CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 44881/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui N il ricorrente denuncia l'errore di fatto per mancata esclusione della prescrizione, è manifestamente infondato giacché, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha superato quello più risalente citato nel ricorso, la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. proc. pen. incide due volte sulla determinazione del termine di prescrizione, dapprima quanto al computo del termine- base in riferimento alla pena edittale massima, poi quanto all'entità della proroga del predetto termine in presenza di eventi interruttivi. Sicché la contestata recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. proc. pen., incide sul calcolo del tempo necessario a prescrivere ex art. 157, comma 2, quale circostanza aggravante ad effetto speciale e sull'entità della proroga di detto tempo, in presenza di atti interruttivi, ex art. 161, comma 2, cod.pen., senza che ciò comporti una violazione del principio del ne bis in idem sostanziale (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721; Sez. 3, n. 50619 del 30/01/2017, Zandomeneghi, Rv. 271802; Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016, Lamirowski, Rv. 268224; Sez. 2, n. 13463 del 18/02/2016, Giofrè, Rv. 266532). Nel caso di specie il reato di cui all'art. 648 cod. pen., commesso il 27 gennaio 2008, non era prescritto al momento della pronuncia della Corte di appello intervenuta il 3 maggio 2022. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis