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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 18561/2023

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roposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via del [OSCURATO:PERSONA], n. 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

RICORRENTE contro MINISTERO DELL’INTERNO - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del Ministro pro tempore, QUESTURA di TORINO, in persona del questore pro tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi,n. 12, domicilia per legge.

COSTITUITI avverso ilprovvedimento del Giudice di Pace di Torino del 12.11.2021, udita la relazione nella camera di consiglio del 6 marzo 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.In data 18.10.2 021 il Giudice di Pace di Torino convalidava il decreto di trattenimento,emesso dal Questore di Cremona il 15.10.2021, di [OSCURATO:PERSONA], cittadino nigeriano, presso il C.P.R. di Torino. 2.In data 10.11.2021 la Questura di Torino formulava al Giudice di Pace di Torino istanza di prima proroga del termine di trattenimento.

3. All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Que stura di Torino deduceva a supporto dell’istanza di proroga di trentagiorni del termine di trattenimento ch e “in data 19.10.2021 è stata avanzata richiesta [di] audizione per l’identificazione di cittadini nigeriani con possibilità di effettuare un’intervista presso il locale CPR al Ministero dell’Interno – Dipartimento della [OSCURATO:PERSONA] (…) ancora in attesa di risposta”.

OloOgiagiumi si opp oneva alla proroga. 4.Con provvedimento del 12 .1 1 .2021 il Giudice di Pace di Torino disponeva la richiesta proroga.

5. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] ; ne ha chiesto sullabase di du e motivi la cassazione.

Il Ministero dell’Interno ed il Questore di Torino si sono costituiti tardivamente ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] 6.Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 14, 5 ° co., del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 15, parr. 2 e 3, della direttiva 2008/115/CE. 7.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell ’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. in relazione all’art. 14, 5° co., del d.lgs. n. 286/1998 e all’art. 15, parr. 2 e 3, della direttiva 2008/115/CE l’omesso esame del mancato coinvolgimento delle autorità nigeriane.

Premette che l’art. 14 cit., ai fini della proroga del trattenimento, postula la sussistenza, da comprovarsi dalla P.A., di “gravi difficoltà nell’accertamento dell’identità e della nazionalità o nell’acquisizione dei documenti di viaggio”.

Indi deduce che le ragioni addotte dalla Questura di Torino e recepite tout courtdal Giudice di Pace di Torino non valgono ad integrare la prefigurazione legislativa, segnatamente non sono idonee a dar conto del coinvolgimento delle autorità diplomatiche-consolari nigeriane, uniche abilitate all’attestazione della sua identità eal rilascio dei documenti di viaggio (cfr. ricorso, pag g . 6 - 7) .

Deduce ulteriormente che all’inoltro della richiesta al Ministero dell’Interno non ha fatto seguito alcuna risposta (cfr. ricorso, pag. 7). 8.Il primo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esito assorbe la disamina dell’ “omesso esame”denunciato con il secondo mezzo. 9.Vengono in rilievo i seguenti passaggi normativi, di cui al 5° co. dell’art. 14 del d.lgs. n. 286/1998: “la convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni.

Qualora l’accertamento dell’identità e della nazionalità ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. (…) Trascorso tale termine, il questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio”.10.

Evidentemente, al cospe tto dei punt u ali riscontri che la disciplina legislativa inesorabilmente postula sia- è il caso di specie - per la prima proroga sia per le proroghe ulteriori, i riliev i motivazional i dell’impugnato provvedimento,in verità redatto mercé l’utilizzazione di un modulo prestampato –“ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano”, “alla luce della richiesta di audizione inoltrata tramite il Ministero dell’Interno in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] che non risulta, allo stato, riscontrata”- non danno conto della sussistenza nella specie delle condizioni ( gravi difficoltà nell’accertamento dell’identità e della nazionalità dell’espellendo ovvero nell’acquisizione dei documenti per il viaggio) cui è subordina ta la proroga domandata edanno ragione in pari tempo dell’ “ error in iudicando ” denunciato con il primo motivo.

Propriamente il giudice a quo ha ingiustificatamente sussunto la concreta fattispecie nell’alveo della fattispecie astratta nonostante, per un verso, i ben precisi riscontri prefigurati dalla disciplina legislativa, nonostante, per altro verso,l’incongruenza delle circostanze all’uopo addotte. 11.L’ “error in iudicando” viepiù rileva, siccome si è chiarito che “s econdo il consolidato orientamento di questa Corte il trattenimento dello straniero, che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all’espulsione, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata (Cass., 22 gennaio 2021, n. 1322; Cass., 30 ottobre 2019, n. 27939).

Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13 Cost., l’Autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte, con l’ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass., 7 gennaio 2021, n. 82; Cass., 28 febbraio 2019, n. 6064)” (così Cass. (ord.) 4.6.2021, n. 15647, in motivazione ; cfr. altresì , analogamente,Cass. 28.2.2019, n. 6064).

12. In dipendenza dell’accoglimento del prim o motivo di ricorso il provvedimento del Giudice di Pace di Torino del 12.11.2021va cassato senza rinvioa norma dell’art. 382, 3° co., ultima parte, cod. proc. civ., essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la proroga doveva essere disposta. 13.Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, 2° co., dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (cfr. Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass.

S.U. 24413/2021).

Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di Pace di Torino. 14.Dagli atti il processo risulta esente da contributo; non si applica pertanto l’art. 13, 1° co. quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] provvede: accoglie il primomotivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa senza rinvio il provvedime nto del Giudice di Pace di Torino del 12.11.2021.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via del [OSCURATO:PERSONA], n. 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro MINISTERO DELL’INTERNO - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del Ministro pro tempore, QUESTURA di TORINO, in persona del questore pro tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi,n. 12, domicilia per legge. COSTITUITI avverso ilprovvedimento del Giudice di Pace di Torino del 12.11.2021, udita la relazione nella camera di consiglio del 6 marzo 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.In data 18.10.2 021 il Giudice di Pace di Torino convalidava il decreto di trattenimento,emesso dal Questore di Cremona il 15.10.2021, di [OSCURATO:PERSONA], cittadino nigeriano, presso il C.P.R. di Torino. 2.In data 10.11.2021 la Questura di Torino formulava al Giudice di Pace di Torino istanza di prima proroga del termine di trattenimento. 3. All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Que stura di Torino deduceva a supporto dell’istanza di proroga di trentagiorni del termine di trattenimento ch e “in data 19.10.2021 è stata avanzata richiesta [di] audizione per l’identificazione di cittadini nigeriani con possibilità di effettuare un’intervista presso il locale CPR al Ministero dell’Interno – Dipartimento della [OSCURATO:PERSONA] (…) ancora in attesa di risposta”. OloOgiagiumi si opp oneva alla proroga. 4.Con provvedimento del 12 .1 1 .2021 il Giudice di Pace di Torino disponeva la richiesta proroga. 5. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] ; ne ha chiesto sullabase di du e motivi la cassazione. Il Ministero dell’Interno ed il Questore di Torino si sono costituiti tardivamente ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] 6.Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 14, 5 ° co., del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 15, parr. 2 e 3, della direttiva 2008/115/CE. 7.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell ’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. in relazione all’art. 14, 5° co., del d.lgs. n. 286/1998 e all’art. 15, parr. 2 e 3, della direttiva 2008/115/CE l’omesso esame del mancato coinvolgimento delle autorità nigeriane. Premette che l’art. 14 cit., ai fini della proroga del trattenimento, postula la sussistenza, da comprovarsi dalla P.A., di “gravi difficoltà nell’accertamento dell’identità e della nazionalità o nell’acquisizione dei documenti di viaggio”. Indi deduce che le ragioni addotte dalla Questura di Torino e recepite tout courtdal Giudice di Pace di Torino non valgono ad integrare la prefigurazione legislativa, segnatamente non sono idonee a dar conto del coinvolgimento delle autorità diplomatiche-consolari nigeriane, uniche abilitate all’attestazione della sua identità eal rilascio dei documenti di viaggio (cfr. ricorso, pag g . 6 - 7) . Deduce ulteriormente che all’inoltro della richiesta al Ministero dell’Interno non ha fatto seguito alcuna risposta (cfr. ricorso, pag. 7). 8.Il primo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esito assorbe la disamina dell’ “omesso esame”denunciato con il secondo mezzo. 9.Vengono in rilievo i seguenti passaggi normativi, di cui al 5° co. dell’art. 14 del d.lgs. n. 286/1998: “la convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l’accertamento dell’identità e della nazionalità ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. (…) Trascorso tale termine, il questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio”.10. Evidentemente, al cospe tto dei punt u ali riscontri che la disciplina legislativa inesorabilmente postula sia- è il caso di specie - per la prima proroga sia per le proroghe ulteriori, i riliev i motivazional i dell’impugnato provvedimento,in verità redatto mercé l’utilizzazione di un modulo prestampato –“ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano”, “alla luce della richiesta di audizione inoltrata tramite il Ministero dell’Interno in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] che non risulta, allo stato, riscontrata”- non danno conto della sussistenza nella specie delle condizioni ( gravi difficoltà nell’accertamento dell’identità e della nazionalità dell’espellendo ovvero nell’acquisizione dei documenti per il viaggio) cui è subordina ta la proroga domandata edanno ragione in pari tempo dell’ “ error in iudicando ” denunciato con il primo motivo. Propriamente il giudice a quo ha ingiustificatamente sussunto la concreta fattispecie nell’alveo della fattispecie astratta nonostante, per un verso, i ben precisi riscontri prefigurati dalla disciplina legislativa, nonostante, per altro verso,l’incongruenza delle circostanze all’uopo addotte. 11.L’ “error in iudicando” viepiù rileva, siccome si è chiarito che “s econdo il consolidato orientamento di questa Corte il trattenimento dello straniero, che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all’espulsione, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata (Cass., 22 gennaio 2021, n. 1322; Cass., 30 ottobre 2019, n. 27939). Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13 Cost., l’Autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte, con l’ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass., 7 gennaio 2021, n. 82; Cass., 28 febbraio 2019, n. 6064)” (così Cass. (ord.) 4.6.2021, n. 15647, in motivazione ; cfr. altresì , analogamente,Cass. 28.2.2019, n. 6064). 12. In dipendenza dell’accoglimento del prim o motivo di ricorso il provvedimento del Giudice di Pace di Torino del 12.11.2021va cassato senza rinvioa norma dell’art. 382, 3° co., ultima parte, cod. proc. civ., essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la proroga doveva essere disposta. 13.Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, 2° co., dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (cfr. Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di Pace di Torino. 14.Dagli atti il processo risulta esente da contributo; non si applica pertanto l’art. 13, 1° co. quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] provvede: accoglie il primomotivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa senza rinvio il provvedime nto del Giudice di Pace di Torino del 12.11.2021. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. d
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