CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 novembre 2022
Cassazione n. 48613/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n. Nuoro [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 42/22 del Tribunale di Sassari del 09/06/2022 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Sassari, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura coercitiva personale dell'obbligo di dimora nel Comune di Budoni con permanenza notturna nella propria abitazione della ore 21.00 alle ore 07.00 in ordine all'imputazione provvisoria di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.), relativa ad una condotta di mancato arresto a posto di blocco autostradale e fuga prolungata (per 45 minuti) ad elevatissima velocità (180 km/h) con messa in pericolo dell'incolumità degli utenti della strada e degli stessi operanti inseguitori. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato limitatamente alla valutazione dell'attualità e della concretezza delle esigenze cautelar', sostenendo di essere rimasto a piede libero dal 4 gennaio 2022 (giorno del fatto in addebito), serbando un contegno ineccepibile e non dando atto a censure di sorta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. 2. Con riferimento al profilo al tema dell'attualità e della concretezza delle esigenze cautelari, ambito cui l'oggetto dell'impugnazione confina lo scrutinio demandato a questa Corte di legittimità, vanno svolte le brevi considerazioni che seguono. La motivazione articolata dal Tribunale per reputare necessaria l'applicazione della misura coercitiva in esame non è né mancante (come sostiene il ricorrente) né manifestamente illogica o contraddittoria e le modalità del fatto, come dianzi sommariamente descritte, si rivelano particolarmente gravi. In particolare il Tribunale ha evidenziato che esse denotano una notevole pericolosità sociale dell'indagato che, unitamente ai suoi numerosi precedenti penali (per i reati di minacce, porto d'armi, furto, sottrazione di persona incapace, furti ripetuti, rapina, guida in stato di ebbrezza, danneggiamento), giustifica ampiamente la prognosi sfavorevole di recidiva in condotte illecite di segno analogo, prognosi che sostanzia la determinazione di imporre la misura coercitiva prescelta. La stessa si rivela, inoltre, del tutto proporzionata rispetto alle modalità e alla gravità della condotta, caratterizzatasi per la messa in pericolo, per un consistente lasso temporale, dell'incolumità di un certo numero di utenti della strada, tra cui non ultimi gli stessi operanti. La limitazione della libertà di circolazione dell'indagato, derivante dalla applicazione della specifica misura prescelta con il corredo delle prescrizioni aggiuntive, costituisce, dunque, congruo presidio contro il pericolo di reiterazione da parte sua di condotte analoghe. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso, 2 novembre 2022 Il