CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 13898/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 23014-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 01585570581, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1438/2020 della CORTV D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Roma, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la restituzione dall'ex dipendente [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 66.896,66, oltre accessori, che affermava pagata in esecuzione della sentenza del Pretore di Palermo n. 2194/1996, confermata in appello e poi caducata dalla Cassazione; 2. la Corte, per quanto qui specificamente ancora interessa, ha considerato che dal giudizio non fossero emersi elementi indiziari idonei a far ritenere provato l'avvenuto incasso della somma in contesa da parte del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva contestato con nettezza l'esistenza del pagamento sin dal primo momento in cui aveva ricevuto in via extra giudiziale la richiesta di restituzione e tale contestazione aveva ribadito in giudizio sin dalla memoria di costituzione in primo grado; 3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con un unico motivo; ha resistito cdn controricorso il [OSCURATO:PERSONA]; 4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; entrambe le parti hanno comunicato memorie, il [OSCURATO:PERSONA] allegando, altresì, nota spese; [OSCURATO:PERSONA] 1. l'unico motivo denuncia: "violazione di legge ed erronea applicazione degli artt. 2726, 2727 e 2729 e degli artt. 115 e 116 (I comma) c.p.c. (ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.)", deducendo che la società, tra i documenti depositati a fondamento della pretesa, aveva Ric. 2020 n. 23014 sez. ML - ud. 23-11-2021 -2- posto la busta paga del dicembre 1996 con cui si disponeva, contestualmente al versamento dello stipendio e della tredicesima in favore del [OSCURATO:PERSONA], anche il 'pagamento della somma controversa; nonostante la busta paga non fosse sottoscritta, la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] comunque non avesse contestato di aver ricevuto quello stipendio, unitamente ad altri "elementi indiziari gravi, precisi e concordanti", avrebbe dovuto condurre a ritenere provato il pagamento; 2. la censura è inammissibile; non è dubbio che l'effettivo versamento o meno di una somma di denaro, quale accadimento di una certa vicenda storica, costituisca evidentemente una quaestio _Peti che può essere sottoposta a revisione in questa sede di legittimità nei ristretti limiti in cui lo sia ogni accertamento di fatto; nella specie parte ricorrente denuncia violazioni di legge, ma nella sostanza critica la sentenza impugnata per la valutazione degli elementi probatori acquisiti al giudizio, proponendo che gli stessi debbano condurre ad un convincimento diverso da quello espresso dalla Corte territoriale; in particolare, come di recente ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass. SS.UU. n. 20867 del 2020), per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice :non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo Ric. 2020 n. 23014 sez. ML - ud. 23-11-2021 -3- probatorio (mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre); per quanto riguarda, poi, il regime della non contestazione, va ribadito il principio di diritto secondo cui l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, quale contenuto della posizione processuale della parte, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del ,giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione (Cass. n. 10182 del 2007; Cass. n. 27833 del 2005); spetta, infatti, solo al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fattd al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass. n. 3680 del 2019; Cass. n. 27490 del 2019); infine, circa la pretesa violazione degli artt. 2727 e 2729 del codice civile, è noto che le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, ma spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti certi da porre a fondamento del relativo processo logico, apprezzarne la rilevanza, l'attendibÉ[lità e la cbncludenza al fine di saggiarne l'attitudine, anche solo parziale o potenziale, a consentire inferenze logiche (cfr. Cass. n. 10847 del 2007; Cass. n. 24028 del 2009; Cass. n. 21961 del 2010); la delimitazione del campo affidato al dominio del giudice del merito consente innanzi tutto di escludere che chi ricorre in cassazione in questi casi possa limitarsi a lamentare che il singolo elemento indiziante sia stato male apprezzato dal giudice o che sia privo di per sé solo di valenza Ric. 2020 n. 23014 sez. ML - ud. 23-11-2021 -4- inferenziale o che comunque la valutazione complessiva non conduca necessariamente all'esito interpretativo raggiunto nei gradi inferiori (v., per tutte, Cass. n. 29781 del 2017); essendo compito istituzionalmente demandato al giudice del merito selezionare gli elementi certi da cui "risalire" al fatto ignorato, i quali presentino una positività parziale o anche solo potenziale di efficacia probatoria, nonché l'apprezzamento circa l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, l'esito dell'operazione si sottrae al controllo di legittimità (in termini, Cass. n. 16831 del 2003; Cass. n. 26022 del 2011; Cass. n. 12002 del 2017), salvo che esso non si presenti intrinsecamente implausibile tanto da risultare meramente apparente; pertanto, chi censura un ragionamento presuntivo o il mancato utilizzo di esso non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio (in termini, Cass. n. 10847/2007 cit.; più di recente v. Cass. n. 1234 del 2019) e, nel vigore del novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, così come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014, non essendo sufficiente dedurre una pretesa violazione di legge -come nella specie- sull'assunto che sarebbero stati trascurati determinati "elementi indiziari", oltre quello della busta paga, peraltro neanche specificamente indicati; 3.. conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con attribuzione all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario; circa la richiesta formulata dal controricorrente di condanna della società "per lite temeraria", ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., come Ric. 2020 n. 23014 sez. ML - ud. 23-11-2021 -5- noto detta disposizione prevede una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata previste dai commi 1 e 2 dello stesso articolo, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua plicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito) pretestuosamente (Cass. n. 20018 del 2020 e Cass. n. 3830 del 2021); reputa il Collegio che tale abuso non sia ravvisabile nella specie (cfr. Cass. SS.UU. n. 9912 del 2018; Cass. n. 37713 del 2021; Cass. n. 21570 del 2012); occorre, invece, dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co.. 17,1. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in curo 6.000,00, oltre curo 200,00 per spese, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15 (1/4, con attribuzione. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Cos' deciso in Roma nell'adunanza camerale del 21 settembre 2021