CassazionedecretoSezione 2Decisione del 11 marzo 2026
Cassazione n. 24265/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l 07/06/1970avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo i ricorsi venganodichiarati inammissibili;letti i motivi nuovi e memorie a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore diCosta [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:DATA_NASCITA];letta la memoria e motivi sempre a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensoredi [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 11/03/2026, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava lerichieste di riesame riunite che erano state presentate da [OSCURATO:PERSONA] eda [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con il quale il G.i.p. delTribunale di Palmi aveva disposto il sequestro preventivo della somma di €83.070,00 in contanti, in relazione al fumus del reato di ricettazione in concorsodella stessa somma.2. Avverso l’indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di ReggioCalabria, hanno proposto ricorsi per cassazione, con un unico atto a firma delloro comune difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e NataliziaAlbanese, affidato a due motivi.2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 648 cod.pen. e dell’art. 321 cod. proc. pen., con riguardo al fumus del reato diricettazione.Lamentano la mancata individuazione, neppure nella sua tipologia, del reatopresupposto della ricettazione, dal quale la somma di denaro in sequestro sipossa ritenere provenire con certezza.Contestano che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe affermato laprovenienza delittuosa della somma di denaro sequestrata sull’assunto che essaprovenisse da ipotetiche generiche attività illecite di [OSCURATO:PERSONA], padre diPasquale [OSCURATO:PERSONA] e marito di [OSCURATO:PERSONA], nonostante [OSCURATO:PERSONA] siaun soggetto diverso da quelli ai quali il denaro era stato sequestrato e chenemmeno dimorava nell’abitazione nella quale lo stesso era stato rinvenuto,essendo emigrato in Germania dal 2016 e detenuto in carcere da maggio 2025.L’assenza di elementi significativi della certa provenienza delittuosa deldenaro sarebbe confermata dalle circostanze che: a) non era stato evidenziato, enon vi sarebbe, alcun collegamento tra la somma di denaro sequestrata e i fattioggetto del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] (1017/2024 RGNR);b) le condotte che erano state contestate al [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di taleprocedimento penale risalivano al periodo 2019-2020, distante anni dalsequestro; c) la riconducibilità della somma sequestrata a fatti delittuosi erastata «solo ipotizzata, senza che vi sia stato e risulti alcun accertamento inmerito»; d) lo stesso Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso che la sommasequestrata poteva essere riconducibile all’attività lavorativa (di impresaagricola) svolta da [OSCURATO:PERSONA]. Tali circostanze erano state rappresentateal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ma non avrebbero trovato riscontro nell’ordinanzaimpugnata.Ma l’aspetto più critico «e insuperabile» di tale ordinanza sarebbe quelloche, come è indicato anche nella nota 1 a pag. 2 di essa, lo stesso Tribunale diReggio [OSCURATO:PERSONA], decidendo in sede di rinvio a seguito dell’annullamento che erastato disposto da Sez. 1, n. 2856 del 27/11/2025, dep. 2026, aveva riconosciutol’assenza di gravi indizi di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati che glierano stati provvisoriamente contestati nell’ambito del procedimento penale1017/2024 RGNR, cioè in ordine a «quelle stesse condotte che in questa sededovrebbero sancire, secondo l’ordinanza impugnata, la provenienza delittuosa deldenaro in sequestro».Eliminata, perciò, la possibilità di ritenere che la somma sequestrataprovenga da presunte generiche attività illecite di [OSCURATO:PERSONA], gli elementiche residuano, cioè l’entità della stessa somma, il luogo del suo rinvenimento ela mancanza di giustificazioni – queste ultime, comunque, oggetto del secondomotivo – non potrebbero fondare, secondo la giurisprudenza della Corte dicassazione, il fumus del delitto di ricettazione.2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione degli artt.125, comma 3, e 321 cod. proc. pen., sempre con riguardo al fumus del reato diricettazione.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incorso in un travisamento dellaprova nell’argomentare che i ricorrenti, mentre in sede di sequestro avevano«sosten[uto] che quella ingente somma in contanti era il frutto di risparmi edell’attività lavorativa condotta nel corso degli anni da [OSCURATO:PERSONA]» (terzocapoverso della pag. 2 dell’ordinanza impugnata), in sede di riesame avevanoinvece ricondotto il possesso della medesima somma all’attività di impresaagricola che era esercitata da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente«“sospetta” […] diversità delle due versioni» (primo capoverso della pag. 7dell’ordinanza impugnata).Tale argomentazione sarebbe smentita dai seguenti dati, risultanti dagli atti,evidenziati in sede di riesame e sui quali il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avrebbeomesso di motivare: a) il denaro che era stato rinvenuto nell’abitazione degliindagati era contenuto in fogli di carta chiusi con delle spillette «sui quali eranoindicati l’origine e in alcuni casi gli importi (“soldi latte” più di uno, “soldi vitelli”,“fondo cassa”, “soldi mangimi”, “soldi paglia”, “soldi fieno” […])», il checostituirebbe un indice della riferibilità dello stesso denaro all’attività di impresaagricola zootecnica che era svolta da [OSCURATO:PERSONA]; b) durante laperquisizione, a giustificazione del possesso del denaro, erano stati consegnatialla polizia giudiziaria «una pluralità di documenti di trasporto e buoni consegnacontenenti l’indicazione di date, quantitativi di litri di latte ed importi percepiti,relativi alle annualità 2024 e 2025», come risulta dall’annotazione di servizio del09/02/2026; c) dalla stessa annotazione di servizio, risulta che [OSCURATO:PERSONA] PioCosta, oltre a consegnare l’indicata documentazione, aveva «offertogiustificazioni sempre inerenti la propria attività lavorativa e la vendita delbestiame»; d) nel verbale di sequestro, nulla risultava in ordine a giustificazioniofferte dagli indagati circa la provenienza della somma, «nemmeno le presuntedichiarazioni della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA]».Pertanto: a) non sarebbe vero che «almeno [OSCURATO:PERSONA] abbia riferitoche il denaro fosse riferibile all’attività lavorativa di [OSCURATO:PERSONA]»; b) nel corsodella perquisizione, i ricorrenti «hanno offerto giustificazioni differenti da quelledenaro «era custodito e catalogato con riferimenti specifici allo svolgimentodell’attività lavorativa zootecnica di [OSCURATO:PERSONA]».Di conseguenza, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale di ReggioCalabria, la giustificazione che essi avevano fornito in sede di riesame «noncostituisce un’inversione di rotta “sospetta” e delle prove esistenti in attidietro dati scorretti e già smentiti».Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe anche omesso di confrontarsi con ladocumentazione che era stata prodotta dalla difesa attestante il volume d’affaridell’impresa agricola di [OSCURATO:PERSONA] e i redditi di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili perché sono proposti per due motivi – i quali,congiuntamente –, non consentiti e, comunque, manifestamente infondati.2. Come è stato da tempo chiarito dalle Sezioni unite della Corte dicassazione, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia disequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in talenozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, siaquei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativoposto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisitiminimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a renderecomprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01).Tale principio è stato successivamente riaffermato da numerosissimepronunce delle sezioni semplici della Corte di cassazione, tra le quali lemassimate: Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608-01; Sez. 2,n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01.È stato altresì precisato, sempre dalle Sezioni unite della Corte dicassazione, che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di«violazione di legge» per cui soltanto può essere proposto ricorso a normadell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta dimotivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quantocorrelate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicitàmanifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lospecifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) del comma 1 dell’art.606 dello stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv.226710-01. Successivamente, nello stesso senso: Sez. 5, n. 8434 del11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255-01; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli,Rv. 242916-01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119-01).3. È altresì opportuno rammentare che le Sezioni unite della Corte dicassazione hanno da tempo precisato anche che, in tema di sequestropreventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare daparte del tribunale del riesame o della Corte di cassazione non può tradursi inanticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità dellapersona sottoposta a indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, madeve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quellalegale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizidi colpevolezza e alla gravità degli stessi (Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano,Rv. 215840-01).In sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali,al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al fumus del reatoipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata (Sez. 2,n. 18331 del 22/04/2016, Iommi, Rv. 266896-01; Sez. 4, n. 23944 del21/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240521-01).È altresì consolidato l’orientamento della Corte di cassazione secondo cui, insede di riesame del sequestro, il Tribunale deve stabilire l’astratta configurabilitàdel reato ipotizzato, astraendo non dalla concreta rappresentazione dei fatti qualirisultano allo stato degli atti, ma solo ed esclusivamente dalla necessità diulteriori acquisizioni e valutazioni probatorie, sicché l’accertamento dellasussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruitàdegli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fattoper apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vannovalutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumerel’ipotesi formulata in quella tipizzata dalla norma incriminatrice (ex plurimis: Sez.2, n. 19682 del 13/04/2022, Osella, non massimata sul punto).4. Rammentati tali principi generali, affermati dalla Corte di cassazione, ilprincipio specifico di riferimento, anche in tema di responsabilità ex art. 648 cod.pen., nel caso di possesso di consistenti somme di denaro è quello, più volteribadito dalla Corte di cassazione, secondo cui integra il delitto di ricettazione lacondotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, dicui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e lemodalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limitinormativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita (Sez. 2,n. 43532 del 19/11/2021, Berati, Rv. 282308-01, relativa a una fattispecieconcernente il rinvenimento della somma complessiva di oltre € 153.000,00 incontanti, occultata in luoghi diversi nella disponibilità dell’imputato, privo distabile occupazione, che non aveva saputo indicarne la provenienza. Nello stessosenso: Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883-02).Tale principio deve essere ribadito anche in quanto esso costituisceapplicazione del più generale principio secondo cui l’affermazione dellaresponsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l’accertamento giudizialedella commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell’esattatipologia del reato, potendo il giudice affermarne l’esistenza attraverso provelogiche (Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028-01; Sez. 2, n.10101 del 15/01/2009, Longo, Rv. 243305-01; Sez. 4, n. 11303 del 07/11/1997,Bernasconi, Rv. 209393-01).Né il suddetto principio si può ritenere in contrasto con l’affermazione dellastessa Corte di cassazione secondo cui, ai fini della configurabilità del fumus deireati contro il patrimonio che presuppongono la consumazione di un altro reato(artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.), è necessario che il reatopresupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, purnon occorrendone la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali, siaindividuato quantomeno nella sua tipologia (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021,dep. 2022, Cremonese, Rv. 282629-01; Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019,Maddaloni, Rv. 277020-01). Tale orientamento, infatti, ha evidenziatol’impossibilità dell’apposizione di un vincolo cautelare che sia fondato sulla solaquantità di denaro contante rinvenuto in possesso di un soggetto, ma non haescluso la possibilità di ritenere la sussistenza del menzionato fumus commissidelicti qualora, oltre a tale dato, si aggiungano ulteriori circostanze tali dasuffragare la prova logica della provenienza delittuosa del denaro, nei limiti,ovviamente, della valutazione che è propria della fase cautelare.Da ciò discende che il fumus del delitto di ricettazione potrà esserericonnesso all’individuazione non soltanto di particolari modalità di occultamentodel denaro contante, significative della volontà di occultarlo, ma, altresì, inpresenza di accertati contatti con esponenti criminali, del coinvolgimentodell’agente in fatti di reato e, comunque, di ulteriori elementi che si possanoritenere significativi della provenienza del denaro da reato.5. Tutto ciò posto, il Collegio ritiene che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] abbiaevidenziato, con una motivazione né mancante né meramente apparente, glielementi significativi del fumus della provenienza delittuosa della somma didenaro in contanti rinvenuta e sottoposta a sequestro, segnatamente: lanotevole entità della stessa somma, geometricamente superiore rispetto ai limitinormativi che sono previsti per i pagamenti in contanti; l’occultamento deldenaro; la sproporzione tra la somma rinvenuta e i redditi, evidentementeoggetto di compiuti accertamenti, che erano stati dichiarati dai ricorrenti,rispettivamente, d’impresa agricola (quanto a [OSCURATO:PERSONA]) e di pensione(quanto a [OSCURATO:PERSONA]); la mutevolezza delle giustificazioni dellaprovenienza del denaro fornite dagli indagati, per essere stato esso ricondotto, inun primo momento, in sede di sequestro, a risparmi di [OSCURATO:PERSONA] e, solo inun secondo momento, in sede di riesame, a proventi dell’impresa agricola diPasquale [OSCURATO:PERSONA]; il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA] PioCosta e marito di [OSCURATO:PERSONA], in attività di traffico di stupefacenti da partedi soggetti appartenenti ad articolazioni della criminalità organizzata calabrese,quale era emerso dal contenuto delle intercettazioni che erano state effettuatenell’ambito del procedimento penale 1017/2024 RGNR, nonostante l’ordinanza dicustodia cautelare che era stata emessa nei confronti dello stesso [OSCURATO:PERSONA] il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. fosse stata annullata per carenza deigravi indizi di colpevolezza della sua partecipazione alla ‘ndrangheta quale capodel “locale di Melicucco”.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] si deve insomma ritenere avere dato conto diavere effettuato una compiuta valutazione degli elementi che, in concreto,deponevano per la sussistenza, sul piano logico, del fumus della provenienzadelittuosa delle somme sequestrate, rendendo una motivazione che, nei limiti,ovviamente, della valutazione che è propria della fase cautelare, si deve ritenerenon sindacabile in sede di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 325 cod. proc.pen.I ricorrenti, lungi dall’evidenziare la mancanza o l’apparenza della stessamotivazione, ne contestano, in effetti, la logicità, se non, meramente, lacondivisibilità, il che, per quanto si è detto al punto 2, non è possibile fare insede di ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia disequestro preventivo.A proposito di tali contestazioni, si osserva comunque che: a) il fatto chel’ordinanza di custodia cautelare che era stata emessa nei confronti di CarmeloCosta per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. fosse stata annullata percarenza dei gravi indizi di colpevolezza della sua partecipazione alla ‘ndranghetanon preclude la possibilità di valutare, ai fini del fumus del diverso reato diricettazione, elementi che, ancorché inidonei a integrare i gravi indizi dicolpevolezza del suddetto reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., erano comunqueemersi dal relativo procedimento penale; b) dalla comunicazione di notizia direato risulta che le giustificazioni del possesso del denaro che furono fornite insede di sequestro erano nel senso della provenienza dello stesso dal lavoro diCarmelo [OSCURATO:PERSONA].6. I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili, con laconseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc.pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento dellasomma di € 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.7. A norma dell’art. 585, comma 4, secondo periodo, cod. proc. pen.,l’inammissibilità dei ricorsi si estende ai motivi nuovi. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]