Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2024

Cassazione n. 27358/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05N2HRO) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 193) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenenti censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici del merito hanno fatto corretta applicazione dell'insegnamento della Corte regolatrice secondo cui, in tema di stupefacenti, la configurabilità del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, postula un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, ed a quantità e qualità delle sostanze, con riferimento al grado di purezza, sì da pervenire all'affermazione di lieve entità in .conformità ai principi costituzionali di offensività e di proporzionalità della pena (Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Rv. 285706 - 01; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso la lieve entità del fatto, valorizzando il livello di professionalità del traffico, desumibile dall'elevato grado di purezza della cocaina, con principio attivo pari al 55,65%, dalla quale era ricavabile un numero di dosi particolarmente alto, per 291 unità).

Nel caso di specie, l'esclusione dell'ipotesi di minima offensività del fatto è stata logicamente ricondotta al rilevante dato ponderale dello stupefacente ed al grado di purezza dello stesso, ritenuti sintomatici di una attività commerciale illecita di livello superiore rispetto a quella del piccolo spacciatore, certamente non occasionale.

Quanto alla recidiva, la Corte di appello ha legittimamente osservato che l'unificazione ex art. 81 cod. pen. delle precedenti sentenze di condanna non esclude la sussistenza della recidiva, atteso che la continuazione costituisce una fictio iuris che rileva solo a fini di temperamento del trattamento penale.

Infine, le attenuanti generiche sono state motivatamente escluse sulla scorta della negativa personalità del prevenuto, privo di una regolare attività lavorativa e dedito all'illecito commercio di stupefacenti, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in cassazione.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]. este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05N2HRO) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 193) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenenti censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici del merito hanno fatto corretta applicazione dell'insegnamento della Corte regolatrice secondo cui, in tema di stupefacenti, la configurabilità del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, postula un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, ed a quantità e qualità delle sostanze, con riferimento al grado di purezza, sì da pervenire all'affermazione di lieve entità in .conformità ai principi costituzionali di offensività e di proporzionalità della pena (Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Rv. 285706 - 01; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso la lieve entità del fatto, valorizzando il livello di professionalità del traffico, desumibile dall'elevato grado di purezza della cocaina, con principio attivo pari al 55,65%, dalla quale era ricavabile un numero di dosi particolarmente alto, per 291 unità). Nel caso di specie, l'esclusione dell'ipotesi di minima offensività del fatto è stata logicamente ricondotta al rilevante dato ponderale dello stupefacente ed al grado di purezza dello stesso, ritenuti sintomatici di una attività commerciale illecita di livello superiore rispetto a quella del piccolo spacciatore, certamente non occasionale. Quanto alla recidiva, la Corte di appello ha legittimamente osservato che l'unificazione ex art. 81 cod. pen. delle precedenti sentenze di condanna non esclude la sussistenza della recidiva, atteso che la continuazione costituisce una fictio iuris che rileva solo a fini di temperamento del trattamento penale. Infine, le attenuanti generiche sono state motivatamente escluse sulla scorta della negativa personalità del prevenuto, privo di una regolare attività lavorativa e dedito all'illecito commercio di stupefacenti, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in cassazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]. este
Sentenza Cassazione n. 27358/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris