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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 novembre 2023

Cassazione n. 34478/2023

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5138/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. FERRARI 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 3114/2017 depositata il 05/07/2017.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 30/11/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di dichiarare inammissibile o, in subordine, di rigettare il ricorso; udito l’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] c. ha proposto ricorso articolato in otto motivi avverso la sentenza n. 3114/2017 della Corte d’appello di Milano, depositata il 5 luglio 2017.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.

2. Il giudizio ebbe inizio con citazione del 5 luglio 2011, allorché la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. convenne dinanzi al Tribunale di Milano la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] c., sua ex agente per l’agenzia di Bresso, nonché [OSCURATO:PERSONA], deducendo alcune irregolarità imputabili all’agente (già denunciate anche alla competente Procura della Repubblica) e che avevano portato al recesso per giusta causa, quanto in particolare alla falsificazione dei dati di produttività operata per primeggiare in una gara di produzione indetta fra le agenzie nel 2008.

All’agente veniva imputato di aver vinto la gara di produzione (con premio di € 25.000,00) mediante contrattiannullati e riemessi con differente numerazione, avvalendosi strumentalmente e fraudolentemente delle prerogative previste dalla legge Bersani (l.n. 40/2007), che consentiva il recesso dell'assistito ad ogni scadenza annuale.L’attrice dedusse di essere creditrice dell’importo di € 84.259,57 nei confronti dei convenuti e chiese di accertare la giusta causa di recesso dal contratto di agenzia. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e [OSCURATO:PERSONA] chiesero in riconvenzionale il pagamento di diverse somme a titolo di indennità difine rapporto, provvigioni, premi, danni patrimoniali e non patrimoniali.

Con sentenza dell’8 giugno 2015 il Tribunale di Milano condannò la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. al pagamento in fa vore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. della somma di € 38.796,28 oltre interessi legali dalla domanda, dichiarò improcedibile la domanda della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e condannò la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 29,955,31 oltre interessi legali dal 26 giugno 2009 al saldo.

La Corte d’appello ha poi parzialmente accolto l’appello principale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., ha rigettato l'appello incidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. della somma di € 34.043,60 oltre interessi, ed ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. della somma di € 67.292,26oltre interessi. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente ha depositato memoria in data 24 novembre 2023, senza dunque rispettare il termine minimo di dieci giorni prima dell'udienza di cui all’art. 378, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile in forza dell’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 149 del 2022.

Va ulteriormente premesso che il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. si articola in otto motivi e si sviluppa in quarantotto pagine .

Considerata la particolare ampiezza dell’atto di impugnazione, nella redazione della presente sentenza si farà sintetico rinvio per relazione alle censure ed agli argomenti ivi contenuti. 1.Il primo motivo del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost., 101 e 190 c.p.c., in quanto “[OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato a svolgere le difese conclusive finali nella comparsa conclusionale, per ‘vuotare il sacco’ solo con la memoria di replica, impedendo all'attuale ricorrente di svolgere il proprio diritto di difesa e di replicare, in particolare, alle argomentazioni ed eccezioni inedite”.

1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato, giacché, a norma dell’art. 352 c.p.c. (nella formulazione qui applicabile ratione temporis), rimessa la causa in decisione dal giudice d’appello, ciascuna parte può depositare la memoria di replica prevista dall'art.190 c.p.c. anche se prima non abbia depositato la comparsa conclusionale, non essendovi alcuna norma che condizioni il diritto di replica all'avvenuta illustrazione delle proprie difese mediante la detta comparsa (Cass. n. 2976 del 2020; n. 6439 del 2009; n. 4211 del 2002).

Non è quindi motivo di nullità, come ipotizza la ricorrente, il fatto che la sentenza d’appello abbia tenuto conto delle tesi difensive illustrate nella memoria di replica comunicata dalla parte che non aveva prima depositato la comparsa conclusionale, a questo fine rilevando semmai il fatto - rimasto tuttavia qui indimostrato - che in tale memoria di replica siano state esposte questioni nuove o formulate nuove conclusioni (arg. da Cass. n. 98 del 2016; n. 22970 del 2004). 2.Il secondo motivo del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendosi che l’atto di appello aveva si censurato la sentenza di primo grado per aver omesso di esaminare e di pronunciarsi inordine adalcune delle voci di credito riconosciute come dovute alla Vit toria Assicurazioni, ma aveva allo stesso tempo osservato che l’importo di € 3.672,05 doveva intendersi fra quelli correttamente esclusi dal Tribunale, pur senza menzionarlo.

A fronte di ciò, la Corte d’appello ha osservato che “se è pur vero che il consulente d'ufficio ha ritenuto non raggiunta la prova del relativo credito di € 3.672,05 (voce 7 bis, sub-voce '"incentivazioni 2008 su produzione anomala") per carenza di documentazione … è altrettanto vero – come osservato dall'appellata - che [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto, all'udienza penale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che l'agenzia ha goduto di ‘ incentivazioni non dovute' relativamente al 2008, per l’importo di € 3.889,77 … Ne consegue che l'importo di € 3.672,05, invero già comunque conteggiato dal Tribunale tra i crediti di [OSCURATO:PERSONA],non può esserne defalcato”.

Per la ricorrente“l'importo di € 3.672,05, non riconosciuto dalla CTU e, certamente, sentenza e conti alla mano, non riconosciuto né conteggiato neppure dal Tribunale, non poteva essere in alcun modo attribuito a [OSCURATO:PERSONA] dalla Corte d'appello”.

Il terzo motivo del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., rilevando che “[OSCURATO:PERSONA] non ha fornito (né tanto meno offerto) in giudizio alcuna prova dei fatti costitutivi della pretesa di € 3.672,05 a titolo di Incentivazioni 2008 su produzione anomala, da essa stessa indicata sub voce 7 bis, tanto che il CTU prima e il Tribunale poi avevano escluso il relativo credito”.

2.1. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono infondati.

Il vizio di ultrapetizione non è ravvisabile, quanto alle ragioni della decisione, quando la pronuncia giudiziale rimanga nell'ambito della res in iudicio deducta e della concreta fattispecie prospettata dalle parti, e dunque si tratti di questione comunque contenuta nel thema decidendum.

Nella specie, in una controversia tra preponente ed agente relativa ai rispettivi debiti e crediti di natura contrattuale, risarcitoria o restitutoria, aventi origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, legittimamente il giudice di appello interpreta le reciproche censure considerandone il contenuto complessivo, compresi gli argomenti giustificativi, e ritiene che le somme dedotte ed invocate nei contrapposti gravami siano o meno indicate, voce per voce, non potendo ravvisarsi un sindacato della Corte di cassazione per il vizio di ultrapetizione della sentenza (‹‹conti alla mano ›› , come chiede la ricorrente) sul presupposto che una singola voce creditoria, come nella specie, inclusa in ben più ampia somma richiesta e liquidata, sia stata erroneamente computata rispetto a ciò che risultava nel confronto tra le operazioni compiute dal consulente tecnico d'ufficio, la sentenza di primo grado e l’ambito del devoluto in sede di gravame.

La doglianza, poi, secondo cui la pretesa di € 3.672,05 era rimasta sprovvista di prova dei fatti costitutivi, e perciò “esclusa” tanto dal CTU che dal Tribunale, si limita a contrapporsi in modo tautologico, privo cioè di reale contenuto informativo, a quanto invece scritto nella sentenza d’appello, secondo cui tale somma era da ritenersi dovuta alla stregua delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nel processo penale ed era stata comunque conteggiata dal Tribunale tra i crediti di [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice civile ben può utilizzare come fonte del proprio convincimento le dichiarazioni rese dalle parti in un processo penale che abbia riguardato gli stessi fatti, valutando le stesse secondo il suo prudente apprezzamento.

3. Il quarto motivo del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., sul punto del “presunto credito” vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] per complessivi € 17.324,63 (di cui € 2.056,92 per il 2008 ed € 15.177,71 per il 2009), fondato sull’accusa che la Mauber si fosse «indebitamente giovata di congelamenti di storni provvigionali non dovuti».

Sul punto, la Corte d’appello ha ritenuto infondata la doglianza, in quanto “il regolamento del 9.6.2008 …, attuativo di accordi tra la compagnia e gli agenti di assicurazione per fronteggiare gli effetti prodotti dalla c.d. legge Bersani (n.40/2007), laddove consentiva il recesso dei clienti dalle polizzepoliennali già stipulate, ‘ cessava il suoeffetto ex tunc in caso di scioglimento del contratto di agenzia percause diverse dai punti previsti alle lettere b), c ) e d) dell’art. 12 ANA 2003’, … e la giusta causa di recesso della preponente (confermata in questa sede) non rientrava in tale casistica, per cui all'agente devono essere addebitate le provvigioni per il caso di recesso ex legge Bersani….

Il consulente d'ufficio ha poi fondato i suoi calcoli sul documento SK 3 … regolarmente prodotto in atti, anche se, a maggior chiarezza dello stesso, in sede di operazioni peritali - e quindi nel contraddittorio tecnico di tutte le parti - è stato prodotto dal consulente di parte attrice un ulteriore documento…”.

3.1. Il quarto motivo di ricorso è infondato.

Non si rinviene violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia “sul secondo dei profili di censura della sentenza di primo grado, ossia, quella secondo cui il primo giudice aveva ritenuto provata la pretesa, malgrado il difetto di allegazione e prova dei relativi fatti costitutivi, ossia di quante e quali polizze poliennali riferite alla gestione Mauber erano state disdettate dai clienti prima della naturale scadenza e sul difetto di valore probatorio nei documenti prodotti da [OSCURATO:PERSONA] …, in quanto da essa stessa formati e redatti”.

L'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello suppone un difetto di attività del giudice di secondo grado.

Qui, come visto, la pronuncia c’è stata, ed infatti la ricorrente, a ben vedere, sostiene che i giudici d’appello hanno preso in esame la questione oggetto di doglianza, ma l’hanno risolta in modo giuridicamente non corretto, ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa.

Tali vizi dovevano essere fatti valere con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale o del vizio di omesso esame circa un fatto storico ex art. 360, n. 5, c.p.c., il quale tuttavia sarebbe precluso, nella specie, dalla previsione d'inammissibilità di cui all'art. 348 ter, comma 5, c.p.c. (ratione temporisapplicabile.

Quanto alla ipotizzata violazione dell'art. 115 c.p.c., essa può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (arg. da Cass. Sez.

Un. n. 20867 del 2020).

In base, peraltro, all’art. 116 c.p.c., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, apprezzare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

Tale operazione non è consentita nel giudizio di legittimità.

La Corte d’appello, in particolare, ha ritenuto che il credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] per complessivi € 17.324,63 trovava giustificazione nel “regolamento del 9.6.2008 …, attuativo di accorditra la compagnia e gli agenti di assicurazione” (documento il cui contenuto rilevante non è altrimenti indicato dalla ricorrente a sostegno delle sue censure) e su documenti acquisiti nel corso delle operazioni peritali.

Alla stregua del principio enunciato da Cass. Sez.

Unite n. 3086 del 2022, in materia di esame contabile, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni.

4. Il quinto motivo del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1455 e 2697 c.c.

Questo motivo attiene alla sussistenza della giusta causa di recesso intimato dalla [OSCURATO:PERSONA] e si sviluppa da pagina 27 a pagina

38. Il sesto motivo di ricorso (pagine 39-45) denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.

Questo motivo intende dimostrare che «i casi contestati come irregolari dalla Compagnia sono risultati numericamente assai limitati» … in relazione all'ingente numero di polizze gestite dall'agenzia di Bresso: i 18 annullamenti rappresentano, infatti, un numero irrisorio rispetto al totale di 1400 polizze complessivamente gestite”.

Quinto e sesto motivo vanno esaminati congiuntamente.

4.1. La Corte d’appello di Milano al riguardo ha affermato: “[n]onassume particolare rilevanza la circostanza che il premio di produzione fosse comunque dovuto o che il Ctu abbia escluso la prova di un credito della preponente per "'incentivazioni 2008 su produzione anomala" (anche se, per la verità, quest'ultima voce di credito della [OSCURATO:PERSONA].ni è stata ammessa nel corso del dibattimento penale da Bergamaschi, ed infatti riconosciuta dalla presente Corte), giacché il Tribunale, richiamando e facendo propri gli esiti della Ctu, non ne ha conseguentemente tenuto conto nel ritenere la sussistenza di una giusta causa di recesso della [OSCURATO:PERSONA].ni: il che ridimensiona anche l'importanza dell'intervenuta sentenza penale, non definitiva agli effetti civili, di assoluzione del Bergamaschi, che peraltro, pur escludendo la responsabilità penale dell'imputato, non ha mancato di osservare che '"il contenzioso tra la [OSCURATO:PERSONA].ni spa e l'agenzia Mauber, facente capo all'imputato, sarebbe dovuto rimanere. nella sede naturale ed appropriata, ossia quella civilistica; nelle condotte addebitate all'imputato, alcune delle quali senz'altro irregolari dal punto di vista del rapporto di agenzia, mancano infatti i caratteri squisitamente penalistici..." …; quanto al provvedimento dell'Isvap nel procedimento avviato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].ni, non pare di particolare utilità, non riportando i motivi dell'archiviazione … .

Il nucleo del fondamento della decisione assunta dal Tribunale va infatti ravvisato nella lesione irrimediabile del rapporto fiduciario.

Infatti, nel contesto di una gara di produttività fra gli agenti, fatto non negato dalla convenuta, risultano ben 26 casi ammessi dalla stessa dioperazioni contrattuali ingiustificate e strumentali in quanto la medesima polizza veniva annullata, e riemessa...con motivazioni non veritiere...; resta comunque il fatto che, anche a voler accedere alla tesi dei convenuti secondo i quali si voleva rimediare alla momentanea difficoltà del cliente che non era riuscito a pagare il premio alla scadenza, pur volendo conservare la. copertura assicurativa, ci si trova di fronte ad una pratica assolutamente anomala che non garantisce gli interessidella preponente al punto di integrare anche. in tale ipotesi la giusta causa del recesso.

Del resto, non risulta che il Bergamaschi abbia mai contestato gli addebiti all'atto della raccomandata a mano di revoca per giusta causa 26.6.2009 né nel verbale di riconsegna e di presa di possesso dell'agenzia da parte di Vittoria a seguito di scioglimento del contratto di agenziain pari data: risulta anzi la sottoscrizione per adesione da parte del Bergamaschi"… Non si può che concordare con il Giudice di prime cure; non è mai stato messo in discussione (e comunque è comprovato dai "verbali amministrativi" prodotti in atti) dalle parti, né in sede civile né penale, che in 26 casi (per la verità, in sede di gravame, ristretti dall'appellante a 18 , ovvero quelli riferibili a dopo l'inizio della gestione Mauber, dal 10 luglio 2008: ma anche a voler tutto concedere alle tesi della parte, l'agenzia si era assunta comunque il compito di "garantire alla società la regolare liquidazione dei conti della precedente (gestione), assumendo completo carico di tulle le relative operazioni", per cui anche per i casi precedenti sarebbe responsabile quantomeno per omessa denuncia alla società preponente delle irregolarità riscontrate, e comunque, ça va sans dire, 18 o 26 casi non muta granché), scoperti dagli ispettori della compagnia assicurativa durante un controllo a campione, la [OSCURATO:PERSONA] ha posto in essere operazioni contrattuali anomale di annullamento e riemissione della stessa polizza (stesso cliente, stesso rischio: scarso rilievo assume al riguardo il cambiamento di alcuni elementi secondari delle polizze, peraltro ristretto ad alcuni casi: la stessa Mauber ne cita solo 7, cfr. pagg.32-33 atto di appello), dichiarando una causale, successivamente ammessa come del tutto inveritiera, di irreperibilità o espatrio del cliente.

Né la giustificazione addotta dall'agente, ovvero l'intenzione di "rimediare alla momentanea difficoltà di clienti che non erano riusciti a pagare il premio alla scadenza, pur volendo conservare la copertura assicurativa", nonché la '"rigidità del sistema informatico", rimedia alla situazione, trattandosi - come rettamente rilevato dal Tribunale -di una pratica "assolutamente anomala" che non garantiva certo gli interessi della preponente: quantomeno avrebbe dovuto chiedersi il suo consenso preventivo o almeno avvisarla, circostanza che pacificamente non è mai stata riscontrata per nessuna operazione (gli illeciti, come già osservato, sono stati scoperti dagli ispettori della [OSCURATO:PERSONA]).

Un tale elemento, di per sé, giustificherebbe pienamente la giusta causa direcesso dal contratto di agenzia della preponente, minando alla base la fiducia nel suoagente. (…).

Risulta poi ictu oculi dalla lettera di revoca dell'incarico del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (rectius di intimazione del recesso per giusta causa), la sottoscrizione di [OSCURATO:PERSONA] "per accettazione" (doc. 8 att.), ed anche il verbale di riconsegna e di presa di possesso dell'agenzia da parte di [OSCURATO:PERSONA].ni era stato sottoscritto dal medesimo senza riserve, mentre inidonea già a livello di allegazione (prima ancora che di prova) è la congettura di un asserito vizio del consenso.

Ad abundantiam, resta infine da osservare che i casi anomali di annullamento/riemissione, per lo più inerenti a "polizze [OSCURATO:PERSONA]" (cfr. lettera di revoca), costituivano una percentuale significativa delle nuove polizze "[OSCURATO:PERSONA]" emesse nel corso del 2008 (26 su 190…)”.

4.2. La ricorrente contesta che “né il Tribunale né la Corte d'appello hanno individuato un inadempimento contrattuale, posto che una "pratica anomala" o "irregolare" non integra di per sé un inadempimento”; che “la pratica di annullare e riemettere una polizza riguardante il medesimo rischio era del tutto legittima”; che è al riguardo “significativo che l'ISVAP, chiamato dalla preponente a pronunciarsi sulle (presunte) irregolarità ascritte all'agente con la lettera di revoca per giusta causa, abbia archiviato il procedimento”; che la preponente “non aveva avuto alcun danno economico dalla condotta dell'agente”, come confermato dalla CTU e dalle risultanze del processo penale, culminato in una pronuncia di assoluzione.

4.1. Il motivo di ricorso non è fondato.

Secondo costante interpretazione giurisprudenziale, l'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, comma 1, c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali -assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato.

Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione che tenga conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell’inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente, tanto da non consentire la prosecuzione, “anche provvisoria”, del rapporto.

Tale valutazione è rimessa all’apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità per violazione di norme di diritto (Cass. n. 18030 del 2023; 29290 del 2019; n. 1376 del 2018; n. 3251 del 2017; n. 22285 del 2015).

Nella specie, i giudici del merito hanno accertato una condotta dell’agente consistente nella artificiosa reiterazione (26 polizze su 190 nell’anno 2008) di pratiche di annullamento e riemissione delle stesse polizze al fine di ottenere la corresponsione di un premio aziendale di produttività.

Si tratta di comportamento, per come apprezzato nella sentenza impugnata, contrario all'art. 1746 c.c., il quale impone all'agente di tutelare gli interessi del preponente e di agire con lealtà e buona fede nell'esecuzione dell'incarico e l’inosservanza di tali obblighi integra una giusta causa di recesso da parte del preponente.

La sentenza penale di assoluzione dell’agente per gli stessi fatti materiali non preclude certamente l'accertamento del giudice civile sulla sussistenza della buona fede.

Per le ipotizzate violazioni degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. vale quanto già detto con riguardo al quarto motivo di ricorso.

La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura, poi, nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche, come avvenuto nel caso in esame, per denunciare una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie.

5. Il settimo motivo del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.

Il punto attiene all’assunta non contestazione degli addebiti ad opera dell’agente all'atto della raccomandata a mano di revoca per giusta causa del 26 giugno 2009, come pure nel verbale di riconsegna.

Si evidenzia che non si trattava di “sottoscrizione per adesione della lettera di recesso da parte dell'agente”, quanto di sottoscrizione solo “per ricevuta e non già per accettazione, come espressamente confermato dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] … nel "Verbale di riconsegna agenzia di Bresso”.

L’ottavo motivo di ricorso, connesso al settimo, denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., non avendo la Corte d’appello risposto all’eccezione contenuta nell’atto di gravame secondo cui “la fantomatica accettazione in calce alla lettera di revoca non avrebbe mai potuto essere attribuita in modo univoco alla sussistenza della giusta causa, posto che … nella lettera di revoca erano state intimate due tipologie di recesso: una senza preavviso per giusta causa e una, in alternativa a quella, con preavviso …”.

5.1. Settimo e ottavo motivo di ricorso concernono la configurabilità di una “non contestazione” degli addebiti ad opera dell’agente nel ricevere la raccomandata di revoca per giusta causa del 26 giugno 2009, come pure nel verbale di riconsegna.

Si tratta di censure prive di decisività.

Certamente la “non contestazione” di cui all'art. 115 c.p.c., che produce l’effetto della "relevatio ab onere probandi", ha riguardo al comportamento processuale della parte costituita con riguardo ai fatti noti ad essa noti e dedotti in giudizio, e quindi non al comportamento avuto dalle parti prima ed al di fuori del processo.

La rilevanza decisoria di tali censure è tuttavia azzerata dal rigetto del quinto e del sesto motivo di ricorso, attinenti alla prova, che si è detto raggiunta, della giusta causa di recesso.

6. Il ricorso va perciò rigettato e la ricorrente va condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 5.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5138/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. FERRARI 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 3114/2017 depositata il 05/07/2017. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 30/11/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di dichiarare inammissibile o, in subordine, di rigettare il ricorso; udito l’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] c. ha proposto ricorso articolato in otto motivi avverso la sentenza n. 3114/2017 della Corte d’appello di Milano, depositata il 5 luglio 2017. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 2. Il giudizio ebbe inizio con citazione del 5 luglio 2011, allorché la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. convenne dinanzi al Tribunale di Milano la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] c., sua ex agente per l’agenzia di Bresso, nonché [OSCURATO:PERSONA], deducendo alcune irregolarità imputabili all’agente (già denunciate anche alla competente Procura della Repubblica) e che avevano portato al recesso per giusta causa, quanto in particolare alla falsificazione dei dati di produttività operata per primeggiare in una gara di produzione indetta fra le agenzie nel 2008. All’agente veniva imputato di aver vinto la gara di produzione (con premio di € 25.000,00) mediante contrattiannullati e riemessi con differente numerazione, avvalendosi strumentalmente e fraudolentemente delle prerogative previste dalla legge Bersani (l.n. 40/2007), che consentiva il recesso dell'assistito ad ogni scadenza annuale.L’attrice dedusse di essere creditrice dell’importo di € 84.259,57 nei confronti dei convenuti e chiese di accertare la giusta causa di recesso dal contratto di agenzia. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e [OSCURATO:PERSONA] chiesero in riconvenzionale il pagamento di diverse somme a titolo di indennità difine rapporto, provvigioni, premi, danni patrimoniali e non patrimoniali. Con sentenza dell’8 giugno 2015 il Tribunale di Milano condannò la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. al pagamento in fa vore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. della somma di € 38.796,28 oltre interessi legali dalla domanda, dichiarò improcedibile la domanda della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e condannò la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 29,955,31 oltre interessi legali dal 26 giugno 2009 al saldo. La Corte d’appello ha poi parzialmente accolto l’appello principale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., ha rigettato l'appello incidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. della somma di € 34.043,60 oltre interessi, ed ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. della somma di € 67.292,26oltre interessi. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente ha depositato memoria in data 24 novembre 2023, senza dunque rispettare il termine minimo di dieci giorni prima dell'udienza di cui all’art. 378, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile in forza dell’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 149 del 2022. Va ulteriormente premesso che il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. si articola in otto motivi e si sviluppa in quarantotto pagine . Considerata la particolare ampiezza dell’atto di impugnazione, nella redazione della presente sentenza si farà sintetico rinvio per relazione alle censure ed agli argomenti ivi contenuti. 1.Il primo motivo del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost., 101 e 190 c.p.c., in quanto “[OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato a svolgere le difese conclusive finali nella comparsa conclusionale, per ‘vuotare il sacco’ solo con la memoria di replica, impedendo all'attuale ricorrente di svolgere il proprio diritto di difesa e di replicare, in particolare, alle argomentazioni ed eccezioni inedite”. 1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato, giacché, a norma dell’art. 352 c.p.c. (nella formulazione qui applicabile ratione temporis), rimessa la causa in decisione dal giudice d’appello, ciascuna parte può depositare la memoria di replica prevista dall'art.190 c.p.c. anche se prima non abbia depositato la comparsa conclusionale, non essendovi alcuna norma che condizioni il diritto di replica all'avvenuta illustrazione delle proprie difese mediante la detta comparsa (Cass. n. 2976 del 2020; n. 6439 del 2009; n. 4211 del 2002). Non è quindi motivo di nullità, come ipotizza la ricorrente, il fatto che la sentenza d’appello abbia tenuto conto delle tesi difensive illustrate nella memoria di replica comunicata dalla parte che non aveva prima depositato la comparsa conclusionale, a questo fine rilevando semmai il fatto - rimasto tuttavia qui indimostrato - che in tale memoria di replica siano state esposte questioni nuove o formulate nuove conclusioni (arg. da Cass. n. 98 del 2016; n. 22970 del 2004). 2.Il secondo motivo del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendosi che l’atto di appello aveva si censurato la sentenza di primo grado per aver omesso di esaminare e di pronunciarsi inordine adalcune delle voci di credito riconosciute come dovute alla Vit toria Assicurazioni, ma aveva allo stesso tempo osservato che l’importo di € 3.672,05 doveva intendersi fra quelli correttamente esclusi dal Tribunale, pur senza menzionarlo. A fronte di ciò, la Corte d’appello ha osservato che “se è pur vero che il consulente d'ufficio ha ritenuto non raggiunta la prova del relativo credito di € 3.672,05 (voce 7 bis, sub-voce '"incentivazioni 2008 su produzione anomala") per carenza di documentazione … è altrettanto vero – come osservato dall'appellata - che [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto, all'udienza penale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che l'agenzia ha goduto di ‘ incentivazioni non dovute' relativamente al 2008, per l’importo di € 3.889,77 … Ne consegue che l'importo di € 3.672,05, invero già comunque conteggiato dal Tribunale tra i crediti di [OSCURATO:PERSONA],non può esserne defalcato”. Per la ricorrente“l'importo di € 3.672,05, non riconosciuto dalla CTU e, certamente, sentenza e conti alla mano, non riconosciuto né conteggiato neppure dal Tribunale, non poteva essere in alcun modo attribuito a [OSCURATO:PERSONA] dalla Corte d'appello”. Il terzo motivo del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., rilevando che “[OSCURATO:PERSONA] non ha fornito (né tanto meno offerto) in giudizio alcuna prova dei fatti costitutivi della pretesa di € 3.672,05 a titolo di Incentivazioni 2008 su produzione anomala, da essa stessa indicata sub voce 7 bis, tanto che il CTU prima e il Tribunale poi avevano escluso il relativo credito”. 2.1. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono infondati. Il vizio di ultrapetizione non è ravvisabile, quanto alle ragioni della decisione, quando la pronuncia giudiziale rimanga nell'ambito della res in iudicio deducta e della concreta fattispecie prospettata dalle parti, e dunque si tratti di questione comunque contenuta nel thema decidendum. Nella specie, in una controversia tra preponente ed agente relativa ai rispettivi debiti e crediti di natura contrattuale, risarcitoria o restitutoria, aventi origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, legittimamente il giudice di appello interpreta le reciproche censure considerandone il contenuto complessivo, compresi gli argomenti giustificativi, e ritiene che le somme dedotte ed invocate nei contrapposti gravami siano o meno indicate, voce per voce, non potendo ravvisarsi un sindacato della Corte di cassazione per il vizio di ultrapetizione della sentenza (‹‹conti alla mano ›› , come chiede la ricorrente) sul presupposto che una singola voce creditoria, come nella specie, inclusa in ben più ampia somma richiesta e liquidata, sia stata erroneamente computata rispetto a ciò che risultava nel confronto tra le operazioni compiute dal consulente tecnico d'ufficio, la sentenza di primo grado e l’ambito del devoluto in sede di gravame. La doglianza, poi, secondo cui la pretesa di € 3.672,05 era rimasta sprovvista di prova dei fatti costitutivi, e perciò “esclusa” tanto dal CTU che dal Tribunale, si limita a contrapporsi in modo tautologico, privo cioè di reale contenuto informativo, a quanto invece scritto nella sentenza d’appello, secondo cui tale somma era da ritenersi dovuta alla stregua delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nel processo penale ed era stata comunque conteggiata dal Tribunale tra i crediti di [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice civile ben può utilizzare come fonte del proprio convincimento le dichiarazioni rese dalle parti in un processo penale che abbia riguardato gli stessi fatti, valutando le stesse secondo il suo prudente apprezzamento. 3. Il quarto motivo del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., sul punto del “presunto credito” vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] per complessivi € 17.324,63 (di cui € 2.056,92 per il 2008 ed € 15.177,71 per il 2009), fondato sull’accusa che la Mauber si fosse «indebitamente giovata di congelamenti di storni provvigionali non dovuti». Sul punto, la Corte d’appello ha ritenuto infondata la doglianza, in quanto “il regolamento del 9.6.2008 …, attuativo di accordi tra la compagnia e gli agenti di assicurazione per fronteggiare gli effetti prodotti dalla c.d. legge Bersani (n.40/2007), laddove consentiva il recesso dei clienti dalle polizzepoliennali già stipulate, ‘ cessava il suoeffetto ex tunc in caso di scioglimento del contratto di agenzia percause diverse dai punti previsti alle lettere b), c ) e d) dell’art. 12 ANA 2003’, … e la giusta causa di recesso della preponente (confermata in questa sede) non rientrava in tale casistica, per cui all'agente devono essere addebitate le provvigioni per il caso di recesso ex legge Bersani…. Il consulente d'ufficio ha poi fondato i suoi calcoli sul documento SK 3 … regolarmente prodotto in atti, anche se, a maggior chiarezza dello stesso, in sede di operazioni peritali - e quindi nel contraddittorio tecnico di tutte le parti - è stato prodotto dal consulente di parte attrice un ulteriore documento…”. 3.1. Il quarto motivo di ricorso è infondato. Non si rinviene violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia “sul secondo dei profili di censura della sentenza di primo grado, ossia, quella secondo cui il primo giudice aveva ritenuto provata la pretesa, malgrado il difetto di allegazione e prova dei relativi fatti costitutivi, ossia di quante e quali polizze poliennali riferite alla gestione Mauber erano state disdettate dai clienti prima della naturale scadenza e sul difetto di valore probatorio nei documenti prodotti da [OSCURATO:PERSONA] …, in quanto da essa stessa formati e redatti”. L'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello suppone un difetto di attività del giudice di secondo grado. Qui, come visto, la pronuncia c’è stata, ed infatti la ricorrente, a ben vedere, sostiene che i giudici d’appello hanno preso in esame la questione oggetto di doglianza, ma l’hanno risolta in modo giuridicamente non corretto, ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa. Tali vizi dovevano essere fatti valere con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale o del vizio di omesso esame circa un fatto storico ex art. 360, n. 5, c.p.c., il quale tuttavia sarebbe precluso, nella specie, dalla previsione d'inammissibilità di cui all'art. 348 ter, comma 5, c.p.c. (ratione temporisapplicabile. Quanto alla ipotizzata violazione dell'art. 115 c.p.c., essa può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (arg. da Cass. Sez. Un. n. 20867 del 2020). In base, peraltro, all’art. 116 c.p.c., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, apprezzare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. Tale operazione non è consentita nel giudizio di legittimità. La Corte d’appello, in particolare, ha ritenuto che il credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] per complessivi € 17.324,63 trovava giustificazione nel “regolamento del 9.6.2008 …, attuativo di accorditra la compagnia e gli agenti di assicurazione” (documento il cui contenuto rilevante non è altrimenti indicato dalla ricorrente a sostegno delle sue censure) e su documenti acquisiti nel corso delle operazioni peritali. Alla stregua del principio enunciato da Cass. Sez. Unite n. 3086 del 2022, in materia di esame contabile, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni. 4. Il quinto motivo del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1455 e 2697 c.c. Questo motivo attiene alla sussistenza della giusta causa di recesso intimato dalla [OSCURATO:PERSONA] e si sviluppa da pagina 27 a pagina 38. Il sesto motivo di ricorso (pagine 39-45) denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. Questo motivo intende dimostrare che «i casi contestati come irregolari dalla Compagnia sono risultati numericamente assai limitati» … in relazione all'ingente numero di polizze gestite dall'agenzia di Bresso: i 18 annullamenti rappresentano, infatti, un numero irrisorio rispetto al totale di 1400 polizze complessivamente gestite”. Quinto e sesto motivo vanno esaminati congiuntamente. 4.1. La Corte d’appello di Milano al riguardo ha affermato: “[n]onassume particolare rilevanza la circostanza che il premio di produzione fosse comunque dovuto o che il Ctu abbia escluso la prova di un credito della preponente per "'incentivazioni 2008 su produzione anomala" (anche se, per la verità, quest'ultima voce di credito della [OSCURATO:PERSONA].ni è stata ammessa nel corso del dibattimento penale da Bergamaschi, ed infatti riconosciuta dalla presente Corte), giacché il Tribunale, richiamando e facendo propri gli esiti della Ctu, non ne ha conseguentemente tenuto conto nel ritenere la sussistenza di una giusta causa di recesso della [OSCURATO:PERSONA].ni: il che ridimensiona anche l'importanza dell'intervenuta sentenza penale, non definitiva agli effetti civili, di assoluzione del Bergamaschi, che peraltro, pur escludendo la responsabilità penale dell'imputato, non ha mancato di osservare che '"il contenzioso tra la [OSCURATO:PERSONA].ni spa e l'agenzia Mauber, facente capo all'imputato, sarebbe dovuto rimanere. nella sede naturale ed appropriata, ossia quella civilistica; nelle condotte addebitate all'imputato, alcune delle quali senz'altro irregolari dal punto di vista del rapporto di agenzia, mancano infatti i caratteri squisitamente penalistici..." …; quanto al provvedimento dell'Isvap nel procedimento avviato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].ni, non pare di particolare utilità, non riportando i motivi dell'archiviazione … . Il nucleo del fondamento della decisione assunta dal Tribunale va infatti ravvisato nella lesione irrimediabile del rapporto fiduciario. Infatti, nel contesto di una gara di produttività fra gli agenti, fatto non negato dalla convenuta, risultano ben 26 casi ammessi dalla stessa dioperazioni contrattuali ingiustificate e strumentali in quanto la medesima polizza veniva annullata, e riemessa...con motivazioni non veritiere...; resta comunque il fatto che, anche a voler accedere alla tesi dei convenuti secondo i quali si voleva rimediare alla momentanea difficoltà del cliente che non era riuscito a pagare il premio alla scadenza, pur volendo conservare la. copertura assicurativa, ci si trova di fronte ad una pratica assolutamente anomala che non garantisce gli interessidella preponente al punto di integrare anche. in tale ipotesi la giusta causa del recesso. Del resto, non risulta che il Bergamaschi abbia mai contestato gli addebiti all'atto della raccomandata a mano di revoca per giusta causa 26.6.2009 né nel verbale di riconsegna e di presa di possesso dell'agenzia da parte di Vittoria a seguito di scioglimento del contratto di agenziain pari data: risulta anzi la sottoscrizione per adesione da parte del Bergamaschi"… Non si può che concordare con il Giudice di prime cure; non è mai stato messo in discussione (e comunque è comprovato dai "verbali amministrativi" prodotti in atti) dalle parti, né in sede civile né penale, che in 26 casi (per la verità, in sede di gravame, ristretti dall'appellante a 18 , ovvero quelli riferibili a dopo l'inizio della gestione Mauber, dal 10 luglio 2008: ma anche a voler tutto concedere alle tesi della parte, l'agenzia si era assunta comunque il compito di "garantire alla società la regolare liquidazione dei conti della precedente (gestione), assumendo completo carico di tulle le relative operazioni", per cui anche per i casi precedenti sarebbe responsabile quantomeno per omessa denuncia alla società preponente delle irregolarità riscontrate, e comunque, ça va sans dire, 18 o 26 casi non muta granché), scoperti dagli ispettori della compagnia assicurativa durante un controllo a campione, la [OSCURATO:PERSONA] ha posto in essere operazioni contrattuali anomale di annullamento e riemissione della stessa polizza (stesso cliente, stesso rischio: scarso rilievo assume al riguardo il cambiamento di alcuni elementi secondari delle polizze, peraltro ristretto ad alcuni casi: la stessa Mauber ne cita solo 7, cfr. pagg.32-33 atto di appello), dichiarando una causale, successivamente ammessa come del tutto inveritiera, di irreperibilità o espatrio del cliente. Né la giustificazione addotta dall'agente, ovvero l'intenzione di "rimediare alla momentanea difficoltà di clienti che non erano riusciti a pagare il premio alla scadenza, pur volendo conservare la copertura assicurativa", nonché la '"rigidità del sistema informatico", rimedia alla situazione, trattandosi - come rettamente rilevato dal Tribunale -di una pratica "assolutamente anomala" che non garantiva certo gli interessi della preponente: quantomeno avrebbe dovuto chiedersi il suo consenso preventivo o almeno avvisarla, circostanza che pacificamente non è mai stata riscontrata per nessuna operazione (gli illeciti, come già osservato, sono stati scoperti dagli ispettori della [OSCURATO:PERSONA]). Un tale elemento, di per sé, giustificherebbe pienamente la giusta causa direcesso dal contratto di agenzia della preponente, minando alla base la fiducia nel suoagente. (…). Risulta poi ictu oculi dalla lettera di revoca dell'incarico del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (rectius di intimazione del recesso per giusta causa), la sottoscrizione di [OSCURATO:PERSONA] "per accettazione" (doc. 8 att.), ed anche il verbale di riconsegna e di presa di possesso dell'agenzia da parte di [OSCURATO:PERSONA].ni era stato sottoscritto dal medesimo senza riserve, mentre inidonea già a livello di allegazione (prima ancora che di prova) è la congettura di un asserito vizio del consenso. Ad abundantiam, resta infine da osservare che i casi anomali di annullamento/riemissione, per lo più inerenti a "polizze [OSCURATO:PERSONA]" (cfr. lettera di revoca), costituivano una percentuale significativa delle nuove polizze "[OSCURATO:PERSONA]" emesse nel corso del 2008 (26 su 190…)”. 4.2. La ricorrente contesta che “né il Tribunale né la Corte d'appello hanno individuato un inadempimento contrattuale, posto che una "pratica anomala" o "irregolare" non integra di per sé un inadempimento”; che “la pratica di annullare e riemettere una polizza riguardante il medesimo rischio era del tutto legittima”; che è al riguardo “significativo che l'ISVAP, chiamato dalla preponente a pronunciarsi sulle (presunte) irregolarità ascritte all'agente con la lettera di revoca per giusta causa, abbia archiviato il procedimento”; che la preponente “non aveva avuto alcun danno economico dalla condotta dell'agente”, come confermato dalla CTU e dalle risultanze del processo penale, culminato in una pronuncia di assoluzione. 4.1. Il motivo di ricorso non è fondato. Secondo costante interpretazione giurisprudenziale, l'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, comma 1, c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali -assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione che tenga conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell’inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente, tanto da non consentire la prosecuzione, “anche provvisoria”, del rapporto. Tale valutazione è rimessa all’apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità per violazione di norme di diritto (Cass. n. 18030 del 2023; 29290 del 2019; n. 1376 del 2018; n. 3251 del 2017; n. 22285 del 2015). Nella specie, i giudici del merito hanno accertato una condotta dell’agente consistente nella artificiosa reiterazione (26 polizze su 190 nell’anno 2008) di pratiche di annullamento e riemissione delle stesse polizze al fine di ottenere la corresponsione di un premio aziendale di produttività. Si tratta di comportamento, per come apprezzato nella sentenza impugnata, contrario all'art. 1746 c.c., il quale impone all'agente di tutelare gli interessi del preponente e di agire con lealtà e buona fede nell'esecuzione dell'incarico e l’inosservanza di tali obblighi integra una giusta causa di recesso da parte del preponente. La sentenza penale di assoluzione dell’agente per gli stessi fatti materiali non preclude certamente l'accertamento del giudice civile sulla sussistenza della buona fede. Per le ipotizzate violazioni degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. vale quanto già detto con riguardo al quarto motivo di ricorso. La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura, poi, nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche, come avvenuto nel caso in esame, per denunciare una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie. 5. Il settimo motivo del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. Il punto attiene all’assunta non contestazione degli addebiti ad opera dell’agente all'atto della raccomandata a mano di revoca per giusta causa del 26 giugno 2009, come pure nel verbale di riconsegna. Si evidenzia che non si trattava di “sottoscrizione per adesione della lettera di recesso da parte dell'agente”, quanto di sottoscrizione solo “per ricevuta e non già per accettazione, come espressamente confermato dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] … nel "Verbale di riconsegna agenzia di Bresso”. L’ottavo motivo di ricorso, connesso al settimo, denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., non avendo la Corte d’appello risposto all’eccezione contenuta nell’atto di gravame secondo cui “la fantomatica accettazione in calce alla lettera di revoca non avrebbe mai potuto essere attribuita in modo univoco alla sussistenza della giusta causa, posto che … nella lettera di revoca erano state intimate due tipologie di recesso: una senza preavviso per giusta causa e una, in alternativa a quella, con preavviso …”. 5.1. Settimo e ottavo motivo di ricorso concernono la configurabilità di una “non contestazione” degli addebiti ad opera dell’agente nel ricevere la raccomandata di revoca per giusta causa del 26 giugno 2009, come pure nel verbale di riconsegna. Si tratta di censure prive di decisività. Certamente la “non contestazione” di cui all'art. 115 c.p.c., che produce l’effetto della "relevatio ab onere probandi", ha riguardo al comportamento processuale della parte costituita con riguardo ai fatti noti ad essa noti e dedotti in giudizio, e quindi non al comportamento avuto dalle parti prima ed al di fuori del processo. La rilevanza decisoria di tali censure è tuttavia azzerata dal rigetto del quinto e del sesto motivo di ricorso, attinenti alla prova, che si è detto raggiunta, della giusta causa di recesso. 6. Il ricorso va perciò rigettato e la ricorrente va condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 5.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali
Sentenza Cassazione n. 34478/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris