CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2022
Cassazione n. 13009/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che l'ha riconosciuto colpevole dei reato di cui agli artt. 110„ 56, 624 e 625 n 2) cod. pen., per avere, in concorso con altri, posto in essere atti diretti, in modo non equivoco, ad impossessarsi di merce del valore complessivo di euro 109,00, sottraendola dagli scaffali di un supermercato, con l'aggravante di avere usato violenza sulle cose, consistita nella rottura della confezione o degli strumenti antitaccheggio, non riuscendo nell'intento per l'intervento della vigilanza. Formula un unico motivo con cui contesta la falsa applicazione del disposto dell'art. 625 n. 2) cod. pen. ed il vizio di motivazione. Rileva che nella relazione della guardia giurata, intervenuta al momento dei fatti, trasfusa nella querela, non si fa cenno ad alcuna rottura della confezione di birra, ma solo al distacco del codice a barre posto sopra una lattina, che non può essere ritenuto sufficiente per ritenere l'aggravante de qua. Il reato deve essere dichiarato estinto per prescrizione essendo maturato alla data del 18 agosto 2021, il termine di cui agli artt. 157 e 161 cod. proc. pen.. Sotto il profilo della non manifesta infondatezza della doglianza inerente la sussistenza della violenza sulle cose va ricordata la distinzione introdotta da questa Corte fra manomissione del presidio volto alla tutela del bene e la sua semplice manipolazione che non implichi alcuna rottura, guasto o danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione, per cui sia necessaria un'attività di ripristino" (Sez. 5 - , Sentenza n. 11720 del 29/11/2019 Rv. 279042; (Sez. 4 - , Sentenza n. 57710 del 13/11/2018, Rv. 274771). In questo caso, la Corte dà atto della semplice rottura del codice a barre applicato sulla confezione, elemento volto non ad evitare la sottrazione del bene, ma a consentire l'identificazione della merce al momento dell'acquisto. La sentenza deve, dunque, essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 9 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ella Ferranti DE7r,)3:[OSCURATO:PERSONA] 0