CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 ottobre 2023
Cassazione n. 29291/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5330/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] SPA, domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] N 19/2011 [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE AGRIGENTO n. 3034/2012 depositata il13/01/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Agrigento, con decreto depositato il 13.1.2016, ha rigettato l’opposizione proposta dalla banca [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il decreto con cui il G.D. del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. aveva rigettato la sua domanda di insinuazione al passivo, in via chirografaria, del credito complessivo di € 830.656,60, di cui € 25.467,45 per saldo debitore del conto corrente n. 39937.56, € 297.619,65 per saldo debitore del conto corrente n. 39924.50, € 507.569,50 per insoluti regolati su un rapporto anticipi fatture. Il giudice di merito ha osservato che affinchè il collegio sia posto in grado di apprezzare le ragioni dell’impugnazione e di avere ogni elemento utile alla decisione, l’opponente è onerato di produrre, anche in copia, il fascicolo della verifica, comprensivo della domanda di ammissione e delle prove documentali allegate a tale domanda. Qualora non siano depositati tali documenti con il ricorso ex art. 98 legge fall., il giudice dell’opposizione non può disporne l’acquisizione, pur se domandata dalla parte:”infatti per il chiaro e tassativo disposto dell’art. 99 comma 2° n. 4 legge fall., i documenti devono (tutti) essere prodotti (non semplicemente richiamati) dal ricorrente, a pena di decadenza, unitamente al ricorso e dunque nel termine perentorio di trenta giorni in cui il ricorso in opposizione deve essere depositato nella cancelleria del Tribunale”. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, affidandolo a due motivi. Il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 99, co. 2, n. 4 legge fall.. Lamenta l’istituto ricorrente che, erroneamente, il Tribunale ha statuito che il deposito dei documenti su cui l’opposizione si fonda deve avvenire perentoriamente contestualmente al deposito del ricorso in opposizione. Dal tenore letterale della norma sopra indicata emerge, invece, che, a pena di decadenza, devono essere solo indicati i mezzi di prova e, nel caso specifico, la ricorrente aveva espressamente dichiarato di volersi avvalere, come mezzo di prova, della documentazione allegata alla domanda di ammissione al passivo. 2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 comma 1° cod. proc. civ.. Espone la ricorrente che, nel corso del procedimento, la banca aveva depositato in giudizio tutta la documentazione allegata alla domanda di ammissione al passivo ad eccezione di quella relativa al conto corrente n. 39937.56. Ne consegue che il Tribunale avrebbe dovuto comunque provvedere con riferimento agli altri rapporti per i quali era stata depositata la documentazione. 3. Il primo motivo è fondato. Va osservato che è pur vero che, in precedenti arresti (vedi Cass.n. 25174/2015; Cass. n. 493/2012; Cass. n. 22711/2010), questa Corte aveva espresso il principio secondo il quale il creditore avrebbe avuto l'onere di produrre contestualmente all’introduzione del giudizio di opposizione i documenti già allegati alla domanda di insinuazione al passivo, optando per un'interpretazione estensiva della decadenza e valorizzando il principio dispositivo che governerebbe il giudizio di opposizione (aggiungendosi, inoltre, che il tribunale non poteva supplire all'inattività colpevole del ricorrente). Tuttavia, a partire dall’ordinanza n. 12548/2017 ( conf. Cass. n. 5570/2018, di recente, Cass. n. 25663/2020, Cass. n. 9593/2021 e molti altri) questa Corte ha rimediato il proprio orientamento. E’ stato, in particolare, evidenziato che l'inciso sopra indicato, contenuto nell'art. 99, comma 2, n. 4 legge fall., nel delineare il concreto perimetro dell'effetto decadenziale, lungi dal prevedere un onere per il ricorrente di produrre i documenti unitamente al deposito del ricorso, avendo fatto semplicemente riferimento alla necessità di elencare, nell'atto introduttivo, i documenti già dimessi e versati agli atti del processo. Si è quindi affermato che se un effetto preclusivo può ricavarsi dall'esame del dato normativo, esso va riferito non già alla necessità di ridepositare il materiale precostituito e già prodotto ma, semmai, all'impossibilità per il creditore di avvalersi, successivamente al deposito del ricorso, di documenti nuovi, differenti sia da quelli utilizzati in sede di verifica innanzi al giudice delegato sia da quelli prodotti per la prima volta al momento dell'opposizione. E ciò in relazione alla ratio di concentrazione processuale che emerge dall’intero dettato dell'art.99, comma 2, n. 4 legge fall. che ha indotto il legislatore ad imporre all’opponente ex art. 98 legge fall. di indicare, in via ultimativa ed al momento del ricorso, tutti i mezzi di prova ed i documenti di cui intende avvalersi innanzi al tribunale, sicchè è solo quel materiale che ha titolo per restare nel processo, escludendosi, nel corso del giudizio, la possibilità di avvalersi di mezzi di prova nuovi o di documenti differenti da quelli già prodotti ed indicati nell'atto introduttivo. E’ stato quindi condivisibilmente osservato che se questa è allora la ragione che giustifica la previsione della decadenza, non vi è ragione di estenderne la portata fino a provocare un effetto ulteriore e non voluto dal legislatore (attraverso l'imposizione dell'onere a carico del creditore di produrre nuovamente innanzi al tribunale documenti già depositati), anche in considerazione del fatto che le norme in tema di decadenza, per loro natura, sono di stretta interpretazione (Cass. n. 4351 del 2016): al contrario l'evidenza che si ricava dall'utilizzo letterale del participio congiunto (in funzione aggettivale) "prodotti", riferito ai documenti da indicare specificamente, depone soltanto nel senso che il ricorrente debba limitarsi a valorizzare specificamente, nel quadro del ricorso introduttivo, quelli che, tra i documenti già prodotti, appaiono maggiormente idonei a sostenere la propria prospettazione (perché trascurati o non adeguatamente apprezzati dal giudice delegato). E’, pertanto, ormai, orientamento consolidato di questa Corte che, una volta soddisfatta dall'opponente la condizione prescritta dalla norma circa la specifica indicazione dei documenti prodotti, il tribunale in sede di opposizione è tenuto ad acquisire i documenti in questione, seppur non prodotti, nuovamente in fase di opposizione, in quanto tali documenti, una volta allegati all'originaria istanza di ammissione al passivo, rimangono nella sfera di cognizione dell'ufficio giudiziario, inteso nel suo complesso, anche in tale fase. Nel caso di specie, nell’atto di opposizione, la ricorrente aveva espressamente dichiarato di volersi avvalere, come mezzo di prova, di tutta la documentazione allegata alla domanda di ammissione al passivo. Ne consegue che il Tribunale di Agrigento, con la propria interpretazione, è incorso nella violazione dell’art. 99, co. 2, n. 4 legge fall.. Il decreto impugnato deve essere quindi cassato con rinvio al Tribunale di Agrigento, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità. 4. Il secondo motivo è assorbito. P.Q.M. Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnata e rinvia al Tribunale di Agrigento, in diversa co