CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 gennaio 2023
Cassazione n. 03508/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18861-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, CIRC. CLODIA 80,che sta in giudizio ex art. 186 cod. proc. civ.; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Prefetto pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -intimata– - - avverso la sentenza n. 21141/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 29.10.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12.01.2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2020 n. 18861 sez. S2 -ud. 12-01-2023 - 2 - 1. Con ricorso depositato presso il Giudice di Pace di Roma in data 08.02.2017, [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, a ordinanza- ingiunzione n. 22150452793 (di €113,87) elevata dalla Prefettura di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] i che – per violazione dell’art. 157, comma 6, Codice della Strada (CdS) poiché il giorno 23.09.2015 sostava con il suo autoveicolo sulla [OSCURATO:PERSONA] senza esporre il titolo di pagamento. L’opponente contestava la tardività dell’ordinanza, in quanto emanata oltre il termine perentorio dei 180 giorni decorrente dalla proposizione del ricorso,come evincibile dagli artt. 203, 204 CdS, oltrechél’illegittimità dei provvedimenti di istituzione delle strisce blu in contrasto con gli artt. 7 e 3 CdS. 2. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Roma, con sentenza n. 20736/2017 rigettava la domanda. Avverso dettadecisione interponeva appello [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale di Roma. 3. Con sentenza n. 21141/2019 il Tribunale di Roma in composizione monocratica rigettava integralmente il gravame, osservando che: -i termini di cui agli artt. 203, 204 CdS erano rimasti sospesi, dal momento che il ricorrente aveva presentato ricorso al Prefetto contenente richiesta di essere ascoltato; - con riferimento alla documentazione depositata (relata di notifica) attestante la convocazione della parte per audizione dinanzi al Prefetto, essa rientra nella documentazione strettamente collegata all’atto opposto, per il quale il termine di 10 giorni fissato dall’art. 7, comma 7, del d.lg.s. n. 150/2011 ha natura ordinatoria, in deroga alla previsione di cui all’art. 416 cod. proc. civ. che impone un termine perentorio, e pertanto era stata legittimamente Ric. 2020 n. 18861 sez. S2 -ud. 12-01-2023 - 3 - prodotta a meno di 10 giorni prima dell’udienza (cfr. Cass. n. 16853/2016); -quanto all’illegittimità dei provvedimenti per violazione dell’art. 7, comma 6 (essendo strisce blu segnate all’interno e non fuori dalla carreggiata, come prescrive la disposizione citata) e comma 8 (mancata previsione di aree a parcheggio libero nelle vicinanze della zona di rilevamento dell’infrazione), la parte non ha provato né offerto di provare le circostanze genericamente dedotte (Cass. n. 10615/2018). 4. Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a cinque motivi di ricorso. Non si difende con controricorso la Prefettura di Roma,limitandosi a depositareatto di costituzione. In prossimità dell’udienza il ricorrente ha presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applic azione dell’art. 6, comma 8, d.lgs. n. 150/2011,e dell’art. 416, comma 3, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 ), cod. proc. civ. Il ricorrente censura la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto ancora producibile la relata di notifica riguardante la convocazione per l’audizione dell’interessato dinanzi al Prefetto anche oltre il termine di 10 giornifissato dall’art. 7, comma 7, del d.lg.s. n. 150/2011, in quanto la ritiene strettamente collegata all’atto opposto. Nella prospettazione del ricorrente, invece, siccome trattasi di documento non strettamente collegato all’atto impugnato, la predetta relata di notifica dovrebbe considerarsi, piuttosto, un documento rientrante nella fattispecie di cui all’art. 416, comma 3, cod. proc. civ., con conseguente necessaria applicazione del previsto termine perentorio di 10 giorni per la relativa produzione. Ric. 2020 n. 18861 sez. S2 -ud. 12-01-2023 - 4 - 1.1 Il motivo è fondato. In applicazione della costante giurisprudenza pure richiamata ne lla sentenza impugnata, l a produzione della relata di notifica attestante l’avvenuta convocazione dell’odierno ricorrente ai fini dell’audizione non rappresenta documentazione della stessa Amministrazione strettamente riferibile all’adozione dell'atto sanzionatorio (da ultimo: Cass. Sez. 2, n. 32226 del 02.11.2022). Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, così come disciplinato dall'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011, infatti, la produzione di documenti da parte dell'Amministrazione convenuta è soggetta ad un doppio regime preclusivo: la copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione, può essere depositata senza limitazioni temporali (non avendo natura perentoria il termine contemplato dal comma 8 del medesimo articolo), mentre per il deposito degli altri documenti– tra i quali la lettera di convocazione per l’audizione personale dell’opponente -opera il terzo comma dell'art. 416 cod. proc. civ., con la conseguenza che la produzione è preclusa oltre il decimo giorno precedente l'udienza di discussione (Cass. n. 9545 del 2018; conf., Cass. n. 16853 del 2016). 1.2. Il tribunale, pertanto, lì dove ha ritenuto tempestivo «il deposito di tale relata allegata alla comparsa di costituzione e risposta di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di primo grado […] in quanto rientrante nella documentazione strettamente collegata all’atto opposto per il quale il termine di 10 giorni fissato dall’art. 7, comma 7, d.lgs. n. 150/2011 ha natura ordinatoria» ha fatto malgoverno del principio sopra richiamato. 2. Con ilsecondo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1335 c.c. 2729 c.c. e 2697 c.c. in relazione Ric. 2020 n. 18861 sez. S2 -ud. 12-01-2023 - 5 - all’art. 360 n.3), cod. proc. civ. Il ricorrente si duole della decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che la relata di notifica presente in atti fosse idonea a dimostrare che la convocazione per l’audizione dinanzi al Prefetto fosse stata regolarmente ricevuta. Diversamente, la mancata produzione in giudizio di una copia dello scritto contenuto nell’avviso di notifica (copia della nota di convocazione) avrebbe potuto e dovuto essere prodotta dalla Prefettura. Conseguentemente, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale, l’onere di provare il contenuto del plico non poteva essere posto a carico del ricorrente. 3. Con il terzo motivosi lamenta l’omessa pronuncia, in violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4), cod. proc. civ. Il ricorrente si duole della decisione del Tribunale nella parte in cui ha omesso ogni pronuncia avuto riguardo alla già avanzata eccezione di inammissibilità della convocazione (audizione dinanzi al Prefetto) come predisposta dalla Prefettura, che per la notificazione della stessa si era avvalsa di un servizio di Posta privata, così determinando la violazione dell’art. 4 comma 1, lett. c). d.lgs. 22 luglio 1999 n. 261, ossia della normativa che affida in via esclusiva e per esigenze di ordine pubblico al solo fornitore del servizio universale “Poste italiane” i servizi inerenti alle notificazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari. 4. Con il quarto motivo si deduce violaz ione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, n.3), cod. proc. civ. Il ricorrente si duole della decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto generiche e non fondate le deduzioni di parte appellante avuto riguardo alla prova dell’illegittimità della sanzione. Segnatamente, si lamenta l’illegittimità della delibera di istituzione dei parcheggi a pagamento, nonché la conseguente contravvenzione per omessa esposizione del ticket di parcheggio sulle strisce blu. Si sos tiene, Ric. 2020 n. 18861 sez. S2 -ud. 12-01-2023 - 6 - inoltre, che alla prova dell’illegittimità della condotta avrebbe dovuto provvedere la Prefettura, che nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione assume la veste sostanziale di parte attrice. 5. Con il quinto motivosi deduce la motivazione insanabilmente contraddittoria, in violazione dell’art. 132 n. 4), cod. proc. civ., nonché degli artt. 156 cod. proc. civ. e 116, comma 6, Cost., in relazione all’art. 360, n. 4), cod. proc. civ. Il ricorrente, pur individuando con gli argomenti di censura violazioni di legge, sembra dolersi, piuttosto, della decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto generici e non fondati i motivi di appello formulati e relativi all’illegittimità della sanzione, analogamente a quanto già lamentato con il precedente quarto motivo di ricorso. 6. In accoglimento del primo motivo di ricorso, l a sentenza impugnatamerita di essere cassata e rinviata al giudice del merito per un nuovo esame, i restanti motivi di ricorso restano assorbiti. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al Tribunale di Roma che, in persona di