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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 maggio 2023

Cassazione n. 22526/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso 25264/2017proposto da: CREA - [OSCURATO:PERSONA] E L’ANALISI DELL’[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo difende ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, salita [OSCURATO:PERSONA] da Tolentino n. 1/b, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso la Sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1285/2017depositata il 26/4/2017; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

AndreaZuliani.

Oggetto: PUBBLICO IMPIEGO. [OSCURATO:PERSONA].

R.G.N.25264/2017 Cron.

Rep.

Ud.05/05/2023 - [OSCURATO:PERSONA] L’attuale controricorrente si rivolse al Tribunale di Roma , in funzione di giudice del lavoro, per chiedere l’accertamento dell’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]) e, in ogni caso, la condanna dell’ente al risarcimento dei danni provocati con l’illegittima reiterazione di rapporti di lavoro a tempo determinato solo formalmente qualificati come collaborazioni coordinate e continuative.

Il tribunale accolse parzialmente la domanda, condannando l’[OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno, previo accertamento della natura subordinata del rapporto e dell’abusiva ripetizione dei contratti a termine.

Contro la sentenza di primo grado l’entepubblico propose impugnazione.

Il giudi ce d’appello dichiar ò l’ interr uzione del processo in seguito a lla dichiarazione in udienza del difensore di parte appellanteche l’ [OSCURATO:PERSONA] era stato soppresso e che il successore ex lege nei suoi rapporti era il CREA (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisidell’Economia agraria).

Il processo venne riassunto dal CREA con ricorso depositato oltre il termine perentorio di tre mesi fissato dall’art. 305 c.p.c. , sicché la Corte d’Appello di Roma, in accoglimento dell’eccezione del lavoratore, dichiarò con sentenza l’estinzione del processo.

Contro tale sentenza il CREA ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.

Il lavoratore si è difeso con controricorso.

Il ricorso è trattato incamera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia«violazione e falsa applicazione degli artt. 2504-bisc.c. (come novellato dal d.lgs. n. 6 del 2003), 299 e 300c.p.c., nonché dell’art. 1, comma 381, legge n. 190 del 2014, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3e n. 4, c.p.c.».

La tardività della riassunzione rispetto al termine perentorio fissato dall’art. 305 c.p.c. (ridotto da sei a tre mesi, a seguito della modifica recata dall’art. 46, comma 14, della legge n. 69 del 2009) è un fatto pacifico.

Tuttavia, secondo ilricorrente, la soppressione di [OSCURATO:PERSONA]– incorporato in CREA ex art. 1, comma 381, della legge n. 190 del 2014 – non era un evento interruttivo del processo, sicché la dichiarazione di interruzione sarebbe stata un err ore e la mancata tempestiva riassunzione sarebbe irrilevante, ovverosia inidonea a provocare l’estinzione del processo.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Dalla sentenza impugnata risulta che « All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il procuratore e difensore dell’appellante (avv. [OSCURATO:PERSONA]) dichiarava che l’[OSCURATO:PERSONA] era stato soppresso e che il successore ex lege era il CREA, Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia agraria».Fu dunque il difensore della parte costituita a dichiarare in udienza l’evento riguardante la capacità di stare in giudizio del suo cliente e nel ricorso non si afferma che lo abbia fatto con un intento diverso e incompatibile con quello di provocare la dichiarazione di interruzione del processo da parte del giudice.

È principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corteche l’interruzione non si realizza allorché l’evento interruttivo riguardi la parte costituita e il suo difensore lo dichiari al giudice solo ad altri fini, quale quello di chied ere e ottenere un rinvio della trattazione della causa per notiziare della pendenza del processo il nuovo soggetto legittimato a costituirsi in giudizio e dargli la possibilità di farlo spontaneamente (Cass. nn. 10210/2015 ; 6062/1995; 2837/1987).

Tale giurisprudenza è bas a ta sul la valorizzazione del carattere negoziale della dichiarazione del difensore costituito , al quale viene attribuito il potere di rendere inoperante l’evento interruttivo, pur rendendolo noto al giudice e alla controparte, qualora manifesti contemporaneamentel’intenzione di continuare ad esercitare lo ius postulandi.

Il motivo di ricorso che invoca tale giurisprudenza si rivela, pertanto, carente , perché manca l’allegazione essenziale che la dichiarazione in udienza del procuratore di [OSCURATO:PERSONA] fosse stata fatta per uno scopo diverso rispetto al fine di provoca re l’interruzione del processo.

Non si allega , in particolare , che la dichiarazione di soppressione di [OSCURATO:PERSONA] fosse a bbinata a richieste incompatibili con quel fine, come la richiesta di un rinvio o di un termine per comunicare la pendenza del processo all’ente incorporante o anche solo per approfondire il tema dell’incidenza della soppressione di [OSCURATO:PERSONA] sulla regolar e costituzione del contraddittorio.

Anzi, risulta dagli atti (v.

«note a verbale»per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], doc. n. 3 allegato al ricorso) che esplicitamente il difensore di [OSCURATO:PERSONA], dato conto dell’intervenuta soppressione dell’ente per incorporazione, si rimise al prudente apprezzamento della corte d’appello per «ogni valutazione in meritoalla necessità di interrompere il giudizio».

Proprio la speciale rilevanza attribuita da questa Corte alla dichiarazione in udienzadel difensore costituito deve prevalere sul la questione, di non immedi ata e agevole soluzione , dell’efficacia interruttivadel processo della soppressione ex lege di [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Si tratta di vicenda regolata dallo ius singulare contenuto nell’art. 1, comma 381, della legge n. 190 del 2014 , il quale ha disposto che «l’Istituto nazionale di economia agraria ([OSCURATO:PERSONA]) è incorporato nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, conservando la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione».

Il comma 381 non contiene disposizioni specifiche riguardo ai rapporti processuali pendenti, limitandosi a stabilire che «IlConsiglio subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dell ’ [OSCURATO:PERSONA], ivi inclusi i compiti e le funzioni ad esso attribuiti dalledisposizioni vigenti».

Parte ricorrente sostiene che, trattandosi di un’ipotesi, sia pure singolare, di incorporazione di unsoggetto giuridico in altro soggetto preesistente, dovrebbe trovare applicazione analogica la medesima regola che vale per le fusioni di società .

Per queste , dopo la riforma del diritto societario introdotta dal d.lgs. n. 6 del 2003, la giurisprudenza di legittimitàha sempre escluso che l’incorporazione determini l’interruzione del processo pendente in cui è parte la società incorporata.

Tale affermazione, peraltro, a partire da Cass.

S.U. n. 2637/2006, era abbinata – come consequenziale – a lla opinione,fondata essenzialmente sul dato testuale del novellato art. 2504-bis, comma 1,c.c., che la fusione societaria fosse un fenomeno modificativo-evolutivo, cui sopravvive la società incorporata, e non un fenomeno estintivo-successorio (conf.

Cass. nn. 4661/2007; 10653/2010; in altre sentenze, la tesi del carattere modificativo- evolutivo della fusione, anche per incorporazione, è stata ribadita con riguardo ad altri effetti processuali: Cass. nn. 24498/2014; 4042/2019).

Sennonché, quel la opinione è stata recentemente smentitadalle Sezioni Unite , in una a pprofondita sentenza, che ha statuito che la fusione per incorporazione estingue la società incorporata(Cass.

S.U. n. 21970/2021).

È vero che questa sentenza, in un obiter dictum ( pagg. 36 e 37) , ha inteso fare tuttavia salvo l’orientamento che nega l’interruzionedel processo pendente di cui sia parte la società incorporata; ma ciò h a fatto , in consapevole contrasto con quell a che sarebbe la naturale conseguenza dell’affermata estinzione della società incorporata , basand osi sulla esplicita previsione della prosecuzione dei rapporti «anche processuali» contenuta nell’art. 2504 - bis , comma 1, c.c.

Disposizione cui non fa rinvio l’art. 1, comma 381, della legge n. 190 del 2014 e la cui esportazione al di fuori dell’ambito societario è indubbiamente resa più ardua dalla constatazione che essa non esprime un principio implicito e coerente rispetto a lla natura del fenomeno della incorporazione di un soggetto giuridicoin un altro.

A fronte dei dubbi sull’applicabilità a d una incorporazione tra enti pubblici – e in particolare alla incorporazione singolarmente disciplinata dall’art. 1, comma 381, della legge n. 190 del 2014 – della disciplina applicabile alle fusioni societarie, nonché a fronte della stessa complessità del quadro normativorelativo al fenomeno delle fusioni societarie, è giusto tornare al rilievo preminente da attribuire alla dichiarazione in udienza del difensore costituito, il quale, dichiarando a verbale l’intervenuta soppressione senza formulare richieste incompatibili, affidò esplicitamente al giudice la valutazione sull’opportunità di risolvere in radice ogni dubbio sulla regolarità del contraddittorio con la dichiarazione di interruzione .

Il che il giudice fece, evitandoanche solo il rischio della nullità d i tu t ti gli attisuccessivi.

In definitiva, un evento effettivo e reale che comporti anche solo un ragionevole dubbi o sulla permanenza della regola rità del contraddittorio, dubbio facilmente risolvibile con l’interruzione e la successiva riassunzione del processo (data la chiara individuazione del soggetto sicuramente legittimato a subentrare) , legittima la scelta del procuratore costituito di dichiarare incondizionatamente quell’evento davanti al giudice ed è sufficiente per rendere immune da vizi la conseguente dichiarazione del giudice che il processo è interrotto. 2.3.Ma anche qualora si volesse ritenere – sulla scorta della giurisprudenza che nega efficacia interruttiva all’incorporazione della societàe considerandola estensibile all a diversa incorporazione per cui è causa – che il giudice non avrebbe dovuto dichiarare l’interruzione, parimenti non sarebbe censurabile la sentenza della corte territorialeche ha dichiarato l’estinzione del processo d’appello per la tardivitàdella riassunzione.

Infatti, a tutto concedere, l’ordinanza dichiarativa dell’interruzione sarebbe da considerare nulla e il ricorrente non allega (né risulta dagli atti) che la nullità sia stata eccepita al momentodella dichiarazione di interruzione o presentando il ricorso per riassunzione; ricorso che va individuato come prima «istanza o difesa» successivaall’atto nullo (art. 157, comma 2, c.p.c.).

Di più, l’ipotizzata nullità della dichiarazione di interruzione del processo non avrebbe potuto essere opposta dalla parte«che vi ha dato causa» con la dichiarazione incondizionata in udienza dell’evento(se non altro interpretabile come) interruttivo (art. 157, comma 3, c.p.c.).

2.4. Infine, merita di essere rimarcatoche, nel caso di specie, la tardiva riassunzione del processo non trovaalcuna giustificazione in un erroneo affidamentodella parte, posto che il dies a quocoincide con quello della formaledichiarazione dell’interruzione in udienza.

Non viene quindi in rilievo il tema, assai importantee delicato, del contrasto con una tutela effettiva del diritto di difesa della possibilità che l’estinzione del processo sia la conseguenza di un a situazione di incertezza sulla decorrenza del termine per la riassunzione.

Tema ben presente nei precedenti che hanno negato l’efficacia interruttiva della dichiarazione del difensore fatt a ad altri fini (v. la citata Cass. n. 10210/2015, che ha deciso un caso in cuila riassunzione era stata ritenuta tardiva, benché tempestiva rispetto alla data in cui il giudice aveva dichiarato l’interruzione, perché il dies a quo era stato retrodatato alla precedente udienza, in cui il difensore costituito aveva dichiarato l’evento e chiesto e ottenuto un rinvio) e che è alla base anche della recente giurisprudenza delle Sezioni Unite che ha fatto chiarezza sul dies a quoper la riassunzione del processo interrotto per la dichiarazione di fallimento di una delle parti (Cass.

S.U. n. 12154/2021).

3. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, d ell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo

13. P.Q.M.

La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 4.000,oltre alle spese generali nella misura del 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, d ell’ulteriore importo a titol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 25264/2017proposto da: CREA - [OSCURATO:PERSONA] E L’ANALISI DELL’[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo difende ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, salita [OSCURATO:PERSONA] da Tolentino n. 1/b, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso la Sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1285/2017depositata il 26/4/2017; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. AndreaZuliani. Oggetto: PUBBLICO IMPIEGO. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.N.25264/2017 Cron. Rep. Ud.05/05/2023 - [OSCURATO:PERSONA] L’attuale controricorrente si rivolse al Tribunale di Roma , in funzione di giudice del lavoro, per chiedere l’accertamento dell’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]) e, in ogni caso, la condanna dell’ente al risarcimento dei danni provocati con l’illegittima reiterazione di rapporti di lavoro a tempo determinato solo formalmente qualificati come collaborazioni coordinate e continuative. Il tribunale accolse parzialmente la domanda, condannando l’[OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno, previo accertamento della natura subordinata del rapporto e dell’abusiva ripetizione dei contratti a termine. Contro la sentenza di primo grado l’entepubblico propose impugnazione. Il giudi ce d’appello dichiar ò l’ interr uzione del processo in seguito a lla dichiarazione in udienza del difensore di parte appellanteche l’ [OSCURATO:PERSONA] era stato soppresso e che il successore ex lege nei suoi rapporti era il CREA (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisidell’Economia agraria). Il processo venne riassunto dal CREA con ricorso depositato oltre il termine perentorio di tre mesi fissato dall’art. 305 c.p.c. , sicché la Corte d’Appello di Roma, in accoglimento dell’eccezione del lavoratore, dichiarò con sentenza l’estinzione del processo. Contro tale sentenza il CREA ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. Il lavoratore si è difeso con controricorso. Il ricorso è trattato incamera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia«violazione e falsa applicazione degli artt. 2504-bisc.c. (come novellato dal d.lgs. n. 6 del 2003), 299 e 300c.p.c., nonché dell’art. 1, comma 381, legge n. 190 del 2014, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3e n. 4, c.p.c.». La tardività della riassunzione rispetto al termine perentorio fissato dall’art. 305 c.p.c. (ridotto da sei a tre mesi, a seguito della modifica recata dall’art. 46, comma 14, della legge n. 69 del 2009) è un fatto pacifico. Tuttavia, secondo ilricorrente, la soppressione di [OSCURATO:PERSONA]– incorporato in CREA ex art. 1, comma 381, della legge n. 190 del 2014 – non era un evento interruttivo del processo, sicché la dichiarazione di interruzione sarebbe stata un err ore e la mancata tempestiva riassunzione sarebbe irrilevante, ovverosia inidonea a provocare l’estinzione del processo. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Dalla sentenza impugnata risulta che « All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il procuratore e difensore dell’appellante (avv. [OSCURATO:PERSONA]) dichiarava che l’[OSCURATO:PERSONA] era stato soppresso e che il successore ex lege era il CREA, Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia agraria».Fu dunque il difensore della parte costituita a dichiarare in udienza l’evento riguardante la capacità di stare in giudizio del suo cliente e nel ricorso non si afferma che lo abbia fatto con un intento diverso e incompatibile con quello di provocare la dichiarazione di interruzione del processo da parte del giudice. È principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corteche l’interruzione non si realizza allorché l’evento interruttivo riguardi la parte costituita e il suo difensore lo dichiari al giudice solo ad altri fini, quale quello di chied ere e ottenere un rinvio della trattazione della causa per notiziare della pendenza del processo il nuovo soggetto legittimato a costituirsi in giudizio e dargli la possibilità di farlo spontaneamente (Cass. nn. 10210/2015 ; 6062/1995; 2837/1987). Tale giurisprudenza è bas a ta sul la valorizzazione del carattere negoziale della dichiarazione del difensore costituito , al quale viene attribuito il potere di rendere inoperante l’evento interruttivo, pur rendendolo noto al giudice e alla controparte, qualora manifesti contemporaneamentel’intenzione di continuare ad esercitare lo ius postulandi. Il motivo di ricorso che invoca tale giurisprudenza si rivela, pertanto, carente , perché manca l’allegazione essenziale che la dichiarazione in udienza del procuratore di [OSCURATO:PERSONA] fosse stata fatta per uno scopo diverso rispetto al fine di provoca re l’interruzione del processo. Non si allega , in particolare , che la dichiarazione di soppressione di [OSCURATO:PERSONA] fosse a bbinata a richieste incompatibili con quel fine, come la richiesta di un rinvio o di un termine per comunicare la pendenza del processo all’ente incorporante o anche solo per approfondire il tema dell’incidenza della soppressione di [OSCURATO:PERSONA] sulla regolar e costituzione del contraddittorio. Anzi, risulta dagli atti (v. «note a verbale»per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], doc. n. 3 allegato al ricorso) che esplicitamente il difensore di [OSCURATO:PERSONA], dato conto dell’intervenuta soppressione dell’ente per incorporazione, si rimise al prudente apprezzamento della corte d’appello per «ogni valutazione in meritoalla necessità di interrompere il giudizio». Proprio la speciale rilevanza attribuita da questa Corte alla dichiarazione in udienzadel difensore costituito deve prevalere sul la questione, di non immedi ata e agevole soluzione , dell’efficacia interruttivadel processo della soppressione ex lege di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Si tratta di vicenda regolata dallo ius singulare contenuto nell’art. 1, comma 381, della legge n. 190 del 2014 , il quale ha disposto che «l’Istituto nazionale di economia agraria ([OSCURATO:PERSONA]) è incorporato nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, conservando la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione». Il comma 381 non contiene disposizioni specifiche riguardo ai rapporti processuali pendenti, limitandosi a stabilire che «IlConsiglio subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dell ’ [OSCURATO:PERSONA], ivi inclusi i compiti e le funzioni ad esso attribuiti dalledisposizioni vigenti». Parte ricorrente sostiene che, trattandosi di un’ipotesi, sia pure singolare, di incorporazione di unsoggetto giuridico in altro soggetto preesistente, dovrebbe trovare applicazione analogica la medesima regola che vale per le fusioni di società . Per queste , dopo la riforma del diritto societario introdotta dal d.lgs. n. 6 del 2003, la giurisprudenza di legittimitàha sempre escluso che l’incorporazione determini l’interruzione del processo pendente in cui è parte la società incorporata. Tale affermazione, peraltro, a partire da Cass. S.U. n. 2637/2006, era abbinata – come consequenziale – a lla opinione,fondata essenzialmente sul dato testuale del novellato art. 2504-bis, comma 1,c.c., che la fusione societaria fosse un fenomeno modificativo-evolutivo, cui sopravvive la società incorporata, e non un fenomeno estintivo-successorio (conf. Cass. nn. 4661/2007; 10653/2010; in altre sentenze, la tesi del carattere modificativo- evolutivo della fusione, anche per incorporazione, è stata ribadita con riguardo ad altri effetti processuali: Cass. nn. 24498/2014; 4042/2019). Sennonché, quel la opinione è stata recentemente smentitadalle Sezioni Unite , in una a pprofondita sentenza, che ha statuito che la fusione per incorporazione estingue la società incorporata(Cass. S.U. n. 21970/2021). È vero che questa sentenza, in un obiter dictum ( pagg. 36 e 37) , ha inteso fare tuttavia salvo l’orientamento che nega l’interruzionedel processo pendente di cui sia parte la società incorporata; ma ciò h a fatto , in consapevole contrasto con quell a che sarebbe la naturale conseguenza dell’affermata estinzione della società incorporata , basand osi sulla esplicita previsione della prosecuzione dei rapporti «anche processuali» contenuta nell’art. 2504 - bis , comma 1, c.c. Disposizione cui non fa rinvio l’art. 1, comma 381, della legge n. 190 del 2014 e la cui esportazione al di fuori dell’ambito societario è indubbiamente resa più ardua dalla constatazione che essa non esprime un principio implicito e coerente rispetto a lla natura del fenomeno della incorporazione di un soggetto giuridicoin un altro. A fronte dei dubbi sull’applicabilità a d una incorporazione tra enti pubblici – e in particolare alla incorporazione singolarmente disciplinata dall’art. 1, comma 381, della legge n. 190 del 2014 – della disciplina applicabile alle fusioni societarie, nonché a fronte della stessa complessità del quadro normativorelativo al fenomeno delle fusioni societarie, è giusto tornare al rilievo preminente da attribuire alla dichiarazione in udienza del difensore costituito, il quale, dichiarando a verbale l’intervenuta soppressione senza formulare richieste incompatibili, affidò esplicitamente al giudice la valutazione sull’opportunità di risolvere in radice ogni dubbio sulla regolarità del contraddittorio con la dichiarazione di interruzione . Il che il giudice fece, evitandoanche solo il rischio della nullità d i tu t ti gli attisuccessivi. In definitiva, un evento effettivo e reale che comporti anche solo un ragionevole dubbi o sulla permanenza della regola rità del contraddittorio, dubbio facilmente risolvibile con l’interruzione e la successiva riassunzione del processo (data la chiara individuazione del soggetto sicuramente legittimato a subentrare) , legittima la scelta del procuratore costituito di dichiarare incondizionatamente quell’evento davanti al giudice ed è sufficiente per rendere immune da vizi la conseguente dichiarazione del giudice che il processo è interrotto. 2.3.Ma anche qualora si volesse ritenere – sulla scorta della giurisprudenza che nega efficacia interruttiva all’incorporazione della societàe considerandola estensibile all a diversa incorporazione per cui è causa – che il giudice non avrebbe dovuto dichiarare l’interruzione, parimenti non sarebbe censurabile la sentenza della corte territorialeche ha dichiarato l’estinzione del processo d’appello per la tardivitàdella riassunzione. Infatti, a tutto concedere, l’ordinanza dichiarativa dell’interruzione sarebbe da considerare nulla e il ricorrente non allega (né risulta dagli atti) che la nullità sia stata eccepita al momentodella dichiarazione di interruzione o presentando il ricorso per riassunzione; ricorso che va individuato come prima «istanza o difesa» successivaall’atto nullo (art. 157, comma 2, c.p.c.). Di più, l’ipotizzata nullità della dichiarazione di interruzione del processo non avrebbe potuto essere opposta dalla parte«che vi ha dato causa» con la dichiarazione incondizionata in udienza dell’evento(se non altro interpretabile come) interruttivo (art. 157, comma 3, c.p.c.). 2.4. Infine, merita di essere rimarcatoche, nel caso di specie, la tardiva riassunzione del processo non trovaalcuna giustificazione in un erroneo affidamentodella parte, posto che il dies a quocoincide con quello della formaledichiarazione dell’interruzione in udienza. Non viene quindi in rilievo il tema, assai importantee delicato, del contrasto con una tutela effettiva del diritto di difesa della possibilità che l’estinzione del processo sia la conseguenza di un a situazione di incertezza sulla decorrenza del termine per la riassunzione. Tema ben presente nei precedenti che hanno negato l’efficacia interruttiva della dichiarazione del difensore fatt a ad altri fini (v. la citata Cass. n. 10210/2015, che ha deciso un caso in cuila riassunzione era stata ritenuta tardiva, benché tempestiva rispetto alla data in cui il giudice aveva dichiarato l’interruzione, perché il dies a quo era stato retrodatato alla precedente udienza, in cui il difensore costituito aveva dichiarato l’evento e chiesto e ottenuto un rinvio) e che è alla base anche della recente giurisprudenza delle Sezioni Unite che ha fatto chiarezza sul dies a quoper la riassunzione del processo interrotto per la dichiarazione di fallimento di una delle parti (Cass. S.U. n. 12154/2021). 3. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, d ell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 4.000,oltre alle spese generali nella misura del 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, d ell’ulteriore importo a titol
Sentenza Cassazione n. 22526/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris