Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2025

Cassazione n. 35557/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. Con la pronuncia di cui in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 186, commi 2, lett. c, e 2-bis, e 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso fondato su un motivo rubricato sotto il titolo: «art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen: mancanza di motivazione» con il quale si deduce una «motivazione incompleta».

3. Il ricorso è inammissibile in quanto sostanziantesi in un «non motivo» perché non tale da articolare un difetto assoluto di motivazione o vizi motivazionali in termini di sua mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità ovvero violazioni di legge e altre censure contemplate nell'art. ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano, per l'inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, Amato, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Della Fazio, Rv. 286468 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; si vedano altresì: Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione; nonché, per lo specifico riferimento alla qualificazione in termini di «non motivo» della censura non rispettosa del detto contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, la citata sentenza «Amato» e Sez. 4, n. 30620 del 13/06/2024, T.).

Al di là della formulazione della rubrica, evocante la «mancanza di motivazione», e dell'indicazione di due massime delle Suprema Corte in merito all'onere motivazionale ricadente sul giudice penale, la censura infatti si articola nella sola prospettazione di una «motivazione incompleta», senza altra specificazione, nonostante la sentenza impugnata abbia dato conto dell'iter logico-giuridico della sentenza di primo grado, dei motivi d'appello riguardanti l'accertamento della responsabilità e l'esclusione della particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. e delle specifiche ragioni della loro ritenuta infondatezza.

4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen. (equa in ragione dell'evidenziata causa d'inammissibilità).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] e e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. Con la pronuncia di cui in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 186, commi 2, lett. c, e 2-bis, e 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso fondato su un motivo rubricato sotto il titolo: «art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen: mancanza di motivazione» con il quale si deduce una «motivazione incompleta». 3. Il ricorso è inammissibile in quanto sostanziantesi in un «non motivo» perché non tale da articolare un difetto assoluto di motivazione o vizi motivazionali in termini di sua mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità ovvero violazioni di legge e altre censure contemplate nell'art. ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano, per l'inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, Amato, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Della Fazio, Rv. 286468 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; si vedano altresì: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione; nonché, per lo specifico riferimento alla qualificazione in termini di «non motivo» della censura non rispettosa del detto contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, la citata sentenza «Amato» e Sez. 4, n. 30620 del 13/06/2024, T.). Al di là della formulazione della rubrica, evocante la «mancanza di motivazione», e dell'indicazione di due massime delle Suprema Corte in merito all'onere motivazionale ricadente sul giudice penale, la censura infatti si articola nella sola prospettazione di una «motivazione incompleta», senza altra specificazione, nonostante la sentenza impugnata abbia dato conto dell'iter logico-giuridico della sentenza di primo grado, dei motivi d'appello riguardanti l'accertamento della responsabilità e l'esclusione della particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. e delle specifiche ragioni della loro ritenuta infondatezza. 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen. (equa in ragione dell'evidenziata causa d'inammissibilità). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] e e
Sentenza Cassazione n. 35557/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris