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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39869/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 28473/2025 R.G.

Motivi della decisione

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia del Tribunale di Castrovillari del 23 maggio, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.350 di ammenda in quanto ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 186, comma 2, lett. c), e 2 bis e 2 sexies cod. pen.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando due motivi: a. inosservanza ed erronea ap- plicazione dell'art. 186, comma 2, lett. c), e 2 bis e 2 sexies, cod. strada, nonché vizio di motivazione in ordine al giudizio di affermazione della responsabilità, do- vendosi ritenere che l'imputato avesse assunto delle sostanze alcoliche e dello Xanax solo a seguito del sinistro stradale e per alleviare il dolore; b. mancata assunzione di una prova decisiva, per non avere la Corte di appello disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai fini della escussione dell'imputato, impossibilitato a comparire nell'udienza di primo grado in cui era stata chiusa l'istruttoria, e dei testi a difesa, regolarmente ammessi e citati a comparire.

Chiede, pertanto, annullarsi il provvedimento impugnato.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto as- solutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

Gli stessi, in particolare, lungi dal confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, si limitano a reiterare profili di censura già adegua- tamente e correttamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassa- zione).

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

2.1. I giudici del gravame del merito hanno infatti adeguatamente eviden- ziato la sussistenza, nel caso concreto, di tutti gli elementi costitutivi del reato in contestazione.

L'imputato, al momento del controlio dei Carabinieri, all'esito del sinistro stradale avvenuto per aver impegnato una rotatoria contromano, manife- stava molteplici sintomi tipici dell'assunzione di sostanze alcolifte, sicché l'accer- tamento eseguito presso il presidio ospedaliero peraltro non oggetto di alcuna specifica censura da parte del ricorrente - evidenziava un tasso alcolemico pari a N. 28473/2025 R.G. 1,74 g/I.

La tesi difensiva secondo la quale l'imputato avrebbe assunto bevande alcoliche e farmaci (Xanax) soltanto dopo il sinistro, al fine di alleviare il dolore, non trova alcun riscontro probatorio: sul luogo dell'incidente non è stata rinvenuta alcuna bottiglia e comunque è plausibile che il rilavato stato di alterazione sia riconducibile all'assunzione di un comune analgesico.

La linea difensiva di avere assunto sostanze alcoliche (e nel caso che ci occupa anche farmaci) dopo che la condotta di guida era cessata è assai comune nella prassi giudiziarie e in fattispecie analoghe a quelìo in esame questa Corte di legit- timità ha ricordato come la circostanza vada provata, attraverso l'indicazione del luogo dove tali sostanze alcoliche siano state consumate, la constatazione della presenza in loco di bottiglie o bicchieri, l'esibizione di uno scontrino o quant'altro possa smentire l'altrimenti evidente situazione che l'interessato fosse sotto l'ef- fetto di sostanze alcoliche già nel momento stesso in cui guidava ed anzi che sia stata proprio tale alterata condizione di guida a determinare l'incidente (cfr. ex multis Sez. 4, n. 4931 del 23/01/2024, Bonato, Rv. 285750 - 01 non massimata sul punto; Sez. 7, n. 6692 del 12/02/2020„ Yelnikova, n.m.; Sez. 4, n. 12243 del 13/2/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 272246 - 01, non massimata sul punto).

2.2. Con riguardo al secondo motivo, anch'esso manifestamente infondato, occorre ricordare che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.

U n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820).

Ad ogni modo, la Corte di appello ha evidenziato come il Tribunale avesse correttamente dichiarato chiusa l'istruttoria dibattimentale senza procedere alla escussione dell'imputato, non avendo quest'ultimo addotto alcun legittimo impe- dimento a comparire.

Inoltre, l'ordinanza di ammissione dei testi della difesa ri- sulta essere stata successivamente revocata, avendo la stessa difesa rinunciato all'escussione del primo teste in data 14 dicembre 2023 e del secondo teste all'udienza dell'Il aprile 2024.

A fronte di tali evenienze, il ricorrente non svolge alcun effettivo confronto critico, limitandosi a reiterare le medesime doglianze già prospettate con l'atto di appello.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.N. 28473/2025 R.G.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 28473/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia del Tribunale di Castrovillari del 23 maggio, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.350 di ammenda in quanto ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 186, comma 2, lett. c), e 2 bis e 2 sexies cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando due motivi: a. inosservanza ed erronea ap- plicazione dell'art. 186, comma 2, lett. c), e 2 bis e 2 sexies, cod. strada, nonché vizio di motivazione in ordine al giudizio di affermazione della responsabilità, do- vendosi ritenere che l'imputato avesse assunto delle sostanze alcoliche e dello Xanax solo a seguito del sinistro stradale e per alleviare il dolore; b. mancata assunzione di una prova decisiva, per non avere la Corte di appello disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai fini della escussione dell'imputato, impossibilitato a comparire nell'udienza di primo grado in cui era stata chiusa l'istruttoria, e dei testi a difesa, regolarmente ammessi e citati a comparire. Chiede, pertanto, annullarsi il provvedimento impugnato. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto as- solutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, lungi dal confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, si limitano a reiterare profili di censura già adegua- tamente e correttamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassa- zione). Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. 2.1. I giudici del gravame del merito hanno infatti adeguatamente eviden- ziato la sussistenza, nel caso concreto, di tutti gli elementi costitutivi del reato in contestazione. L'imputato, al momento del controlio dei Carabinieri, all'esito del sinistro stradale avvenuto per aver impegnato una rotatoria contromano, manife- stava molteplici sintomi tipici dell'assunzione di sostanze alcolifte, sicché l'accer- tamento eseguito presso il presidio ospedaliero peraltro non oggetto di alcuna specifica censura da parte del ricorrente - evidenziava un tasso alcolemico pari a N. 28473/2025 R.G. 1,74 g/I. La tesi difensiva secondo la quale l'imputato avrebbe assunto bevande alcoliche e farmaci (Xanax) soltanto dopo il sinistro, al fine di alleviare il dolore, non trova alcun riscontro probatorio: sul luogo dell'incidente non è stata rinvenuta alcuna bottiglia e comunque è plausibile che il rilavato stato di alterazione sia riconducibile all'assunzione di un comune analgesico. La linea difensiva di avere assunto sostanze alcoliche (e nel caso che ci occupa anche farmaci) dopo che la condotta di guida era cessata è assai comune nella prassi giudiziarie e in fattispecie analoghe a quelìo in esame questa Corte di legit- timità ha ricordato come la circostanza vada provata, attraverso l'indicazione del luogo dove tali sostanze alcoliche siano state consumate, la constatazione della presenza in loco di bottiglie o bicchieri, l'esibizione di uno scontrino o quant'altro possa smentire l'altrimenti evidente situazione che l'interessato fosse sotto l'ef- fetto di sostanze alcoliche già nel momento stesso in cui guidava ed anzi che sia stata proprio tale alterata condizione di guida a determinare l'incidente (cfr. ex multis Sez. 4, n. 4931 del 23/01/2024, Bonato, Rv. 285750 - 01 non massimata sul punto; Sez. 7, n. 6692 del 12/02/2020„ Yelnikova, n.m.; Sez. 4, n. 12243 del 13/2/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 272246 - 01, non massimata sul punto). 2.2. Con riguardo al secondo motivo, anch'esso manifestamente infondato, occorre ricordare che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820). Ad ogni modo, la Corte di appello ha evidenziato come il Tribunale avesse correttamente dichiarato chiusa l'istruttoria dibattimentale senza procedere alla escussione dell'imputato, non avendo quest'ultimo addotto alcun legittimo impe- dimento a comparire. Inoltre, l'ordinanza di ammissione dei testi della difesa ri- sulta essere stata successivamente revocata, avendo la stessa difesa rinunciato all'escussione del primo teste in data 14 dicembre 2023 e del secondo teste all'udienza dell'Il aprile 2024. A fronte di tali evenienze, il ricorrente non svolge alcun effettivo confronto critico, limitandosi a reiterare le medesime doglianze già prospettate con l'atto di appello. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.N. 28473/2025 R.G. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f
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