CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 1971
Cassazione n. 33991/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/04/1971 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 13 ottobre 2022 ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Torino emessa in data 28/03/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 56-628 commi primo e secondo cod. pen. Considerato che il motivo di ricorso, con il quale si chiede di escludere la recidiva è inammissibile poiché aspecifico rispetto alla motivazione offerta dalla dalla Corte territoriale che ha difatti evidenziato come il reato per cui si procede sia indice di maggiore e rinnovata capacità a delinquere del ricorrente e pericolosità sociale, così giustificando l'applicazione della recidiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/04/2023 [OSCURATO:PERSONA]