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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 ottobre 2025

Cassazione n. 14733/2026

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osti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Piacenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; udite le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Piacenza rigettava la richiesta presentata ex art. 324 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 23/10/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del localeTribunale con riguardo al delitto di cui all'art. 10-quater, d.

Igs. 10 marzo 2000, n. 74, contestato alle due persone fisiche quanto alla cessione di un credito.

2. Propongono congiunto ricorso per cassazione queste ultime, deducendo i seguenti motivi: - violazione degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen., 12-bis, d.

Igs. n. 74 del 2000; omessa motivazione.

Muovendo dai principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 13783 del 2025, si contesta all'ordinanza di non averne fatto corretta applicazione, sotto due profili.

In primo luogo, la motivazione sarebbe viziata quanto al profitto - nella misura di 117.000 euro - che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (amministrata di diritto dalla [OSCURATO:PERSONA] e, si contesta, di fatto da [OSCURATO:PERSONA]) avrebbe conseguito con l'operazione in oggetto, pari alla differenza tra quanto corrisposto per l'acquisto del credito da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. (850.000 euro) e quanto ottenuto dalla sua cessione a [OSCURATO:SOCIETA]. (967.000 euro); ebbene, il Tribunale non avrebbe valutato l'ampia documentazione prodotta dalla difesa, dalla quale emergerebbe che l'importo versato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l'acquisto del credito stesso ammonterebbe, in realtà, a 975.000 euro (850.000 dei quali versati direttamente alla cedente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e 125.000 corrisposti mediante rinuncia a crediti vantati nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].), con l'effetto che la successiva cessione non avrebbe generato alcun profitto, ma una perdita pari a 8.000 euro.

In secondo luogo, l'ordinanza sarebbe viziata nella parte in cui riterrebbe che l'importo di 850.000 euro sarebbe poi probabilmente rientrato nella disponibilità diretta o indiretta degli indagati, dovendo pertanto ritenersi ripartito in parti uguali tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la (sua) cessionaria EPM s.r.I.; la difesa, per contro, avrebbe dimostrato che la (prima) cedente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. avrebbe immediatamente trasferito la somma a terzi, non collegati in alcun modo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., senza dunque alcun rientro di somme.

Al riguardo, peraltro, sarebbe infondata anche l'affermazione del Collegio secondo cui sarebbero ancora in corso indagini sul punto, non risultandone affatto.

In forza di questi elementi, che il Tribunale non avrebbe valutato, emergerebbe dunque che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non avrebbe conseguito il profitto contestato; - le stesse violazioni sono poi dedotte quanto al periculum in mora.

L'ordinanza conterrebbe anche sul punto una motivazione apparente, che non darebbe conto del pericolo concreto ed attuale della dispersione dei beni sottoposti a vincolo, come invece richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte, peraltro limitando le proprie considerazioni - comunque insufficienti nell'ottica della misura - soltanto ad un immobile in Arzachena, senza dunque spendere alcun argomento quanto agli altri beni sequestrati. 2CONSIDERATO IN DIRITTO

3. In primo luogo, deve essere dichiarata inammissibile l'impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Dalla lettura dell'ordinanza impugnata (pagg. 15-16), infatti, emerge che il sequestro è stato eseguito esclusivamente, per quanto qui rileva, su somme/beni della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di [OSCURATO:PERSONA]; nulla, per contro, è stato sequestrato alla [OSCURATO:PERSONA], la quale, pertanto, appare priva di legittimazione ad impugnare l'ordinanza in oggetto, perché priva di interesse.

A ciò si aggiunga, peraltro, che in senso contrario non può opporsi neppure la recentissima pronuncia Sez.

U, n. 7983 del 25/9/2025, Calvarese, secondo la quale la persona sottoposta ad indagini può proporre comunque richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione: nessun interesse di tale natura, infatti, è stato avanzato o rivendicato dalla ricorrente, né sono stati indicati eventuali elementi offerti al Collegio della cautela al riguardo.

3.2. Ancora in senso contrario al difetto di legittimazione, infine, non può neppure esser valorizzata la carica formale ricoperta dalla [OSCURATO:PERSONA] nella società, quale amministratrice: i ricorsi in esame, infatti, sono stati proposti dalla stessa e da [OSCURATO:PERSONA] in proprio, quali persone fisiche, senza alcuna spendita di eventuali cariche sociali.

4. In ordine, poi, al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], questo risulta manifestamente infondato.

5. Occorre evidenziare, in primo luogo, che i motivi proposti non coinvolgono affatto il fumus del delitto di cui all'art. 10-quater, d.

Igs. n. 74 del 2000, contestato ai ricorrenti, né in termini oggettivi, né in termini psicologici: quest'ultimo profilo, peraltro, aveva formato oggetto di gravame, ampiamente trattato dal Tribunale del riesame nell'ordinanza impugnata, ma non è stato ripreso nei ricorsi qui in esame, concentrati esclusivamente sull'esistenza di un effettivo profitto in capo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (ed al suo amministratore di fatto [OSCURATO:PERSONA]) e sul periculum in mora.

6. Ebbene, con riguardo al primo ambito, deve essere dichiarata inammissibile la censura in forza della quale il Collegio di merito non avrebbe esaminato l'ampia documentazione prodotta dagli indagati, che dimostrerebbe - in ottica difensiva - che la società: a) non avrebbe ottenuto alcun profitto dalla cessione del credito (già acquistato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.) a EPM s.r.I.., quanto, piuttosto, una perdita di 8.000 euro; b) non sarebbe rientrata nella disponibilità della somma versata per l'acquisto del credito medesimo (pari a 850.000 euro), in quanto la cedente l'avrebbe poi trasferita a terzi.6.1.

Contrariamente a quanto sostenuto nei ricorsi, infatti, questi argomenti sono stati riportati ed esaminati in modo diffuso nell'ordinanza impugnata, non ravvisandosi, dunque, ipotesi di motivazione inesistente o meramente apparente, le uniche che consentono il giudizio di legittimità in tema di misure cautelari reali, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen.

Il Tribunale, in particolare, dopo aver trattato in termini più che ampi la genesi dell'indagine e le numerose vicende concernenti la ripetuta cessione del credito (pagg. 3-15), ha individuato non solo una pluralità di argomenti a sostegno del carattere palesemente illecito della complessa operazione, estranei a ogni censura in questa sede, ma anche l'effettiva entità del profitto che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva ottenuto, al riguardo esaminando anche la questione concernente il prezzo effettivamente versato ad [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. per l'acquisto del credito, peraltro fornito dalla cessionaria [OSCURATO:SOCIETA].

6.2. Proprio a questo proposito, è stato evidenziato che la somma di 850.000 euro non poteva ritenersi aggravata dell'ulteriore importo di 125.000 euro, come sostenuto dalla difesa, risultando del tutto irragionevole che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., già creditrice della somma di 75.000 euro nei confronti della insolvente BKCOM s.r.I., fosse stata indotta ad acquistare anche un credito che la [OSCURATO:SOCIETA]. vantava nei confronti di quest'ultima (pari a 50.000 euro), in tal modo realizzando un'operazione evidentemente priva di qualunque significato economico. 6.3.

Sotto distinto ma connesso profilo, il Tribunale ha poi evidenziato - conformemente al provvedimento genetico - che questa operazione non doveva essere esaminata in modo isolato, ma all'interno di una ben più complessa vicenda, il cui unico ed evidente fine era risultato quello di portare in compensazione crediti inesistenti per un importo di oltre un milione di euro.

Al riguardo, l'ordinanza ha ricostruito in modo estremamente dettagliato le vicende del credito qui in esame, ceduto il 22/11/2021 da [OSCURATO:PERSONA] (titolare della ditta individuale Arcobaleno di [OSCURATO:PERSONA]) alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., da questa ceduto - lo stesso giorno - alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e da questa poi ceduto - l'indomani - a EPM s.r.I., che infine lo aveva integralmente utilizzato in compensazione.

L'ordinanza impugnata, ancora, ha esaminato in modo molto analitico i caratteri e le vicende di tutte le società coinvolte e riportate nel capo di imputazione (che contesta ai rispettivi legali rappresentanti il concorso nel medesimo delitto di cui all'art. 10-quater, d.

Igs. n. 74 del 2000), così evidenziando che molte di queste costituivano meri strumenti per cartolarizzare crediti d'imposta inesistenti, risultando, nei fatti, prive di dipendenti e di effettive strutture, oltre che munite di un capitale sociale estremamente limitato, del tutto incompatibile con il rilievo economico più che significativo delle operazioni interessate, oltre che evasori totali: tra queste società, proprio la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., ossia la cedente 4del credito nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che si contesta amministrata dagli odierni ricorrenti, di diritto (la [OSCURATO:PERSONA]) e di fatto (il [OSCURATO:PERSONA]).

Ancora, è stato sottolineato che [OSCURATO:PERSONA] si era posto "scientemente in una condizione di sostanziale impossibilità di effettuare tempestivi e idonei controlli" sull'effettiva esistenza del credito comprato e subito ceduto, attesa l'immediatezza delle relative operazioni (compiute, si ribadisce, il 22 e il 23/11/2021); un comportamento che, con argomento privo di illogicità manifesta, è stato ritenuto ulteriormente confermativo della piena consapevolezza, in capo al ricorrente, di concorrere nel delitto di cui all'art. 10-quater, d.

Igs. n. 74 del 2000, in esame, realizzandovi un necessario passaggio.

6.4. Da ciò, quantomeno in questa fase cautelare, il fumus di un reato realizzato attraverso una serie di molteplici e concatenati passaggi, dai quali tutte le società avevano evidentemente tratto un profitto, nei termini partitamente riportati nell'ordinanza (pag. 23).

6.5. Con riguardo, poi, all'effettivo rientro della somma di 850.000 euro nella disponibilità della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., formale cedente, successivamente al versamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., l'ordinanza ha evidenziato che il successivo trasferimento di questa somma da quest'ultima a numerose ditte individuali, sostenuto dalla difesa, non aveva trovato riscontri, risultando peraltro ancora in corso le attività di indagine.

Ebbene, i ricorsi contestano questa affermazione, ma soltanto perché ritenuta meramente assertiva o presuntiva, e dunque con caratteri che esondano i rigorosi limiti di cui all'art. 325 cod. proc. pen., già richiamati.

Caratteri, all'evidenza, non riferibili (e non riferiti) alla motivazione qui in esame, con riguardo allo specifico punto.

7. Il primo motivo del ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, in quanto l'ordinanza risulta sostenuta da una effettiva motivazione quanto alla individuazione di un profitto in capo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dunque suscettibile di sequestro, in via diretta o, se non possibile in tutto o in parte (come nel caso di specie), per equivalente.

8. Alle stesse conclusioni, poi, la Corte giunge anche quanto alla seconda censura, che contesta l'omessa motivazione circa il periculum in mora, che sarebbe individuato in termini generici ed apodittici, oltre che concernenti il solo immobile in Arzachena.

8.1. Pronunciandosi sullo specifico motivo di gravame, il Tribunale del riesame ha infatti individuato non solo il bene di maggior valore tra le proprietà della società, ma anche affidabili elementi di indagine - peraltro estranei ad ogni censura in questa sede - idonei a dimostrare la volontà del [OSCURATO:PERSONA] di vendere quanto prima lo stesso bene.

In forza di questo assai rilevante dato investigativo, l'ordinanza - ancora con motivazione tutt'altro che assente o meramente formale - ha dunque 5riscontrato una effettiva volontà di disperdere i beni facenti capo alla società, con concreto ed attuale pericolo di dispersione, tale da giustificare il mantenimento del vincolo reale sull'immobile e, per medesima ratio, sul denaro e sugli altri beni (peraltro definiti di valore molto modesto) sequestrati sia all'ente che al [OSCURATO:PERSONA].

9. I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Piacenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; udite le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Piacenza rigettava la richiesta presentata ex art. 324 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 23/10/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del localeTribunale con riguardo al delitto di cui all'art. 10-quater, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, contestato alle due persone fisiche quanto alla cessione di un credito. 2. Propongono congiunto ricorso per cassazione queste ultime, deducendo i seguenti motivi: - violazione degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen., 12-bis, d. Igs. n. 74 del 2000; omessa motivazione. Muovendo dai principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 13783 del 2025, si contesta all'ordinanza di non averne fatto corretta applicazione, sotto due profili. In primo luogo, la motivazione sarebbe viziata quanto al profitto - nella misura di 117.000 euro - che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (amministrata di diritto dalla [OSCURATO:PERSONA] e, si contesta, di fatto da [OSCURATO:PERSONA]) avrebbe conseguito con l'operazione in oggetto, pari alla differenza tra quanto corrisposto per l'acquisto del credito da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. (850.000 euro) e quanto ottenuto dalla sua cessione a [OSCURATO:SOCIETA]. (967.000 euro); ebbene, il Tribunale non avrebbe valutato l'ampia documentazione prodotta dalla difesa, dalla quale emergerebbe che l'importo versato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l'acquisto del credito stesso ammonterebbe, in realtà, a 975.000 euro (850.000 dei quali versati direttamente alla cedente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e 125.000 corrisposti mediante rinuncia a crediti vantati nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].), con l'effetto che la successiva cessione non avrebbe generato alcun profitto, ma una perdita pari a 8.000 euro. In secondo luogo, l'ordinanza sarebbe viziata nella parte in cui riterrebbe che l'importo di 850.000 euro sarebbe poi probabilmente rientrato nella disponibilità diretta o indiretta degli indagati, dovendo pertanto ritenersi ripartito in parti uguali tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la (sua) cessionaria EPM s.r.I.; la difesa, per contro, avrebbe dimostrato che la (prima) cedente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. avrebbe immediatamente trasferito la somma a terzi, non collegati in alcun modo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., senza dunque alcun rientro di somme. Al riguardo, peraltro, sarebbe infondata anche l'affermazione del Collegio secondo cui sarebbero ancora in corso indagini sul punto, non risultandone affatto. In forza di questi elementi, che il Tribunale non avrebbe valutato, emergerebbe dunque che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non avrebbe conseguito il profitto contestato; - le stesse violazioni sono poi dedotte quanto al periculum in mora. L'ordinanza conterrebbe anche sul punto una motivazione apparente, che non darebbe conto del pericolo concreto ed attuale della dispersione dei beni sottoposti a vincolo, come invece richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte, peraltro limitando le proprie considerazioni - comunque insufficienti nell'ottica della misura - soltanto ad un immobile in Arzachena, senza dunque spendere alcun argomento quanto agli altri beni sequestrati. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 3. In primo luogo, deve essere dichiarata inammissibile l'impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Dalla lettura dell'ordinanza impugnata (pagg. 15-16), infatti, emerge che il sequestro è stato eseguito esclusivamente, per quanto qui rileva, su somme/beni della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di [OSCURATO:PERSONA]; nulla, per contro, è stato sequestrato alla [OSCURATO:PERSONA], la quale, pertanto, appare priva di legittimazione ad impugnare l'ordinanza in oggetto, perché priva di interesse. A ciò si aggiunga, peraltro, che in senso contrario non può opporsi neppure la recentissima pronuncia Sez. U, n. 7983 del 25/9/2025, Calvarese, secondo la quale la persona sottoposta ad indagini può proporre comunque richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione: nessun interesse di tale natura, infatti, è stato avanzato o rivendicato dalla ricorrente, né sono stati indicati eventuali elementi offerti al Collegio della cautela al riguardo. 3.2. Ancora in senso contrario al difetto di legittimazione, infine, non può neppure esser valorizzata la carica formale ricoperta dalla [OSCURATO:PERSONA] nella società, quale amministratrice: i ricorsi in esame, infatti, sono stati proposti dalla stessa e da [OSCURATO:PERSONA] in proprio, quali persone fisiche, senza alcuna spendita di eventuali cariche sociali. 4. In ordine, poi, al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], questo risulta manifestamente infondato. 5. Occorre evidenziare, in primo luogo, che i motivi proposti non coinvolgono affatto il fumus del delitto di cui all'art. 10-quater, d. Igs. n. 74 del 2000, contestato ai ricorrenti, né in termini oggettivi, né in termini psicologici: quest'ultimo profilo, peraltro, aveva formato oggetto di gravame, ampiamente trattato dal Tribunale del riesame nell'ordinanza impugnata, ma non è stato ripreso nei ricorsi qui in esame, concentrati esclusivamente sull'esistenza di un effettivo profitto in capo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (ed al suo amministratore di fatto [OSCURATO:PERSONA]) e sul periculum in mora. 6. Ebbene, con riguardo al primo ambito, deve essere dichiarata inammissibile la censura in forza della quale il Collegio di merito non avrebbe esaminato l'ampia documentazione prodotta dagli indagati, che dimostrerebbe - in ottica difensiva - che la società: a) non avrebbe ottenuto alcun profitto dalla cessione del credito (già acquistato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.) a EPM s.r.I.., quanto, piuttosto, una perdita di 8.000 euro; b) non sarebbe rientrata nella disponibilità della somma versata per l'acquisto del credito medesimo (pari a 850.000 euro), in quanto la cedente l'avrebbe poi trasferita a terzi.6.1. Contrariamente a quanto sostenuto nei ricorsi, infatti, questi argomenti sono stati riportati ed esaminati in modo diffuso nell'ordinanza impugnata, non ravvisandosi, dunque, ipotesi di motivazione inesistente o meramente apparente, le uniche che consentono il giudizio di legittimità in tema di misure cautelari reali, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. Il Tribunale, in particolare, dopo aver trattato in termini più che ampi la genesi dell'indagine e le numerose vicende concernenti la ripetuta cessione del credito (pagg. 3-15), ha individuato non solo una pluralità di argomenti a sostegno del carattere palesemente illecito della complessa operazione, estranei a ogni censura in questa sede, ma anche l'effettiva entità del profitto che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva ottenuto, al riguardo esaminando anche la questione concernente il prezzo effettivamente versato ad [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. per l'acquisto del credito, peraltro fornito dalla cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]. 6.2. Proprio a questo proposito, è stato evidenziato che la somma di 850.000 euro non poteva ritenersi aggravata dell'ulteriore importo di 125.000 euro, come sostenuto dalla difesa, risultando del tutto irragionevole che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., già creditrice della somma di 75.000 euro nei confronti della insolvente BKCOM s.r.I., fosse stata indotta ad acquistare anche un credito che la [OSCURATO:SOCIETA]. vantava nei confronti di quest'ultima (pari a 50.000 euro), in tal modo realizzando un'operazione evidentemente priva di qualunque significato economico. 6.3. Sotto distinto ma connesso profilo, il Tribunale ha poi evidenziato - conformemente al provvedimento genetico - che questa operazione non doveva essere esaminata in modo isolato, ma all'interno di una ben più complessa vicenda, il cui unico ed evidente fine era risultato quello di portare in compensazione crediti inesistenti per un importo di oltre un milione di euro. Al riguardo, l'ordinanza ha ricostruito in modo estremamente dettagliato le vicende del credito qui in esame, ceduto il 22/11/2021 da [OSCURATO:PERSONA] (titolare della ditta individuale Arcobaleno di [OSCURATO:PERSONA]) alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., da questa ceduto - lo stesso giorno - alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e da questa poi ceduto - l'indomani - a EPM s.r.I., che infine lo aveva integralmente utilizzato in compensazione. L'ordinanza impugnata, ancora, ha esaminato in modo molto analitico i caratteri e le vicende di tutte le società coinvolte e riportate nel capo di imputazione (che contesta ai rispettivi legali rappresentanti il concorso nel medesimo delitto di cui all'art. 10-quater, d. Igs. n. 74 del 2000), così evidenziando che molte di queste costituivano meri strumenti per cartolarizzare crediti d'imposta inesistenti, risultando, nei fatti, prive di dipendenti e di effettive strutture, oltre che munite di un capitale sociale estremamente limitato, del tutto incompatibile con il rilievo economico più che significativo delle operazioni interessate, oltre che evasori totali: tra queste società, proprio la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., ossia la cedente 4del credito nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che si contesta amministrata dagli odierni ricorrenti, di diritto (la [OSCURATO:PERSONA]) e di fatto (il [OSCURATO:PERSONA]). Ancora, è stato sottolineato che [OSCURATO:PERSONA] si era posto "scientemente in una condizione di sostanziale impossibilità di effettuare tempestivi e idonei controlli" sull'effettiva esistenza del credito comprato e subito ceduto, attesa l'immediatezza delle relative operazioni (compiute, si ribadisce, il 22 e il 23/11/2021); un comportamento che, con argomento privo di illogicità manifesta, è stato ritenuto ulteriormente confermativo della piena consapevolezza, in capo al ricorrente, di concorrere nel delitto di cui all'art. 10-quater, d. Igs. n. 74 del 2000, in esame, realizzandovi un necessario passaggio. 6.4. Da ciò, quantomeno in questa fase cautelare, il fumus di un reato realizzato attraverso una serie di molteplici e concatenati passaggi, dai quali tutte le società avevano evidentemente tratto un profitto, nei termini partitamente riportati nell'ordinanza (pag. 23). 6.5. Con riguardo, poi, all'effettivo rientro della somma di 850.000 euro nella disponibilità della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., formale cedente, successivamente al versamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., l'ordinanza ha evidenziato che il successivo trasferimento di questa somma da quest'ultima a numerose ditte individuali, sostenuto dalla difesa, non aveva trovato riscontri, risultando peraltro ancora in corso le attività di indagine. Ebbene, i ricorsi contestano questa affermazione, ma soltanto perché ritenuta meramente assertiva o presuntiva, e dunque con caratteri che esondano i rigorosi limiti di cui all'art. 325 cod. proc. pen., già richiamati. Caratteri, all'evidenza, non riferibili (e non riferiti) alla motivazione qui in esame, con riguardo allo specifico punto. 7. Il primo motivo del ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, in quanto l'ordinanza risulta sostenuta da una effettiva motivazione quanto alla individuazione di un profitto in capo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dunque suscettibile di sequestro, in via diretta o, se non possibile in tutto o in parte (come nel caso di specie), per equivalente. 8. Alle stesse conclusioni, poi, la Corte giunge anche quanto alla seconda censura, che contesta l'omessa motivazione circa il periculum in mora, che sarebbe individuato in termini generici ed apodittici, oltre che concernenti il solo immobile in Arzachena. 8.1. Pronunciandosi sullo specifico motivo di gravame, il Tribunale del riesame ha infatti individuato non solo il bene di maggior valore tra le proprietà della società, ma anche affidabili elementi di indagine - peraltro estranei ad ogni censura in questa sede - idonei a dimostrare la volontà del [OSCURATO:PERSONA] di vendere quanto prima lo stesso bene. In forza di questo assai rilevante dato investigativo, l'ordinanza - ancora con motivazione tutt'altro che assente o meramente formale - ha dunque 5riscontrato una effettiva volontà di disperdere i beni facenti capo alla società, con concreto ed attuale pericolo di dispersione, tale da giustificare il mantenimento del vincolo reale sull'immobile e, per medesima ratio, sul denaro e sugli altri beni (peraltro definiti di valore molto modesto) sequestrati sia all'ente che al [OSCURATO:PERSONA]. 9. I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara P.Q.M
Decreto Cassazione n. 14733/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris