CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41880/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. consistito nell'impossessamento di vario materiale ferroso (tra cui piantoni del guard-rail e canaline portacavi) asportandoli dalla piazzola di sosta ubicata lungo l'autostrada A14; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che rivendica l'inoffensività della condotta, è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna che si è pronunciata sull'identico motivo di gravame: i beni sottratti presentano valore suscettibile di apprezzamento economico e la persona offesa ha patito una diminuzione patrimoniale sia pure di tenue entità (euro 40) tanto da indurre il giudice di merito a riconoscere la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso