CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17485/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza della Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento ai reati per i quali egli è stato condannato con le seguenti sentenze divenute irrevocabili; 1) sentenza della Corte di appello di Catanzaro pronunciata il 2 ottobre 2020 per i reati di cui agli artt.81, comma secondo, cod. pen., 74, commi 2 e 3, d.P.R. 309/90 commesso in [OSCURATO:PERSONA] da novembre 2012 con condotta perdurante, artt. 81, comma secondo, 110 cod. pen., 73 d.P.R. 309/90, 7 1.203/91 commesso in [OSCURATO:PERSONA] da marzo a giugno 2013; 2) sentenza della Corte di appello di Catanzaro pronunciata il 4 maggio 2016 per i reati di cui agli artt.110, 81 comma secondo, cod. pen. 73 d.P.R. 309/90 commesso in [OSCURATO:PERSONA] nel giugno 2014 e permanente sino ad ottobre 2017, artt.56, 629, 61 n.2 cod. peri, commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 20 giugno 2014; 3) sentenza della Corte di appello di Catanzaro pronunciata il 28 aprile 2021, per il reato di cui agli artt.110 cod. pen., 73, comma 1-bis, d.P.R. 309/90, 7 1.203/91 accertato in [OSCURATO:PERSONA] dall'aprile 2016 e sino al maggio 2016 e, in particolare, il 23 aprile 2016, 11 maggio 2016 23 e 24 maggio 2016. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. 2.1. Con i primi due motivi denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione degli artt.81 cod. pen. e 640 cod. proc. pen. rispetto al negato riconoscimento della continuazione tra i reati di cui alla sentenza sub) 1 con quelli accertati con quella sub) 3; al riguardo deduce che la condotta di cui alla sentenza sub 3) risale al 2016 e, quindi, nell'ambito temporale della permanenza della associazione per delinquere ex art.74 d.P.R. 309/90 (attiva dal 2012 al 2018), che fatti sono avvenuti nel medesimo luogo (via dei Brutti in [OSCURATO:PERSONA]), che si tratta sempre di violazione della legge stupefacenti e che in entrambe le sentenze le finalità delle condotte sono state considerate agevolative della cosca mafiosa Cerra-Torcasio-Gualtieri. Secondo il ricorrente il giudice dell'esecuzione, nel negare la riconducibilità delle condotte sub 3) alla associazione per delinquere avrebbe indebitamente rivalutato il fatto, già coperto dal giudicato, rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il giudice della cognizione che aveva confermato (rispetto ai reati di cui alla sentenza n.3) l'aggravante ex art.7 203/91 in ragione della riconducibilità delle condotte al sodalizio mafioso in questione. A quanto sopra deve aggiungersi - a conferma della unicità del disegno criminoso - il fatto che i procedimenti conclusisi con le due sentenze sopra indicati avevano avuto origine da una unica indagine (proc. n.263/2011 rgnr della Procura della Repubblica di Catanzaro) che poi era stata suddivisa in tre differenti procedimenti denominati 'Chimera', 'Dioniso' (sentenza n.1) e 'Crisalide' (sentenza n.3). Pertanto, a parere del ricorrente, se tutte le emergenze probatorie fossero confluite in un unico procedimento vi sarebbe stato un automatico riconoscimento della continuazione tra i reati, con la conseguente differenza di trattamento tra chi si era visto contestare tutti i fatti in un unico processo rispetto a chi (come [OSCURATO:PERSONA]) per mere esigenze processuali aveva dovuto, invece, affrontare più processi per fatti oggetto di un'unica originaria indagine. 2.2. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art.81 cod. pen. ed il relativo vizio di motivazione rispetto al mancato riconoscimento della continuazione tra i reati accertati con le sentenze sub) 1 e 2, considerato che anche i fatti accertati con la seconda sentenza (processo '[OSCURATO:PERSONA]') andavano necessariamente ricondotti all'associazione sopra indicata. Egli osservai, in particolare, che le condotte delittuose di cui alla sentenza n.2 (sempre per violazione della legge stupefacenti) erano state da lui commesse anche con due appartenenti al sodalizio criminoso, si erano verificate durante la operatività dell'associazione medesima e nello stesso ambito territoriale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243632). Il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596). 2.1. L'esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti e altro, Rv. 266413). L'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio- temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quelli cronologicamente anteriori (da ultimo Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012, Natali e altro, Rv. 254793). La ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862). 2.2. Anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 2.3 Inoltre, il vincolo della continuazione non è configurabile tra il reato associativo e quei reati fine che, quand'anche rientrino nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso e siano finalizzati al rafforzamento del medesimo, non erano programmati, almeno a grandi linee, al momento dell'ingresso nell'associazione stessa (Sez. 1, Sentenza n. 1534 del 09/11/2017, Giglia, Rv. 271984). 3. Ciò posto si rileva che l'ordinanza impugnata, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha respinto la domanda ex art.671 cod. proc. pen. escludendo la unicità del disegno criminoso alla luce della assenza di elementi dai quali desumere che [OSCURATO:PERSONA] — al momento del suo ingresso nella associazione ex art.74 d.P.R. 309/90 - avesse già previsto la commissione dei reati di cui alle sentenze sub 2) e 3). 3.1. Invero, con riferimento ai fatti accertati con la sentenza n.2 ([OSCURATO:PERSONA], indicata nel provvedimento impugnato, per evidente errore materiale, con il n.3) il giudice dell'esecuzione ha dato rilievo, senza incorrere in vizi logici, al fatto che i reati erano stati commessi in concorso anche con soggetti estranei al sodalizio criminoso e con modalità atipiche rispetto a quelle oggetto del procedimento riguardante l'associazione di cui alla sentenza n.1, di talché tale attività di spaccio doveva considerarsi come parallela e distinta rispetto a quella del sodalizio criminale. A conferma di ciò poi è stato dato risalto, in modo non illogico, alla circostanza che l'odierno ricorrente - con una condotta atipica rispetto ai compiti a lui assegnati nell'ambito dell'associazione - si era reso responsabile di una tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] al fine di riscuotere con violenza il corrispettivo della cessione di alcune dosi di cocaina; inoltre, come accertato nel processo 'Crisalide', [OSCURATO:PERSONA] era stato vittima di un agguato nel 2016 da parte di membri della cosca Cerra-Torcasio-Gualtieri poiché si era approvvigionato di sostanza stupefacente da canali differenti rispetto a quelli c:onsentiti, di talché doveva escludersi che i fatti di cui alla sentenza '[OSCURATO:PERSONA]' rientrassero nell'attività del sodalizio ex art.74 d.P.R. 309/90. 3.2. Con riferimento ai reati di cui alla sentenza n.3 la Corte territoriale, sempre in modo non contraddittorio, ha osservato che - come confermato dal tenore delle intercettazioni dei colloqui intercorsi tra gli acquirenti - l'attività di spaccio di [OSCURATO:PERSONA] e del fratello Danilo era di carattere 'familiare' , poiché questi avevano preso il posto dell'altro fratello Saverio una volta che era stato arrestato. Inoltre, i reati accertati con la sentenza 'Crisalide' risalgono ad un periodo successivo (aprile e maggio 2016) rispetto all'attività di spaccio in ambito associativo (marzo- giugno 2013) e coincidono, invece, con quelli di cui al processo ‘[OSCURATO:PERSONA]'. Il giudice dell'esecuzione, sempre in modo non manifestamente illogico, ha osservato che la circostanza che i fatti di cui alle sentenze n.1 e n.3 fossero stati oggetto di una unica originaria indagine non poteva assumere rilievo ai fini del riconoscimento della continuazione, visto lo iato temporale comunque intercorrente tra le diverse attività di spaccio. 3.3. Ne consegue che il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, suggerisce una non consentita lettura alternativa degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente svolta dalla Corte territoriale per respingere la sua istanza.4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. R