CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2023
Cassazione n. 44785/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria trasmessa dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché versato in fatto, di contenuto meramente rivalutativo e riproduttivo di profili di censura in ordine all'elemento psicologico del reato già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine da 3 a 5 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000); ritenuto che nulla spetta alla parte civile a titolo di rifusione delle spese processuali stante / l'assenza nella memoria depositata di alcun utile contributo alla decisione (cfr. Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, Rv. 281923; Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere este re Il Presidente