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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23941/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 08 / 06/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 2567 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 2567del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA] de’ Medici rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60S17 H501Q) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Ulisse (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62R13 L182R) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60S21 L182B) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore SOC.

COOP. [OSCURATO:PERSONA] a r.l. in liquidazione coatta amministrativa ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1054/2021, pubblicatain data 8 luglio 2021; Ric. n. 2567/2022 –Sez. 3 – A d. 8 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 8 udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’8 giugno 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha promosso l’esecuzione forzata,nelle forme dell’espropriazione immobiliare, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Dopo l’intervento di altri creditori, tra i quali [OSCURATO:SOCIETA]., la creditrice procedente ha rinunciato agli atti della pro- cedura, proseguita su istanza dei creditori muniti di titolo ese- cutivo.

A seguito di un periodo di inattività processuale, il giu- dice dell’esecuzione ne ha dichiarato la chiusura anticipata, sull’assunto(poi rivelatosi erroneo) che fosse stata cancellata la trascrizione dell’atto di pignoramento relativo all’immobile del [OSCURATO:PERSONA], da questi alienato a terzinel corso del processo.

Tale provvedimento è stato contestatoe, in un primo tempo, revo- cato dallo stessogiudice dell’esecuzione, che però successiva- mente lo ha confermato (anche all’esito di un provvedimento emesso dal tribunale in sede collegiale).

In relazione a tale vicenda, [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto una prima opposizione agli atti esecutivi, impugnando i provvedi- menti con i quali era stata dichiarata e confermat a la chiusura anticipata del processo esecutivo;il relativo giudizio risulta an- cora pendente in gradodi merito.

Frattanto, peraltro, il debitore esecutato hachiesto ed ottenuto dal giudice dell’esecuzione un provvedimento che ordinava l’im- mediata cancellazione della trascrizione dell’atto di pignora- mento, quale conseguenza del richiamato provvedimento di chiusura anticipata del processo esecutivo.

Avverso quest’ultimoprovvedimento, [OSCURATO:SOCIETA]. ha quin di proposto una seconda opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c.(l’unica oggetto del presente ricorso).

Tale opposizione è stata rigettata dal Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di quattro motivi.

Resiste concontroricorso il [OSCURATO:PERSONA].

Ric. n. 2567/2022 –Sez. 3 – A d. 8 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 8 Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanzadecisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Illegittimità ed erroneità della sentenza, con violazionedell’ art. 295 c.p.c. , in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.per avere il Tribunale deciso la controversia sulla base della ritenuta estinzione della procedura esecutiva (per la rilevata tardività dell’opposizione all’ordinanza del 7 marzo 2017), senza prendere in considera- zione la pendenza sub iudice di tale, specifica questione, nel parallelo giudizio di merito (N. 6635/2017 R.G.) e, quindi, senza rilevare la ricorrenza di una causa pregiudiziale che avrebbe dovuto imporre la sospensione della causa ai sensi dell’art. 295 c.p.c.».

Con il secondo motivo si denunzia « Illegittimità ed erroneità della sentenza, con violazione dell’ art. 295 c.p.c. , in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.per avere il Tribunale deciso la controversia sulla base della ritenuta estinzione della procedura esecutiva (per la rilevata tardività dell’opposizione all’ordinanza del 7 marzo 2017), senza prendere in considerazione la pen- denza sub iudice di tale, specifica questione, nel parallelo giu- dizio di merito (N. 6635/2017 R.G.) e, quindi, senza rilevare la ricorrenza di una causa pregiudiziale che avrebbe dovuto im- porre la sospensione della causa ai sensi dell’art. 295 c.p.c.».

Con il terzo motivosi denunzia « Illegittimità ed erroneità della sentenza, con violazionedell’art. 624, comma 3, c.p.c., in rela- zione all’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. per avere il Tribunale Ric. n. 2567/2022 –Sez. 3 – A d. 8 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 8 deciso la controversia sulla base della ritenuta estinzione della procedura esecutiva (per la rilevata tardività dell’opposizione all’ordinanza del 7 marzo 2017), senza prendere in considera- zione la medesima pendenza sub iudice di tale, specifica que- stione nel parallelo giudizio di merito (N. 6635/2017 R.G.) e, quindi, senza rilevare la ricorrenza di una causa ostativa ex lege alle determinazioni dell’ordinanza di cancellazione della trascri- zione del pignoramento emessa dalTribunale di Tivoli il 30 ot- tobre 2018».

Con il quarto motivo si denunzia « Nullità della sentenza , con violazione dell’ art. 132 co. 2, n. 4) c.p.c. in relazione all’ art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c., per avere il Tribunale deciso la contro- versia sulla base di una motivazione apparente, fondata sulle rationes incidentali e non più attuali di una precedente ordi- nanza di reclamo del 9 novembre 2018».

I quattro motivi del ricorso avviso sono logicamente e giuridi- camente connessi e possono, quindi, essere esaminati congiun- tamente.

Il ricorso è fondato. 1.1Risulta senz’altro fondata, decisiva ed assorbente, la cen- sura di mera apparenza della motivazione della sentenza impu- gnata, censura espressa, in particolare, con il quarto motivo del ricorso.

Il tribunale, nel motivare la propria decisione di rigetto dell’op- posizione, non pare in effetti aver colto e, comunque, non ha preso in considerazione l’effettivo oggetto della stessa.

L’opposizione di cui presente ricorso è stata proposta, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione con il quale è stata ordinatal’immediata cancel- lazione della trascrizione del pignoramentoimmobiliare, quale conseguenza della chiusura anticipata della procedura esecu- tiva già disposta con un precedente provvedimento, a sua volta Ric. n. 2567/2022 –Sez. 3 – A d. 8 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 8 oggetto di una precedente, distinta e autonoma opposizione agli atti esecutivi, non ancora definitain sede di merito.

La società opponente ha dedotto che non poteva essere ordi- nata l’immediata cancellazione della trascrizione del pignora- mento, in pendenzadell’opposizione avverso il provvedimento di chiusura anticipata della procedura esecutiva che ne costi- tuiva il presupposto e a prescindere dal suo definitivo esito.

Il tribunale avrebbe, dunque, dovuto esaminare la questione di diritto della legittimità, o meno, di un provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione, in pendenza di opposizione agli atti esecutivi avverso un suo precedente provvedimento di chiusura anticipata del processo esecutivo, disponga l’immediata cancel- lazione della trascrizione del pignoramento, senza subordinarla all’esito negativo della precedente opposizione e, quindi, alla definitività del provvedimento di chiusura.

Nella motivazione della sentenza impugnata, tale questione non risulta in alcun modo presa in esame, essendosi il tribunale li- mitato a richiamare la motivazione(che appare peraltro quanto meno discutibile, sebbene la questione esuli del tutto dall’og- getto del presente ricorso) di un precedente provvedimento cautelare relativo alla ritenuta mancanza del cd. fumus boni iu- ris,con riguardo alla distinta e autonoma opposizione avente direttamente adoggetto il provvedimento di chiusura anticipata del processo esecutivo, opposizione sullaquale dovrà però pro- nunciarsi in diversasede.

In altri termini, la motivazione espressa a sostegno della sen- tenza impugnata non prende affatto in esame l’oggetto dell’op- posizione proposta e consiste nel richiamo ad un precedente provvedimento cautelare relativo ad una diversa opposizione, con oggetto del tutto differente, onde essa deve ritenersi me- ramente apparente, come sostenuto dalla società ricorrente. 1.2 La questione di diritto posta con la presente opposizione, d’altra parte (oggetto, in particolare delle censure formulate Ric. n. 2567/2022 –Sez. 3 – A d. 8 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 8 con il terzo motivo del ricorso), va certamente risoltanel senso che la cancellazione della trascrizione del pignoramento, ben- ché essa vada sempre ordinata qualeconseguenza della chiu- sura anticipatadel processo esecutivo, come del resto della sua estinzione in senso tecnico, possa in concreto avvenire solo una volta divenuto definitivo il provvedimento che ne costituisce il presupposto, per mancata opposizione(o del reclamo, trattan- dosi di estinzione in senso tecnico)nei termini, ovvero in con- seguenza del rigetto, con sentenza definitiva, dell’opposizione o del reclamo che siano stat i in concreto propost i avverso lo stesso.

In proposito,è sufficiente considerare che la cancellazione della trascrizione del pignoramento, in virtù della disciplina del la pubblicitàdegli atti aventi ad oggetto i beni immobili, una volta avvenuta, avrebbe effetti irreversibili sul processo esecutivo , che renderebbero di fatto inutile la stessa prosecuzione del giu- dizio di opposizione (o di reclamo) avverso l’atto che ne costi- tuisce il presupposto,in quanto essa determinerebbe, nei con- fronti dei terzi(quanto meno di buona fede), la definitiva pre- valenza degli atti dispositivi del bene pignorato eventualmente trascritti dopo la trascrizione del pignoramento, vanificando gli effetti di quest’ultimo, anche in caso di successivo accoglimento dell’opposizione.

In sostanza, una volta cancellata la trascrizione del pignora- mento, anche l’accoglimento dell’opposizione agli atti esecutivi del provvedimento di chiusura anticipata dell’esecuzione (o l’ac- coglimento del reclamo avverso il provvedimento di estinzione della stessa) potrebbe al più giustificare una nuova trascrizione, ma in nessun caso potrebbe determinare, in pregiudizio dei terzi di buona fede che abbiano frattanto operato trascrizioni in proprio favore, la conservazione, ex tunc, degli effetti della primatrascrizione, come se essa non fosse stata mai cancel- lata.

Ric. n. 2567/2022 –Sez. 3 – A d. 8 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 8 Ne consegue che la cancellazione della trascrizione del pigno- ramento, che va certamente disposta quale conseguenza della chiusura anticipata o dell’estinzione in senso tecnico del pro- cesso esecutivo, deve essere comunque sempre intesa come subordinata, nella sua effettiva attuazionein concreto, alla de- finitività del provvedimento che ne costituisce il presupposto, in virtù della mancata contestazione dello stesso nei terminidi legge, ovvero del definitivo rigetto dell’opposizione agli atti ese- cutivi o del reclamo con i quali esso sia stato contestato.

Ne consegue, altresì, che è senz’altro illegittimo un provvedi- mento con il quale il giudice dell’esecuzione , in pendenza dell’opposizione, proposta ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso un precedente provvedimento di chiusura anticipata del pro- cesso esecutivo, disponga l’immediata cancellazione della tra- scrizione del pignoramento immobiliare, senza subordinarla alla definitività del rigetto di quell’opposizione. 1.3 P oiché i fatti di causa sono sostanzialmente pacifici e la presente opposizione,il cui oggetto chiaramente emerge dagli atti, può essere definita in base alla soluzione della questione di diritto fin qui espostaed esaminata, la causa può essere de- cisa nel merito,ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., proprio sulla base dell’affermazione deiprincipi di diritto appena enun- ciati.

La sentenza impugnata deve dunque essere cassata e, deci- dendo nel merito, va accolta l’opposizioneproposta da [OSCURATO:SOCIETA]., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con conseguente annullamento del provvedimento del giudice dell’esecuzione che ha disposto la cancellazione della trascri- zione del pignoramento, senza subordinarla espressamente alla definitività del provvedimento di chiusura anticipata del pro- cesso esecutivo, che risultava oggetto di opposizione ancora pendente nel merito. 2.Il ricorso è accolto.

Ric. n. 2567/2022 –Sez. 3 – A d. 8 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 8 La sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito, l’op- posizione agli atti esecutivi proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è ac- colta ed è, di conseguenza, annullato il provvedimento del giu- dice dell’esecuzione opposto,che ha disposto la cancellazione della trascrizione dell’atto di pignoramento, senza subordinarla espressamente alla definitività del precedente provvedimento di chiusura anticipata del processo esecutivo, che ne costituiva il presupposto.

Le spese del giudizio (dimerito e di legittimità ) seguo no la soc- combenza e si liquidano, per il giudizio di merito, in € 13.500,00 e, per il giudizio di legittimità, in € 8.000,00, oltre€ 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Per questi motivi La Corte: - accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e, deci- dendo nel merito, accoglie l’opposizione e, di conse- guenza, annulla il provvedimento opposto, nei sensi di cui in motivazione; - condanna il controricorrente a pagare le spese del giudi- zio di merito e quelle del giudizi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 08 / 06/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 2567 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 2567del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA] de’ Medici rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60S17 H501Q) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Ulisse (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62R13 L182R) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60S21 L182B) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore SOC. COOP. [OSCURATO:PERSONA] a r.l. in liquidazione coatta amministrativa ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1054/2021, pubblicatain data 8 luglio 2021; Ric. n. 2567/2022 –Sez. 3 – A d. 8 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 8 udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’8 giugno 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha promosso l’esecuzione forzata,nelle forme dell’espropriazione immobiliare, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Dopo l’intervento di altri creditori, tra i quali [OSCURATO:SOCIETA]., la creditrice procedente ha rinunciato agli atti della pro- cedura, proseguita su istanza dei creditori muniti di titolo ese- cutivo. A seguito di un periodo di inattività processuale, il giu- dice dell’esecuzione ne ha dichiarato la chiusura anticipata, sull’assunto(poi rivelatosi erroneo) che fosse stata cancellata la trascrizione dell’atto di pignoramento relativo all’immobile del [OSCURATO:PERSONA], da questi alienato a terzinel corso del processo. Tale provvedimento è stato contestatoe, in un primo tempo, revo- cato dallo stessogiudice dell’esecuzione, che però successiva- mente lo ha confermato (anche all’esito di un provvedimento emesso dal tribunale in sede collegiale). In relazione a tale vicenda, [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto una prima opposizione agli atti esecutivi, impugnando i provvedi- menti con i quali era stata dichiarata e confermat a la chiusura anticipata del processo esecutivo;il relativo giudizio risulta an- cora pendente in gradodi merito. Frattanto, peraltro, il debitore esecutato hachiesto ed ottenuto dal giudice dell’esecuzione un provvedimento che ordinava l’im- mediata cancellazione della trascrizione dell’atto di pignora- mento, quale conseguenza del richiamato provvedimento di chiusura anticipata del processo esecutivo. Avverso quest’ultimoprovvedimento, [OSCURATO:SOCIETA]. ha quin di proposto una seconda opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c.(l’unica oggetto del presente ricorso). Tale opposizione è stata rigettata dal Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di quattro motivi. Resiste concontroricorso il [OSCURATO:PERSONA]. Ric. n. 2567/2022 –Sez. 3 – A d. 8 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 8 Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanzadecisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Illegittimità ed erroneità della sentenza, con violazionedell’ art. 295 c.p.c. , in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.per avere il Tribunale deciso la controversia sulla base della ritenuta estinzione della procedura esecutiva (per la rilevata tardività dell’opposizione all’ordinanza del 7 marzo 2017), senza prendere in considera- zione la pendenza sub iudice di tale, specifica questione, nel parallelo giudizio di merito (N. 6635/2017 R.G.) e, quindi, senza rilevare la ricorrenza di una causa pregiudiziale che avrebbe dovuto imporre la sospensione della causa ai sensi dell’art. 295 c.p.c.». Con il secondo motivo si denunzia « Illegittimità ed erroneità della sentenza, con violazione dell’ art. 295 c.p.c. , in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.per avere il Tribunale deciso la controversia sulla base della ritenuta estinzione della procedura esecutiva (per la rilevata tardività dell’opposizione all’ordinanza del 7 marzo 2017), senza prendere in considerazione la pen- denza sub iudice di tale, specifica questione, nel parallelo giu- dizio di merito (N. 6635/2017 R.G.) e, quindi, senza rilevare la ricorrenza di una causa pregiudiziale che avrebbe dovuto im- porre la sospensione della causa ai sensi dell’art. 295 c.p.c.». Con il terzo motivosi denunzia « Illegittimità ed erroneità della sentenza, con violazionedell’art. 624, comma 3, c.p.c., in rela- zione all’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. per avere il Tribunale Ric. n. 2567/2022 –Sez. 3 – A d. 8 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 8 deciso la controversia sulla base della ritenuta estinzione della procedura esecutiva (per la rilevata tardività dell’opposizione all’ordinanza del 7 marzo 2017), senza prendere in considera- zione la medesima pendenza sub iudice di tale, specifica que- stione nel parallelo giudizio di merito (N. 6635/2017 R.G.) e, quindi, senza rilevare la ricorrenza di una causa ostativa ex lege alle determinazioni dell’ordinanza di cancellazione della trascri- zione del pignoramento emessa dalTribunale di Tivoli il 30 ot- tobre 2018». Con il quarto motivo si denunzia « Nullità della sentenza , con violazione dell’ art. 132 co. 2, n. 4) c.p.c. in relazione all’ art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c., per avere il Tribunale deciso la contro- versia sulla base di una motivazione apparente, fondata sulle rationes incidentali e non più attuali di una precedente ordi- nanza di reclamo del 9 novembre 2018». I quattro motivi del ricorso avviso sono logicamente e giuridi- camente connessi e possono, quindi, essere esaminati congiun- tamente. Il ricorso è fondato. 1.1Risulta senz’altro fondata, decisiva ed assorbente, la cen- sura di mera apparenza della motivazione della sentenza impu- gnata, censura espressa, in particolare, con il quarto motivo del ricorso. Il tribunale, nel motivare la propria decisione di rigetto dell’op- posizione, non pare in effetti aver colto e, comunque, non ha preso in considerazione l’effettivo oggetto della stessa. L’opposizione di cui presente ricorso è stata proposta, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione con il quale è stata ordinatal’immediata cancel- lazione della trascrizione del pignoramentoimmobiliare, quale conseguenza della chiusura anticipata della procedura esecu- tiva già disposta con un precedente provvedimento, a sua volta Ric. n. 2567/2022 –Sez. 3 – A d. 8 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 8 oggetto di una precedente, distinta e autonoma opposizione agli atti esecutivi, non ancora definitain sede di merito. La società opponente ha dedotto che non poteva essere ordi- nata l’immediata cancellazione della trascrizione del pignora- mento, in pendenzadell’opposizione avverso il provvedimento di chiusura anticipata della procedura esecutiva che ne costi- tuiva il presupposto e a prescindere dal suo definitivo esito. Il tribunale avrebbe, dunque, dovuto esaminare la questione di diritto della legittimità, o meno, di un provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione, in pendenza di opposizione agli atti esecutivi avverso un suo precedente provvedimento di chiusura anticipata del processo esecutivo, disponga l’immediata cancel- lazione della trascrizione del pignoramento, senza subordinarla all’esito negativo della precedente opposizione e, quindi, alla definitività del provvedimento di chiusura. Nella motivazione della sentenza impugnata, tale questione non risulta in alcun modo presa in esame, essendosi il tribunale li- mitato a richiamare la motivazione(che appare peraltro quanto meno discutibile, sebbene la questione esuli del tutto dall’og- getto del presente ricorso) di un precedente provvedimento cautelare relativo alla ritenuta mancanza del cd. fumus boni iu- ris,con riguardo alla distinta e autonoma opposizione avente direttamente adoggetto il provvedimento di chiusura anticipata del processo esecutivo, opposizione sullaquale dovrà però pro- nunciarsi in diversasede. In altri termini, la motivazione espressa a sostegno della sen- tenza impugnata non prende affatto in esame l’oggetto dell’op- posizione proposta e consiste nel richiamo ad un precedente provvedimento cautelare relativo ad una diversa opposizione, con oggetto del tutto differente, onde essa deve ritenersi me- ramente apparente, come sostenuto dalla società ricorrente. 1.2 La questione di diritto posta con la presente opposizione, d’altra parte (oggetto, in particolare delle censure formulate Ric. n. 2567/2022 –Sez. 3 – A d. 8 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 8 con il terzo motivo del ricorso), va certamente risoltanel senso che la cancellazione della trascrizione del pignoramento, ben- ché essa vada sempre ordinata qualeconseguenza della chiu- sura anticipatadel processo esecutivo, come del resto della sua estinzione in senso tecnico, possa in concreto avvenire solo una volta divenuto definitivo il provvedimento che ne costituisce il presupposto, per mancata opposizione(o del reclamo, trattan- dosi di estinzione in senso tecnico)nei termini, ovvero in con- seguenza del rigetto, con sentenza definitiva, dell’opposizione o del reclamo che siano stat i in concreto propost i avverso lo stesso. In proposito,è sufficiente considerare che la cancellazione della trascrizione del pignoramento, in virtù della disciplina del la pubblicitàdegli atti aventi ad oggetto i beni immobili, una volta avvenuta, avrebbe effetti irreversibili sul processo esecutivo , che renderebbero di fatto inutile la stessa prosecuzione del giu- dizio di opposizione (o di reclamo) avverso l’atto che ne costi- tuisce il presupposto,in quanto essa determinerebbe, nei con- fronti dei terzi(quanto meno di buona fede), la definitiva pre- valenza degli atti dispositivi del bene pignorato eventualmente trascritti dopo la trascrizione del pignoramento, vanificando gli effetti di quest’ultimo, anche in caso di successivo accoglimento dell’opposizione. In sostanza, una volta cancellata la trascrizione del pignora- mento, anche l’accoglimento dell’opposizione agli atti esecutivi del provvedimento di chiusura anticipata dell’esecuzione (o l’ac- coglimento del reclamo avverso il provvedimento di estinzione della stessa) potrebbe al più giustificare una nuova trascrizione, ma in nessun caso potrebbe determinare, in pregiudizio dei terzi di buona fede che abbiano frattanto operato trascrizioni in proprio favore, la conservazione, ex tunc, degli effetti della primatrascrizione, come se essa non fosse stata mai cancel- lata. Ric. n. 2567/2022 –Sez. 3 – A d. 8 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 8 Ne consegue che la cancellazione della trascrizione del pigno- ramento, che va certamente disposta quale conseguenza della chiusura anticipata o dell’estinzione in senso tecnico del pro- cesso esecutivo, deve essere comunque sempre intesa come subordinata, nella sua effettiva attuazionein concreto, alla de- finitività del provvedimento che ne costituisce il presupposto, in virtù della mancata contestazione dello stesso nei terminidi legge, ovvero del definitivo rigetto dell’opposizione agli atti ese- cutivi o del reclamo con i quali esso sia stato contestato. Ne consegue, altresì, che è senz’altro illegittimo un provvedi- mento con il quale il giudice dell’esecuzione , in pendenza dell’opposizione, proposta ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso un precedente provvedimento di chiusura anticipata del pro- cesso esecutivo, disponga l’immediata cancellazione della tra- scrizione del pignoramento immobiliare, senza subordinarla alla definitività del rigetto di quell’opposizione. 1.3 P oiché i fatti di causa sono sostanzialmente pacifici e la presente opposizione,il cui oggetto chiaramente emerge dagli atti, può essere definita in base alla soluzione della questione di diritto fin qui espostaed esaminata, la causa può essere de- cisa nel merito,ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., proprio sulla base dell’affermazione deiprincipi di diritto appena enun- ciati. La sentenza impugnata deve dunque essere cassata e, deci- dendo nel merito, va accolta l’opposizioneproposta da [OSCURATO:SOCIETA]., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con conseguente annullamento del provvedimento del giudice dell’esecuzione che ha disposto la cancellazione della trascri- zione del pignoramento, senza subordinarla espressamente alla definitività del provvedimento di chiusura anticipata del pro- cesso esecutivo, che risultava oggetto di opposizione ancora pendente nel merito. 2.Il ricorso è accolto. Ric. n. 2567/2022 –Sez. 3 – A d. 8 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 8 La sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito, l’op- posizione agli atti esecutivi proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è ac- colta ed è, di conseguenza, annullato il provvedimento del giu- dice dell’esecuzione opposto,che ha disposto la cancellazione della trascrizione dell’atto di pignoramento, senza subordinarla espressamente alla definitività del precedente provvedimento di chiusura anticipata del processo esecutivo, che ne costituiva il presupposto. Le spese del giudizio (dimerito e di legittimità ) seguo no la soc- combenza e si liquidano, per il giudizio di merito, in € 13.500,00 e, per il giudizio di legittimità, in € 8.000,00, oltre€ 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Per questi motivi La Corte: - accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e, deci- dendo nel merito, accoglie l’opposizione e, di conse- guenza, annulla il provvedimento opposto, nei sensi di cui in motivazione; - condanna il controricorrente a pagare le spese del giudi- zio di merito e quelle del giudizi
Sentenza Cassazione n. 23941/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris