CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 18232/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13255-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata “ex lege” in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E C.,in persona del l egale r appresentante “ pro tempore ” , elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 2 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] PALAZZOLO, che la rappresenta e difende unitamente all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]PERICA; -controricorrente - Oggetto RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE Danni da reato - Condotta asseritamente rilevante ex art.392 c.p. - Inammissibilità del ricorso R.G.N.13255/2022 Cron. Rep. Ud.8/2/2023 Adunanza camerale Avversola sentenza n. 2118/21 del la C orte di Appello di Catania, depositata il 09/11/2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . Ritenuto in fatto -che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 2118/21, del 9 novembre 2021 , della Corte di Appello di Catania , che – accogliendo il gravame incidentale d e lla società [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e C.(d’ora in poi, “[OSCURATO:PERSONA]”) avverso l’ordinanza ex art. 702-tercod. proc. civ., pronunciata in data 9 marzo 2018 dal Tribunale di Ragusa,rigettando, invece, quello esperito in via di principalità dalla stessa Mallemi –ne ha respinto integralmente la domanda risarcitoria proposta nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA]; -che, in punto di fatto, l’odierna ricorrente – nel premettere di essere proprietaria di un capannone industriale, contrassegnato come “A”, nonché legale rappresentante della società già proprietaria di altro capannone (contrassegnato, invece, come “B”), sito sul medesimo terreno – riferisce di aver convenuto in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA], affinché fosse condannata a risarcirle i danni originanti , a suo dire , da una condotta illecita posta in essere dal legale rappresentante della stessa, [OSCURATO:PERSONA], ascrivibile al reato di cui all’art. 392 cod. civ.; - che, infatti, il Colombo – dopo che la predetta società , aggiudicataria del capannone “B” all’esito di procedura per espropriazione immobiliare, veniva immessa, con l’ausilio della forza pubblica, nel possesso del bene aggiudicato, provvedendo anche a volturare il contratto di somministrazione dell’energia elettrica, già concluso in passato dall’odierna ricorrente in relazione al detto capannone “B” –si sarebbe reso responsabile del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, allorché ebbe a staccare un “cavo volante” che collegava, al contatore, anche il capannone “A”; - che soddisfatta dal primo giudice la p retesa risarcitoria, sebbene solo in relazione al danno non patrimoniale lamentato dall’attrice, siffatta decisione veniva integralmente riformata in appello, in accoglimento del gravame incidentale esperito dal convenuto soccombente, escludendosi ogni responsabilità della convenuta; -che a tale esito il secondo giudice perveniva sulla base di un duplice rilievo; - che e sso osservava, in primo luogo, c he – non appena volturato il contrattodi fornitura di energia elettrica – l’ente nuovo proprietario del c apannone “B”, o meglio per esso il suo rappresentante legale, intervenendo sul contatore (notoriamente di proprietà del solo somministrante), lungi dall’esercitare arbitrariamente le proprie ragioni, si fosse “limitato a garantirsi l’approvvigionamento per il quale aveva concluso regolare contratto”, così evitando che “l’energia da esso acquistata e pagata pervenisse a terzi, peraltro attraverso soluzioni tecniche in punto sicurezza ampiamente discutibili”; -che, i n secondo luogo, il giudice di appello ril evava come “la presenza del cavo di derivazione dell’energia verso il capannone «A»” consentisse all’odierna ricorrente “di fruire dell’energia elettrica senza assumersene il relativo costo, realizzando in tal modo un illecito, rispetto al quale l’appellante incidentale, nell’essersi adoperato per la sua immediata cessazione”, aveva certamente “agito in presenza dell’esimente ex art. 2044 cod. civ.”;- che avverso la sentenza della Corte etnea ha proposto ricorso per cassazione la Mallemi, sulla base – come detto – di duemotivi; -che il primo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art.392 cod. pen., “con riferimento al mutamento di destinazione del contatore che serviva il capannone”, giacché lo stesso risultava di proprietà della ricorrente, come rilevato nel verbale di immissione nel possesso del capannone “B”, donde la piena sussistenza della fattispecie criminosa di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; –che il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. –omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ovvero che “il contatore Enel intestato” ad essa ricorrente “si trovava in comune a servire i capannoni in piazzale indiviso”; - che ha resistito all’impugnazione, con controricorso, la società [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata; -che il collegio ha raccomandato la stesura dell’ordinanza in forma semplificata. Considerato in diritto -che il ricorso è inammissibile, in entrambi i motivi in cui si articola; -che l’inammissibilità del primo motivo va affermata per due concomitanti ragioni; - che, in primo luogo, perché il motivo si risolve , persino dichiaratamente,nella contestazione di una “errata valutazione” dei fatti di causa(e, segnatamente, della proprietà del contatore), proponendo, così, una doglianza che fuoriesce dal paradigma di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.;- che, difatti, il vizio di violazione di legge “consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” (cfr.,“ex multis”, Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03; Cass. Sez. 1, ord. 14 gennaio 2019, n. 640, Rv. 652398-01; Cass. Sez. 1, ord. 5 febbraio 2019, n. 3340, Rv. 652549 -02), e ciò in quanto il vizio di sussunzione “postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso”, sicché è estranea alla sua denuncia “ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito” (Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6035, Rv. 648414- 01); -che, pertanto, il “discrim ine tra l ’ ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa e l’ipotesi della erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa” (così, in motivazione, Cass. Sez., Un., sent. 26 febbraio 2021, n. 5442), evenienza, quest’ultima, che ricorre nel caso di specie, visto che il presente motivo sollecita, in realtà, proprio un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie; - che il presente motivo, in secondo luogo, è inammissibile perché non censura in alcun modo l’altra d elle “ rationes decidendi” su cui si fonda la sentenza impugnata (ovvero, quella basatasull’art. 2044 cod. civ.); - che, quindi, deve darsi seguito al principio secondo cui , qualora “la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza” (tra le molte, Cass. Sez. 6-5, ord. 18 aprile 2017, n. 9752, Rv. 643802-01; nello stesso senso anche Cass. Sez. 1, ord. 31 agosto 2020, n. 18119, Rv. 658607-02); - che pure il secondo motivo di ricorso è inammissibile, giacché il fatto che il contatore (o meglio, la centralina elettrica) avesse avuto, di fatto, la destinazione a servizio di entrambi i capannoni, è stato specificamente considerato dal giudice di appello, il quale ha, nondimeno, ricondotto il contegno assunto dal convenuto –configurandolo, alternativamente, come esercizio di un diritto contrattuale o addirittura come legittima difesa – al principio secondo cui “qui iuresuo utitur, neminem laedit”; -che, in conclusione, il ricorso va dichiarato inamm i ssibile ; - che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo; -che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13. PQM La Corte dichiara in ammissibile il ricorso, condannando [OSCURATO:PERSONA] rifondere, alla società [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e C., le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in € 5.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, più 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte de l l a ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il