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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 1982

Cassazione n. 11105/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 03/07/1982 avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia resa in data 23/10/23 dal locale Tribunale che lo ha dichiarato colpevole del reato di furto aggravato in concorso, così riqualificato il fatto rispetto all'originaria imputazione.

Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta recidiva) non è consentito in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal Giudice di merito con corretti argomenti giuridici (pp. 1 e 2 sent. app.).

Giova, inoltre, ricordare che, essendo il trattamento sanzionatorio naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 03/07/1982 avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia resa in data 23/10/23 dal locale Tribunale che lo ha dichiarato colpevole del reato di furto aggravato in concorso, così riqualificato il fatto rispetto all'originaria imputazione. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta recidiva) non è consentito in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal Giudice di merito con corretti argomenti giuridici (pp. 1 e 2 sent. app.). Giova, inoltre, ricordare che, essendo il trattamento sanzionatorio naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 11105/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris