CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 aprile 2019
Cassazione n. 27398/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte CC C ORDINANZA sul ricorso 20141-2019 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro BARRETTA & C. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2259/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 2259/2019. La Corte d'appello ha dichiarato tardivo il gravame proposto dall'appellante, affermando l'inoperatività dell'art. 327, comma 2 c.p.c. nel caso di specie, in quanto, trattandosi di nullità e non di inesistenza della notificazione dell'atto di citazione di primo grado, l'appellante - dichiarato contumace in primo grado - non aveva dimostrato che il vizio gli aveva impedito di avere conoscenza del processo. Resiste con controricorso la società Barretta & C s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione del principio del contraddittorio e falsa applicazione degli artt. 115 e 139 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., per avere la Corte d'appello "ravvisato la configurabilità di un'ipotesi di nullità, anziché di giuridica inesistenza della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado". Il motivo è inammissibile. La Corte d'appello, nel qualificare il vizio quale nullità e non quale inesistenza, ha applicato i criteri enunciati dalle sezioni unite di questa Corte (v. in particolare la pronuncia n. 14916/2016). Nel caso in esame, la Corte ha rilevato che la notificazione è stata effettuata a un indirizzo presso il quale l'agente postale non ha riscontrato l'irreperibilità del ricorrente, ma la temporanea assenza dello stesso, indirizzo rispetto al quale ha precisato che dalla prodotta visura della camera di commercio risultava che il titolare dell'impresa D'[OSCURATO:PERSONA], cancellata pochi mesi prima della notificazione dell'atto di citazione, era [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2019 n. 20141 sez. M2 - ud. 29-04-2021 -2- 2. Il secondo motivo di ricorso denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c., per avere "attribuito valore probatorio alle informazioni contenute nel documento camerale". Il motivo è inammissibile. Viene contestato non il mancato esame di un fatto storico, ma la valutazione degli elementi di fatto (in particolare la visura della camera di commercio cui si è fatto cenno nel precedente motivo), valutazione che ha portato la Corte d'appello ad affermare la sussistenza di un collegamento tra il luogo in cui è avvenuta la notificazione e l'appellante oggi ricorrente, collegamento che esclude la configurabilità della inesistenza della notificazione. II. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione sesta/sec