CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 giugno 2023
Cassazione n. 22597/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6367/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 81, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]), domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO MILANO n. 3301/2018 depositata il09/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] BurzoPasquale, titolare dell’omonima impresa edile, ha convenuto in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] (già Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza -Cariparma), in relazione a un contratto di conto corrente stipulato nel 2004 e a un mutuo stipulato nel 2008, deducendone la nullità per difetto di sottoscrizione della banca, interessi usurari, commissioni di massimo scoperto (c.m.s.) illegittime e non concordate, modalità di calcolo delle valute fittizie, nullità del mutuo perché stipulato al solo fine di ripianare lo scoperto di conto corrente, ecc. Il tribunale ha rigettato le domande con sentenza riformata dalla Corte d’appello di Milano limitatamente alle c.m.s. che ha espunto per l’importo di € 21236,01. Avverso questa sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, resistito da [OSCURATO:PERSONA] con controricorso contenente ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 644 c.p., 1815 c.c. e delle leggi n. 108/1996 e n. 2/2009, per avere la sentenza impugnata escluso gli interessi usurari invocando un precedente delle Sezioni Unite, n. 24675 del 2017, riguardante la c.d. usurarietà sopravvenuta nei contratti di mutuo, che non sarebbe pertinente, vertendosi nella specie in tema di rapporto di conto corrente. Il ricorrente osserva che il conto corrente (più precisamente, l’apertura di credito in conto corrente) ha caratteristiche diverse dal mutuo, che rendono inapplicabile il richiamato precedente. Mentre, infatti, nel mutuo il tasso d’interesse è determinato o determinabile ex ante , nell’apertura di credito in conto corrente le competenze a favore della banca sono “variabili nel tempo e legate a diversi indici, quali l’ammontare di utilizzo”, onde “alla determinazione del calcolo del tasso d’interesse in concreto applicato dalle banche ai clienti si può giungere solo prendendo in considerazione elementi ulteriori rispetto al tasso pattuito, quali le c.m.s., le valute fittizie, le spese di gestione, a qualunque titolo e con qualsiasi denominazione corrisposte”. Il motivo è in tal senso inammissibile. Se è vero che, con riferimento a determinati elementi del calcolo del TEG in concreto applicato, come talune spese o le c.m.s., il calcolo del(la loro incidenza sul) TEG può essere effettuato soltanto ex post , è anche vero che sul punto la deduzione del ricorrente è generica e presuppone accertamenti di fatto non contenuti nella sentenza impugnata e non effettuabili in sede di legittimità. Ciò vale anzitutto per le spese, non meglio indicate dal ricorrente con riferimento al caso concreto; ma vale anche per le c.m.s., rispetto alle quali il ricorrente pretende che la Cassazione esamini il contenuto della consulenza tecnica d’ufficio, peraltro solo genericamente evocato, trascurando, inoltre, che questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che, in tema di usurarietà dei tassi applicati ai rapporti bancari, ai fini della specificità del motivo di ricorso, non è sufficiente che la censura sollevata avverso la sentenza di merito denunci solamente e astrattamente la mancata considerazione dell’incidenza delle c.m.s. sul superamento del tasso soglia, occorrendo che la censura medesima sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare che tale incidenza avrebbe in concreto determinato l’incapienza del margine di compensazione fra interessi e c.m.s., così da comportare, ulteriormente, il superamento della soglia (v. Cass. 24013/2021). Per altro verso, non può dubitarsi che il principio in virtù del quale l’usurasopravvenuta - ossia l’incremento nel corso del rapporto del tasso di interesse concordato oltre la soglia dell’usuradeterminata dalla legge n. 108 del 1996 - non comporta la nullità del contratto , è di applicazione generale, per cui esso non si attaglia solo all’ipotesi del contratto di mutuo, ma ad ogni contratto bancario che preveda una anticipazione di somme e quindi anche ai contratti di apertura di credito in conto corrente, non essendo possibili approcci differenziati a seconda che si verta in tema di contratto di mutuo o di altri contratti aventi analoghe caratteristiche. Una implicita conferma proviene dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1 del d.l. n. 394/2000, convertito in legge n. 24/2001, secondo la quale “ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. Il secondo motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 117 e 127 T.u.b. per il mancato accertamento della nullità del contratto non sottoscritto dalla banca, è infondato, avendo i giudici di merito fatto applicazione del corrispondente principio enunciato dalle Sezioni Unite (n. 898 del 2018). Il terzo motivo, denunciante violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1344 e 1418 c.c., per mancato accertamento della nullità del mutuo per difetto di causa, è infondato poiché il cosiddetto “mutuosolutorio”, stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo in quanto non contrario né alla legge, né all’ordine pubblico (cfr. Cass. n. 23149 del 2022); è comunque assorbente il rilievo che la Corte territoriale, con incensurabile apprezzamento di fatto, ha escluso che il mutuo sia stato stipulato per lo scopo predetto. Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, denuncia omesso esame di fatto decisivo, per avere la Corte di merito errato ad espungere € 21236,01 dal quantum del dovuto a suo favore, essendo tale importo il complessivo ammontare delle c.m.s. applicate, mentre le c.m.s. illegittimamente addebitate e da epurare ammontavano al minor importo di € 4929,16. Esso è inammissibile, trattandosi di censura di merito volta a sollecitare impropriamente la rivisitazione di apprezzamenti di fatto, in ordine alla valutazione delle osservazioni del consulente tecnico di parte e della istanza di rinnovazione della consulenza d’ufficio. In conclusione, il ricorso principale è rigettato e il ricorso incidentale è inammissibile. Le spese sono compensate, in considerazione della soccombenza reciproca. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa le spese. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contri