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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 marzo 1961

Cassazione n. 29012/2023

Testo disponibile della fonte

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to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: TAGLIABUE Elisabetta, n. a Como il 17/3/1961, [OSCURATO:PERSONA] Rosario, n. ad Albenga il 4/9/1961 avverso la sentenza emessa in data 22/1/2020 dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni scritte trasmesse in data 5 maggio 2023 dal difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha replicato alle conclusioni del P.g. insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 14 giugno 2022 la Corte di appello di Torino confermava la sentenza emessa il 1° ottobre 2019 dal Tribunale di Aosta, che aveva condannato gli imputati alla pena ritenuta di giustizia per i reati di ricettazione di assegni bancari in concorso, truffa contrattuale consistente nell'aver indotto in errore il locatore di un appartamento in Courmayeur consegnando assegni provento da delitto, al fine di locare il detto immobile; il solo [OSCURATO:PERSONA] anche per il delitto di sostituzione di persona, avendo questi offerto al locatore un nominativo diverso dal suo.

2. Avverso tale decisione confermativa ricorrono gli imputati, a mezzo del comune difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione gli argomenti in appresso sinteticamente riportati:

2.1. violazione e falsa applicazione della legge penale, vizi esiziali di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), in riferimento all'accertamento della responsabilità per il fatto di ricettazione contestato, in ragione della chiara evidenza che il possesso dei titoli denunciati come smarriti/sottratti dalla precedente compagna del [OSCURATO:PERSONA] dovesse far propendere o per la consegna volontaria degli stessi (come dedotto con i motivi di appello), ovvero per il furto degli assegni operato direttamente dal [OSCURATO:PERSONA], profittando delle condizioni di convivenza con la titolare del conto corrente;

2.2. i medesimi vizi erano denunziati in riferimento al riconosciuto concorso del [OSCURATO:PERSONA] nella truffa realizzata dalla Tagliabue, in quanto solo quest'ultima aveva sottoscritto il contratto di locazione, consegnando gli assegni al locatore e così inducendolo a contrarre, mentre il [OSCURATO:PERSONA] era rimasto estraneo alla contrattazione;

2.3. ancora, i medesimi vizi sono denunziati quanto alla sostituzione di persona contestata al solo [OSCURATO:PERSONA] al capo C), avendo il locatore solo malinteso, per errore, le generalità dell'imputato correttamente declinate al suo cospetto.

3. I motivi di ricorso che attingono il merito dell'accertamento della responsabilità per i reati di truffa (capo B), ricettazione (capo A) e sostituzione di persona (capo C, solo [OSCURATO:PERSONA]) sono inammissibili, per assoluta genericità (capi B e C), non confrontandosi col testo motivazionale della sentenza impugnata, e difetto di previa deduzione alla Corte di merito (capo A), tanto in violazione dell'esplicito divieto posto sul punto dal comma 3 dell'art. 606 cod. proc. pen. (cfr. sul punto, Sez. 2, n. 17693, del 17/1/2018, Rv. 278221; Sez. 2, n. 29707, dle 8/3/2017, Rv. 270316; Sez. 3, n. 16610, del 24/1/2017, Rv. 269632; Sez. 3, n. 21920, del 16/5/2012, Rv. 252773).

Detti motivi appaiono, comunque, tutti assolutamente generici, oltre che manifestamente infondati nei contenuti, _del tutto dissonanti rispetto alle emergenze Rrobatorie acquisite e valutate nel merito.

3.1. Quanto alla contestata ricettazione in concorso, la Corte di merito ha ben spiegato in motivazione che gli assegni provento di delitto (giacché la titolare del conto corrente ne aveva denunziato lo smarrimento o la sottrazione ad opera di ignoti) erano nella disponibilità di entrambi gli imputati, che ne hanno pure fatto uso a beneficio comune (consegna al locatore a garanzia della corresponsione del canone di locazione per abitazione ad uso comune).

L'ipotesi che tali assegni fossero stati sottratti dal [OSCURATO:PERSONA] alla precedente sua convivente non solo non è stata prospettata alla Corte di appello con i motivi di ricorso, ma è stata anzi esplicitamente esclusa con i motivi di gravame spesi nel merito (paragrafo 2 dei motivi di appello, ultimo capoverso, pag. 5).

La deduzione è pertanto avvenuta per la prima volta con i motivi di ricorso, in violazione di quanto dispone la norma processuale poco sopra richiamata (giur. cit.).

3.2. Quanto al concorso in truffa e sostituzione di persona (solo [OSCURATO:PERSONA]), le deduzioni difensive sono volte a sollecitare una diversa valutazione delle emergenze processuali (in particolare, del peso degli argomenti offerti con le prove documentali e dichiarative assunte nel corso del giudizio di primo grado, definito con rito ordinario, in ordine alla ricostruzione della fattispecie), operazione che, a fronte del preciso ancoraggio alle emergenze processuali e del rigore logico giuridico che connota le scansioni dell'iter argomentativo delle decisioni impugnate, non può trovare spazio in sede di legittimità.

La Corte territoriale ha ben spiegato che il [OSCURATO:PERSONA] partecipò in presenza ed attivamente a tutte le fasi della conclusione del contratto, fornendo egli gli assegni poi compilati dalla Tagliabue, usati per finalità comuni, con il preciso intento di trarre in inganno il locatore sulla solvibilità dei contraenti.

3.3. Il reato di sostituzione di persona di cui al capo C), contestato al solo [OSCURATO:PERSONA], è rimasto dimostrato dalla prova dichiarativa offerta dalla persona offesa della truffa.

La Corte di merito ha specificamente argomentato in ordine alla valenza funzionale di una tale indicazione, volta a rendere più complessa la identificazione corretta del contraente.

4. Con queste argomentazioni la difesa dei ricorrenti, come già detto, non si confronta, svolgendo due motivi riproduttivi delle doglianze svolte nella sede di merito, cui la Corte territoriale ha dato adeguata risposta, ed uno mai prima prospettato nel merito.

5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità- al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, per ciascuno dei ricorrenti, a titolo di sanzione.

6. L'applicazione di principi consolidati nella giurisprudenza della Corte e la facile e pronta soluzione delle questioni poste con i motivi di impugnazione consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: TAGLIABUE Elisabetta, n. a Como il 17/3/1961, [OSCURATO:PERSONA] Rosario, n. ad Albenga il 4/9/1961 avverso la sentenza emessa in data 22/1/2020 dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni scritte trasmesse in data 5 maggio 2023 dal difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha replicato alle conclusioni del P.g. insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 14 giugno 2022 la Corte di appello di Torino confermava la sentenza emessa il 1° ottobre 2019 dal Tribunale di Aosta, che aveva condannato gli imputati alla pena ritenuta di giustizia per i reati di ricettazione di assegni bancari in concorso, truffa contrattuale consistente nell'aver indotto in errore il locatore di un appartamento in Courmayeur consegnando assegni provento da delitto, al fine di locare il detto immobile; il solo [OSCURATO:PERSONA] anche per il delitto di sostituzione di persona, avendo questi offerto al locatore un nominativo diverso dal suo. 2. Avverso tale decisione confermativa ricorrono gli imputati, a mezzo del comune difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione gli argomenti in appresso sinteticamente riportati: 2.1. violazione e falsa applicazione della legge penale, vizi esiziali di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), in riferimento all'accertamento della responsabilità per il fatto di ricettazione contestato, in ragione della chiara evidenza che il possesso dei titoli denunciati come smarriti/sottratti dalla precedente compagna del [OSCURATO:PERSONA] dovesse far propendere o per la consegna volontaria degli stessi (come dedotto con i motivi di appello), ovvero per il furto degli assegni operato direttamente dal [OSCURATO:PERSONA], profittando delle condizioni di convivenza con la titolare del conto corrente; 2.2. i medesimi vizi erano denunziati in riferimento al riconosciuto concorso del [OSCURATO:PERSONA] nella truffa realizzata dalla Tagliabue, in quanto solo quest'ultima aveva sottoscritto il contratto di locazione, consegnando gli assegni al locatore e così inducendolo a contrarre, mentre il [OSCURATO:PERSONA] era rimasto estraneo alla contrattazione; 2.3. ancora, i medesimi vizi sono denunziati quanto alla sostituzione di persona contestata al solo [OSCURATO:PERSONA] al capo C), avendo il locatore solo malinteso, per errore, le generalità dell'imputato correttamente declinate al suo cospetto. 3. I motivi di ricorso che attingono il merito dell'accertamento della responsabilità per i reati di truffa (capo B), ricettazione (capo A) e sostituzione di persona (capo C, solo [OSCURATO:PERSONA]) sono inammissibili, per assoluta genericità (capi B e C), non confrontandosi col testo motivazionale della sentenza impugnata, e difetto di previa deduzione alla Corte di merito (capo A), tanto in violazione dell'esplicito divieto posto sul punto dal comma 3 dell'art. 606 cod. proc. pen. (cfr. sul punto, Sez. 2, n. 17693, del 17/1/2018, Rv. 278221; Sez. 2, n. 29707, dle 8/3/2017, Rv. 270316; Sez. 3, n. 16610, del 24/1/2017, Rv. 269632; Sez. 3, n. 21920, del 16/5/2012, Rv. 252773). Detti motivi appaiono, comunque, tutti assolutamente generici, oltre che manifestamente infondati nei contenuti, _del tutto dissonanti rispetto alle emergenze Rrobatorie acquisite e valutate nel merito. 3.1. Quanto alla contestata ricettazione in concorso, la Corte di merito ha ben spiegato in motivazione che gli assegni provento di delitto (giacché la titolare del conto corrente ne aveva denunziato lo smarrimento o la sottrazione ad opera di ignoti) erano nella disponibilità di entrambi gli imputati, che ne hanno pure fatto uso a beneficio comune (consegna al locatore a garanzia della corresponsione del canone di locazione per abitazione ad uso comune). L'ipotesi che tali assegni fossero stati sottratti dal [OSCURATO:PERSONA] alla precedente sua convivente non solo non è stata prospettata alla Corte di appello con i motivi di ricorso, ma è stata anzi esplicitamente esclusa con i motivi di gravame spesi nel merito (paragrafo 2 dei motivi di appello, ultimo capoverso, pag. 5). La deduzione è pertanto avvenuta per la prima volta con i motivi di ricorso, in violazione di quanto dispone la norma processuale poco sopra richiamata (giur. cit.). 3.2. Quanto al concorso in truffa e sostituzione di persona (solo [OSCURATO:PERSONA]), le deduzioni difensive sono volte a sollecitare una diversa valutazione delle emergenze processuali (in particolare, del peso degli argomenti offerti con le prove documentali e dichiarative assunte nel corso del giudizio di primo grado, definito con rito ordinario, in ordine alla ricostruzione della fattispecie), operazione che, a fronte del preciso ancoraggio alle emergenze processuali e del rigore logico giuridico che connota le scansioni dell'iter argomentativo delle decisioni impugnate, non può trovare spazio in sede di legittimità. La Corte territoriale ha ben spiegato che il [OSCURATO:PERSONA] partecipò in presenza ed attivamente a tutte le fasi della conclusione del contratto, fornendo egli gli assegni poi compilati dalla Tagliabue, usati per finalità comuni, con il preciso intento di trarre in inganno il locatore sulla solvibilità dei contraenti. 3.3. Il reato di sostituzione di persona di cui al capo C), contestato al solo [OSCURATO:PERSONA], è rimasto dimostrato dalla prova dichiarativa offerta dalla persona offesa della truffa. La Corte di merito ha specificamente argomentato in ordine alla valenza funzionale di una tale indicazione, volta a rendere più complessa la identificazione corretta del contraente. 4. Con queste argomentazioni la difesa dei ricorrenti, come già detto, non si confronta, svolgendo due motivi riproduttivi delle doglianze svolte nella sede di merito, cui la Corte territoriale ha dato adeguata risposta, ed uno mai prima prospettato nel merito. 5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità- al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, per ciascuno dei ricorrenti, a titolo di sanzione. 6. L'applicazione di principi consolidati nella giurisprudenza della Corte e la facile e pronta soluzione delle questioni poste con i motivi di impugnazione consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di
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