SRB ha quindi invitato la ricorrente a trasferirgli una somma complessiva di un certo ammontare ed ha aggiunto che, dopo il ricevimento di tale somma, le avrebbe rimborsato le garanzie, diminuite dell’importo degli interessi negativi maturati, alla scadenza di un termine di quattordici giorni dopo il ricevimento della notifica dello scioglimento degli IPI.

La ricorrente ha allora informato il SRB che, poiché, secondo il suo intendimento del quadro normativo applicabile, essa non era tenuta a trasferirgli l’importo in contanti corrispondente alla somma complessiva degli importi impegnati a titolo dell’IPI 2015 e degli IPI 2016‑2021 per vedersi restituire le garanzie, essa non avrebbe proceduto al suddetto trasferimento.

Alla luce di tali circostanze la ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale, fondato, in via principale, segnatamente sull’articolo 272 e sull’articolo 340, primo comma, TFUE, e inteso a che il Tribunale constati che la posizione espressa dal SRB nella lettera del 13 agosto 2021 era contraria alle clausole degli IPI 2016‑2021 e ordini, di conseguenza, al SRB di restituirle le somme corrispondenti alle garanzie in contanti legate a tali impegni.

Inoltre, sul fondamento del solo articolo 340, secondo comma, TFUE, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di constatare che il rifiuto del SRB di restituirle le somme corrispondenti alle garanzie in contanti collegate all’IPI 2015 costituiva un arricchimento senza causa e di ordinare al SRB di versarle tali somme a titolo di risarcimento danni.

Nella sentenza impugnata, nella quale esso ha respinto tutte le domande della ricorrente e, pertanto, il ricorso nella sua interezza, il Tribunale ha statuito che, per quanto riguarda la domanda fondata sull’articolo 272 e sull’articolo 340, primo comma, TFUE, né le disposizioni applicabili nel caso di specie, né le clausole dei contratti conclusi tra la ricorrente e il SRB ostavano alla posizione espressa dal SRB nella lettera del 13 agosto 2021, secondo la quale quest’ultimo poteva restituire le garanzie in contanti a copertura degli IPI soltanto dopo il versamento di una somma complessiva corrispondente all’importo dei contributi ex ante per i quali tali strumenti erano stati utilizzati.

Inoltre, per quanto riguarda le domande fondate sull’articolo 340, secondo comma, TFUE, il Tribunale ha ritenuto che la decisione del SRB di conservare le somme corrispondenti alle garanzie in contanti collegate agli IPI sottoscritti dalla ricorrente fosse fondata su una valida base giuridica ( 5 ) e non potesse, di conseguenza, determinare un arricchimento senza causa del SRB che giustificasse una compensazione a titolo di risarcimento danni.

Giudizio della Corte In primis , la Corte si pronuncia sulla valutazione del Tribunale secondo cui il SRB, conformemente alla lettera del 13 agosto 2021, poteva restituire alla ricorrente le garanzie in contanti a copertura degli IPI soltanto dopo il versamento di una somma complessiva corrispondente all’importo dei contributi ex ante per i quali tali strumenti erano stati utilizzati.

A questo proposito, in primo luogo, la Corte respinge l’argomento secondo cui il Tribunale avrebbe violato i principi di interpretazione del diritto dell’Unione facendo prevalere un’analisi sistematica e teleologica, quando invece il tenore letterale dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81 sarebbe chiaro e preciso.

A questo titolo, essa sostiene che, nella misura in cui il Tribunale ha esaminato il testo della disposizione suddetta e messo le proprie constatazioni in relazione con le pertinenti disposizioni del regolamento n. 806/2014, al fine di valutare se quanto risultava dalla formulazione asseritamente chiara e precisa di tale articolo 7, paragrafo 3, potesse essere confermato, non gli può essere imputato di aver violato i principi di interpretazione del diritto dell’Unione.

In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento relativo ad una violazione dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 e dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di esecuzione 2015/81, la Corte considera che l’utilizzazione del termine «percepito» nel testo dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 e quella del termine «versare» nella sentenza impugnata si riferiscono alle due facce del medesimo obbligo.

Pertanto, essa giudica, da un lato, che la distinzione terminologica operata dalla ricorrente tra questi due termini non trova alcun fondamento nei rispettivi testi dei regolamenti sopra citati e, dall’altro, che l’utilizzazione del termine «percepito» nel testo dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 non è suscettibile di escludere di per sé stessa l’interpretazione adottata dal Tribunale secondo cui gli enti creditizi che fanno ricorso ad IPI sono tenuti a versare l’importo dei loro contributi in contanti qualora decidano di uscire dall’ambito di applicazione di detto regolamento.

Inoltre, per quanto riguarda l’argomento relativo all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/81, secondo il quale il richiamo degli IPI può aver luogo soltanto in caso di provvedimento di risoluzione, la Corte sottolinea che, poiché i contributi annuali degli enti creditizi possono essere forniti sotto forma di IPI ( 6 ), il fatto che tali impegni vengano cancellati qualora un ente non rientri più nell’ambito di applicazione di detto regolamento ( 7 ) non può rimettere in discussione il fatto che le somme che corrispondono a questi contributi sono acquisite al SRF.

Pertanto, la Corte ritiene che, vista la natura dei contributi annuali al SRF, la cancellazione di IPI ( 8 ) obbliga l’ente creditizio che esca dall’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014 a versare al SRF, preliminarmente a tale cancellazione, un importo equivalente agli impegni suddetti.

In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento relativo all’assenza di una base normativa per l’obbligo di versamento dell’importo dell’IPI in caso di uscita dall’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014, la Corte rileva che il Tribunale si è fondato sull’articolo 69, paragrafo 1, di tale regolamento al fine di esporre l’obiettivo principale perseguito mediante la riscossione annuale dei contributi ex ante, che consiste nel garantire che, alla fine del periodo iniziale previsto da detta disposizione, i mezzi finanziari disponibili del SRF raggiungano il livello‑obiettivo da questa stabilito.

Invece, se il Tribunale avesse interpretato l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81 in modo da permettere ad un ente creditizio che esce dall’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014, come la ricorrente, di non pagare in contanti l’importo equivalente ad un IPI da esso sottoscritto, tale disposizione sarebbe in contrasto, secondo la Corte, con la finalità di raggiungere il livello‑obiettivo ( 9 ).

In quarto luogo, la Corte respinge l’argomento secondo cui l’interpretazione propugnata dal Tribunale riguardo all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81 sarebbe errata.

A tale titolo, essa giudica che il Tribunale non ha commesso alcun errore affermando che la disposizione suddetta si applica al trattamento degli IPI di un ente creditizio che esca dall’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014 e che, pertanto, l’articolo 7, paragrafo 3, di tale regolamento di esecuzione doveva essere interpretato prendendo in considerazione la disposizione di cui sopra.

In quinto luogo, la Corte respinge anche l’argomento relativo ad una violazione del principio lex specialis generalibus derogat .

Essa ritiene che il regolamento n. 806/2014, in quanto regolamento di base, abbia un rango normativo sovraordinato rispetto al regolamento di esecuzione 2015/81, sicché, in assenza di una deroga o previsione espressa in tal senso, le disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione 2015/81 non possono prevalere sulle disposizioni contenute nel regolamento n. 806/2014.

In secundis , la Corte respinge l’argomento secondo cui la sentenza impugnata sarebbe inficiata da un difetto di motivazione e da una contraddittorietà dei motivi.

A questo proposito, essa sottolinea che non vi è alcuna contraddizione di motivazione tra la constatazione del Tribunale secondo cui gli IPI non sono contributi versati «immediatamente», ma il cui pagamento è«differito», e l’affermazione del Tribunale secondo cui gli IPI sottoscritti da un ente costituiscono contributi «debitamente percepiti».

Infatti, il divieto di rimborso dei contributi ex ante ( 10 ) concerne l’insieme dei mezzi finanziari disponibili, ivi compresi gli IPI. ( 1 ) Sentenza del 25 ottobre 2023, BNP [OSCURATO:PERSONA]/SRB ( T‑688/21 , EU:T:2023:675 ; in prosieguo: la «sentenza impugnata»). ( 2 ) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 ( GU 2014, L 225, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico ( GU 2015, L 15, pag. 1 ). ( 4 ) Alla luce dell’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014 e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81. ( 5 ) Vale a dire l’IPI 2015, gli IPI 2016‑2021 e l’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014. ( 6 ) In applicazione dell’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento n. 806/2014. ( 7 ) In virtù dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81. ( 8 ) In applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81. ( 9 ) Tale obiettivo viene perseguito segnatamente all’articolo 69 del regolamento n. 806/2014. ( 10 ) Previsto dall’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0004_RES [OSCURATO:PERSONA]4/24 P BNP [OSCURATO:PERSONA] SA contro [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 novembre 2025 «Impugnazione – Politica economica e monetaria – Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Regolamento (UE) n. 806/2014 – Articolo 69, paragrafo 1 – Articolo 70, paragrafo 1 – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 – Articolo 7, paragrafi da 1 a 3 – Importi versati a garanzia di impegni di pagamento irrevocabili – Decisione del [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico (SRB) che rifiuta la restituzione delle somme versate» Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico – Pagamento di tali contributi sotto forma di impegni di pagamento irrevocabili coperti da garanzie – Revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio – Uscita di tale ente dall’ambito di applicazione del meccanismo di risoluzione unico – Restituzione delle garanzie collegate a detti contributi – Presupposto – Restituzione delle garanzie in contanti a copertura degli impegni di pagamento irrevocabili solo dopo il versamento dell’importo del contributo collegato a tali garanzie (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 69 e 70; regolamento del Consiglio 2015/81, art. 7, § 1 e 3) (v. punti 46, 47, 51, 53, 57, 61, 67, 78, 83) Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivazione insufficiente o contraddittoria – Portata dell’obbligo di motivazione (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 36; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 70, § 4) (v. punti 91-93) [OSCURATO:PERSONA] di un’impugnazione proposta contro la sentenza BNP [OSCURATO:PERSONA]/SRB (T‑688/21) ( 1 ), la Corte, respingendo il gravame, fornisce delle precisazioni in merito alla portata, segnatamente, degli articoli 69 e 70 del regolamento n. 806/2014 ( 2 ) e dell’articolo 7 del regolamento di esecuzione 2015/81 ( 3 ). Tali disposizioni si inscrivono nel contesto delle condizioni di restituzione delle garanzie collegate ad impegni di pagamento irrevocabili (in prosieguo: l’«IPI» o gli «IPI») conclusi da un ente creditizio per adempiere al proprio obbligo di contribuzione al Fondo di risoluzione unico (SRF), contribuzione che può avvenire sotto forma di versamento in contanti o di sottoscrizione di un impegno di pagamento irrevocabile. La ricorrente era un ente creditizio francese autorizzato fino al 24 marzo 2021, data alla quale, su sua richiesta, la Banca centrale europea (BCE) le ha ritirato la sua autorizzazione. Prima dell’attuazione del meccanismo di risoluzione unico (SRM) creato dal regolamento n. 806/2014, essa aveva fornito, per l’anno 2015, una parte del proprio contributo al sistema nazionale di finanziamento per le procedure di risoluzione sotto forma di un IPI concluso con il [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico (SRB) e con le autorità nazionali francesi interessate (in prosieguo: l’«IPI 2015»). Per i periodi di contribuzione dal 2016 al 2021, essa aveva contribuito al SRF, per almeno una parte delle sue contribuzioni ex ante, tramite IPI, conclusi con il SRB, per ciascun periodo (in prosieguo: gli «IPI 2016‑2021»). Il 1 o aprile 2021, la ricorrente ha avvisato il SRB che la BCE le aveva ritirato la sua autorizzazione. In risposta ad una richiesta di informazioni della ricorrente in merito alle condizioni di rimborso delle garanzie collegate agli IPI che essa aveva concluso, il SRB le ha comunicato, con lettera del 13 agosto 2021, che le avrebbe restituito le garanzie a copertura dell’IPI 2015 e degli IPI 2016‑2021 dopo il ricevimento dei contanti corrispondenti agli importi vincolati a titolo degli impegni suddetti. Esso ha precisato che, a suo avviso ( 4 ), la cancellazione degli IPI 2016‑2021 e la susseguente restituzione delle garanzie a copertura di tali impegni potevano aver luogo soltanto dopo il versamento di importi in contanti pari ai diversi impegni in questione. Il SRB ha quindi invitato la ricorrente a trasferirgli una somma complessiva di un certo ammontare ed ha aggiunto che, dopo il ricevimento di tale somma, le avrebbe rimborsato le garanzie, diminuite dell’importo degli interessi negativi maturati, alla scadenza di un termine di quattordici giorni dopo il ricevimento della notifica dello scioglimento degli IPI. La ricorrente ha allora informato il SRB che, poiché, secondo il suo intendimento del quadro normativo applicabile, essa non era tenuta a trasferirgli l’importo in contanti corrispondente alla somma complessiva degli importi impegnati a titolo dell’IPI 2015 e degli IPI 2016‑2021 per vedersi restituire le garanzie, essa non avrebbe proceduto al suddetto trasferimento. Alla luce di tali circostanze la ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale, fondato, in via principale, segnatamente sull’articolo 272 e sull’articolo 340, primo comma, TFUE, e inteso a che il Tribunale constati che la posizione espressa dal SRB nella lettera del 13 agosto 2021 era contraria alle clausole degli IPI 2016‑2021 e ordini, di conseguenza, al SRB di restituirle le somme corrispondenti alle garanzie in contanti legate a tali impegni. Inoltre, sul fondamento del solo articolo 340, secondo comma, TFUE, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di constatare che il rifiuto del SRB di restituirle le somme corrispondenti alle garanzie in contanti collegate all’IPI 2015 costituiva un arricchimento senza causa e di ordinare al SRB di versarle tali somme a titolo di risarcimento danni. Nella sentenza impugnata, nella quale esso ha respinto tutte le domande della ricorrente e, pertanto, il ricorso nella sua interezza, il Tribunale ha statuito che, per quanto riguarda la domanda fondata sull’articolo 272 e sull’articolo 340, primo comma, TFUE, né le disposizioni applicabili nel caso di specie, né le clausole dei contratti conclusi tra la ricorrente e il SRB ostavano alla posizione espressa dal SRB nella lettera del 13 agosto 2021, secondo la quale quest’ultimo poteva restituire le garanzie in contanti a copertura degli IPI soltanto dopo il versamento di una somma complessiva corrispondente all’importo dei contributi ex ante per i quali tali strumenti erano stati utilizzati. Inoltre, per quanto riguarda le domande fondate sull’articolo 340, secondo comma, TFUE, il Tribunale ha ritenuto che la decisione del SRB di conservare le somme corrispondenti alle garanzie in contanti collegate agli IPI sottoscritti dalla ricorrente fosse fondata su una valida base giuridica ( 5 ) e non potesse, di conseguenza, determinare un arricchimento senza causa del SRB che giustificasse una compensazione a titolo di risarcimento danni. Giudizio della Corte In primis , la Corte si pronuncia sulla valutazione del Tribunale secondo cui il SRB, conformemente alla lettera del 13 agosto 2021, poteva restituire alla ricorrente le garanzie in contanti a copertura degli IPI soltanto dopo il versamento di una somma complessiva corrispondente all’importo dei contributi ex ante per i quali tali strumenti erano stati utilizzati. A questo proposito, in primo luogo, la Corte respinge l’argomento secondo cui il Tribunale avrebbe violato i principi di interpretazione del diritto dell’Unione facendo prevalere un’analisi sistematica e teleologica, quando invece il tenore letterale dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81 sarebbe chiaro e preciso. A questo titolo, essa sostiene che, nella misura in cui il Tribunale ha esaminato il testo della disposizione suddetta e messo le proprie constatazioni in relazione con le pertinenti disposizioni del regolamento n. 806/2014, al fine di valutare se quanto risultava dalla formulazione asseritamente chiara e precisa di tale articolo 7, paragrafo 3, potesse essere confermato, non gli può essere imputato di aver violato i principi di interpretazione del diritto dell’Unione. In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento relativo ad una violazione dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 e dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di esecuzione 2015/81, la Corte considera che l’utilizzazione del termine «percepito» nel testo dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 e quella del termine «versare» nella sentenza impugnata si riferiscono alle due facce del medesimo obbligo. Pertanto, essa giudica, da un lato, che la distinzione terminologica operata dalla ricorrente tra questi due termini non trova alcun fondamento nei rispettivi testi dei regolamenti sopra citati e, dall’altro, che l’utilizzazione del termine «percepito» nel testo dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 non è suscettibile di escludere di per sé stessa l’interpretazione adottata dal Tribunale secondo cui gli enti creditizi che fanno ricorso ad IPI sono tenuti a versare l’importo dei loro contributi in contanti qualora decidano di uscire dall’ambito di applicazione di detto regolamento. Inoltre, per quanto riguarda l’argomento relativo all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/81, secondo il quale il richiamo degli IPI può aver luogo soltanto in caso di provvedimento di risoluzione, la Corte sottolinea che, poiché i contributi annuali degli enti creditizi possono essere forniti sotto forma di IPI ( 6 ), il fatto che tali impegni vengano cancellati qualora un ente non rientri più nell’ambito di applicazione di detto regolamento ( 7 ) non può rimettere in discussione il fatto che le somme che corrispondono a questi contributi sono acquisite al SRF. Pertanto, la Corte ritiene che, vista la natura dei contributi annuali al SRF, la cancellazione di IPI ( 8 ) obbliga l’ente creditizio che esca dall’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014 a versare al SRF, preliminarmente a tale cancellazione, un importo equivalente agli impegni suddetti. In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento relativo all’assenza di una base normativa per l’obbligo di versamento dell’importo dell’IPI in caso di uscita dall’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014, la Corte rileva che il Tribunale si è fondato sull’articolo 69, paragrafo 1, di tale regolamento al fine di esporre l’obiettivo principale perseguito mediante la riscossione annuale dei contributi ex ante, che consiste nel garantire che, alla fine del periodo iniziale previsto da detta disposizione, i mezzi finanziari disponibili del SRF raggiungano il livello‑obiettivo da questa stabilito. Invece, se il Tribunale avesse interpretato l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81 in modo da permettere ad un ente creditizio che esce dall’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014, come la ricorrente, di non pagare in contanti l’importo equivalente ad un IPI da esso sottoscritto, tale disposizione sarebbe in contrasto, secondo la Corte, con la finalità di raggiungere il livello‑obiettivo ( 9 ). In quarto luogo, la Corte respinge l’argomento secondo cui l’interpretazione propugnata dal Tribunale riguardo all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81 sarebbe errata. A tale titolo, essa giudica che il Tribunale non ha commesso alcun errore affermando che la disposizione suddetta si applica al trattamento degli IPI di un ente creditizio che esca dall’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014 e che, pertanto, l’articolo 7, paragrafo 3, di tale regolamento di esecuzione doveva essere interpretato prendendo in considerazione la disposizione di cui sopra. In quinto luogo, la Corte respinge anche l’argomento relativo ad una violazione del principio lex specialis generalibus derogat . Essa ritiene che il regolamento n. 806/2014, in quanto regolamento di base, abbia un rango normativo sovraordinato rispetto al regolamento di esecuzione 2015/81, sicché, in assenza di una deroga o previsione espressa in tal senso, le disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione 2015/81 non possono prevalere sulle disposizioni contenute nel regolamento n. 806/2014. In secundis , la Corte respinge l’argomento secondo cui la sentenza impugnata sarebbe inficiata da un difetto di motivazione e da una contraddittorietà dei motivi. A questo proposito, essa sottolinea che non vi è alcuna contraddizione di motivazione tra la constatazione del Tribunale secondo cui gli IPI non sono contributi versati «immediatamente», ma il cui pagamento è«differito», e l’affermazione del Tribunale secondo cui gli IPI sottoscritti da un ente costituiscono contributi «debitamente percepiti». Infatti, il divieto di rimborso dei contributi ex ante ( 10 ) concerne l’insieme dei mezzi finanziari disponibili, ivi compresi gli IPI. ( 1 ) Sentenza del 25 ottobre 2023, BNP [OSCURATO:PERSONA]/SRB ( T‑688/21 , EU:T:2023:675 ; in prosieguo: la «sentenza impugnata»). ( 2 ) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 ( GU 2014, L 225, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico ( GU 2015, L 15, pag. 1 ). ( 4 ) Alla luce dell’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014 e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81. ( 5 ) Vale a dire l’IPI 2015, gli IPI 2016‑2021 e l’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014. ( 6 ) In applicazione dell’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento n. 806/2014. ( 7 ) In virtù dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81. ( 8 ) In applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81. ( 9 ) Tale obiettivo viene perseguito segnatamente all’articolo 69 del regolamento n. 806/2014. ( 10 ) Previsto dall’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 806/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris