CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 gennaio 2024
Cassazione n. 12342/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] r. . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 14.8.2023 il Tribunale di Bologna, pronunciandosi sull'appello ex art. 310 cod.proc.pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Gip del Tribunale di Parma aveva rigettato l'istanza ex art. 299 cod.proc.pen. per la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domíciliarí in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv cod. pen. e 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, ha confermato l'impugnata ordinanza. 2. Avverso detta ordinanza l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione ex art. 311 cod.proc.pen. articolato in un motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata lettura e valutazione di un punto centrale dell'atto di appello proposto ex art. 310 cod.proc.pen. con relativa documentazione. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Con atto datato 25.1.2024 il difensore nonché procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], essendo nelle more intervenuta la sostituzione della misura della custodia cautelare con quella degli arresti domiciliari, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione per carenza di interesse. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] osserva che il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, avuto riguardo a quanto dichiarato dal difensore e procuratore speciale del ricorrente. 2. In applicazione del principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, pienamente condivisibile, alla sopravvenuta inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen., ma conseguente al venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunta alla sua proposizione, non conseguono la condanna del ricorrente alle spese del procedimento, né al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859). P.Q.M. Dichiara inammissibile il r