CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03362/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 1 dicembre 2022 emessa dal Tribunale di Brescia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], attraverso il suo difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha presentato ricorso in Cassazione avverso ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, che ha disposto l'archiviazione di un procedimento penale; Rilevato che il ricorso non rientra tra le ipotesi di impugnazione previste dall'ordinamento e che la dedotta abnormità del provvedimento di archiviazione (art. 410-bis cod. proc. pen.) si traduce in una indeducibile censura dell'operato del giudice; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dent