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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2024

Cassazione n. 15248/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 160 cod. pen. per l'omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione (asseritamente maturata prima dell'emissione della sentenza impugnata), è manifestamente infondato in quanto la ritenuta sussistenza della recidiva specifica ha comportato un incremento del termine di prescrizione della metà ex art. 99, co. 2 , cod. pen. ( dal 20 dicembre 2012, sino al 29/6/2026 : anni 13 anni e mesi 6), termine che non era spirato alla data della sentenza di secondo grado; considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che deducono il vizio di motivazione avuto riguardo agli artt. 192, 125 cod. proc. pen. e 62 bis, 69, 133 cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sul compendio probatorio posto a fondamento del giudizio di responsabilità e sulla congruità della pena inflitta, tenuto conto dei precedenti penali, ostativi anche al riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti in regime di prevalenza sulla contestata recidiva); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere estensore Il p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 160 cod. pen. per l'omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione (asseritamente maturata prima dell'emissione della sentenza impugnata), è manifestamente infondato in quanto la ritenuta sussistenza della recidiva specifica ha comportato un incremento del termine di prescrizione della metà ex art. 99, co. 2 , cod. pen. ( dal 20 dicembre 2012, sino al 29/6/2026 : anni 13 anni e mesi 6), termine che non era spirato alla data della sentenza di secondo grado; considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che deducono il vizio di motivazione avuto riguardo agli artt. 192, 125 cod. proc. pen. e 62 bis, 69, 133 cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sul compendio probatorio posto a fondamento del giudizio di responsabilità e sulla congruità della pena inflitta, tenuto conto dei precedenti penali, ostativi anche al riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti in regime di prevalenza sulla contestata recidiva); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere estensore Il p