CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36352/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la parte civile [OSCURATO:PERSONA] ricorre - articolando un unico motivo, con cui denuncia l'erronea applicazione della legge penale e dell'art. 423, commi 1 e 1-bis cod. proc. pen. - avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Napoli che ha disposto il non luogo a procedere nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di cui all'art. 617, commi 1 e 2, cod. pen. (capo A), perché il fatto non sussiste, e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 595, comma 3, cod. pen. (capo B), perché il fatto non costituisce reato; considerato che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla persona offesa, costituita parte civile, avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice per l'udienza preliminare, atteso che, ai sensi dell'art. 428, comma 2, cod. proc. pen., novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, alla persona offesa è consentito proporre esclusivamente appello nei soli casi di nullità previsti dall'art. 419, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 14674 del 09/02/2018, Martelli, Rv. 273263 - 01; cfr. pure Sez. 6, ord. n. 2723 del 08/01/2018, Aloe, Rv. 271976 - 01); ritenuto che, all'inammissibilità - da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirle profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così dec